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Sentenza — n. 21158/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for failing to match plea agreement terms and adding unagreed procedural costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21158/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal, finding it violated the plea agreement reached by the defendant. The defendant argued the appellate court imposed a heavier sentence than agreed and added procedural costs never discussed. The court ruled the agreement was invalid due to its unclear wording and lack of a special power of attorney, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 589 c.p.p.: A plea agreement must be clear and executed with a special power of attorney; a judgment differing from the agreed terms or adding unagreed costs is void and requires annulment without remittal.

Parole chiave

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plea agreement validity special power of attorney sentencing discrepancy procedural costs annulment without remittal clarity of terms nullity of judgment alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Franzese Sergio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata irrogata, ex art. 599 bis cod.
Art. 589 c.p.p.
Art. 62 bis c.p.
Art. 81 c.p.
ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa; aumentata ex art. 81 cpv.
Art. 416 c.p.
Art. 624 bis c.p.
Art. 625 c.p.
art. 62 bis cod. pen
art. 599 bis cod. proc. pen
Franzese Sergio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata irrogata, ex art. 599 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 16/6/2003, Romano
L'accordo costituisce, infatti, atto personalissimo, onde l'imputato può agire solo personalmente o per mezzo di procuratore speciale, a pena di inammissibilità della proposta (Sez. 6, 16/6/2003, Romano) e di nullità della sentenza concordata (Sez.
Sez. 5, 1-4-1999, Carioti
6, 16/6/2003, Romano) e di nullità della sentenza concordata (Sez. 5, 1-4-1999, Carioti).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRANZESE SERGIO nato il 20/01/1960 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/-sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Franzese Sergio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata irrogata, ex art. 599 bis cod. proc. per., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1200 di multa, in ordine a una serie di imputazioni ex artt. 416 e 624 bis - 625 cod. pen.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché egli, con una prima proposta, aveva concordato con il Procuratore generale una pena inferiore e cioè quella di anni tre e mesi cinque di reclusione ed euro 950 di multa (pena - base pari a cinque anni di reclusione ed euro 1200 di multa, ridotta ex art. 62 bis cod. pen. ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa; aumentata ex art. 81 cpv. cod. pen. ad anni cinque e mesi uno di reclusione ed euro 1400 di multa; ridotta per il rito ad anni tre e mesi cinque di reclusione ed euro 950 di multa).

Tale accordo è stato immotivatamente disatteso dalla Corte d'appello. E' stata così formulata una seconda proposta ma, poiché la pena irrogata a seguito di essa è notevolmente più gravosa per l'imputato rispetto a quella concordata con la prima proposta e assentita dal Franzese, la procura speciale conferita da quest'ultimo, e contenente l'indicazione della pena finale accettata dall'imputato, risulta inefficace. E comunque la sentenza impugnata è difforme dall'effettivo contenuto del concordato, così come risultante dalla seconda proposta, avendo irrogato una pena superiore rispetto a quella concordata con il Procuratore generale. 2.1.

Per di più, con un'ulteriore pronuncia sempre del 28 febbraio 2022 sono state illegittimamente aggiunte le disposizioni relative alle spese processuali, tematica che non ha mai costituito oggetto di trattazione nell'ambito del procedimento sfociato nella sentenza originaria. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta la difformità della decisione emanata dall'effettivo contenuto del concordato, così come risultante dalla seconda proposta, è fondato. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta infatti che, relativamente a Franzese Sergio, le parti avrebbero concordato la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1200 di multa, attraverso il seguente calcolo: pena base anni cinque di reclusione ed euro 1200 di multa ( con equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata), pena coincidente con il minimo della pena detentiva prevista per il reato di cui al capo b), aumentata ex art. 81 cpv, cod. pen. per gli ulteriori reati in contestazione, sì da pervenire alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1800 di multa, ridotta per la scelta del rito alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1200 di multa.

Il testo dell'accordo, secondo la proposta redatta in data 28 febbraio 2022 ed accolta dal Procuratore generale presso la Corte d'appello - proposta, per la verità, redatta a mano, con alcune correzioni, e dunque di non facile decrittazione - è, per quanto attiene a Franzese Sergio, del seguente tenore letterale: "Pena base anni 5 e 1200 di multa; circostanze equivalenti: anni cinque e 1200 di multa; continuazione anni 6 e 600 euro di multa (mesi 12 e 300 euro di multa anziché mesi 21 e 1650 euro di multa). Riduzione rito e pena finale: anni 4 e 400 euro di multa", con la menzione accanto alla parola "multa" della cifra di "1200".

È evidente l'oscurità degli effettivi termini dell'accordo, non essendo dato comprendere, in particolare, come sia stata calcolata la pena pecuniaria e a quale "riduzione per la scelta del rito" tanto le parti, nella predetta proposta di concordato, quanto il giudice, nella motivazione della sentenza impugnata, abbiano fatto riferimento, atteso che il rito di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., a differenza di quello ex art. 444 ss cod. proc. pen., non comporta alcuno sconto di pena, non previsto dall'art. 599 bis cod. proc. pen. né da nessuna altra norma in materia di concordato con rinuncia ai motivi in appello.

Non può, d'altronde, annettersi rilievo alle pattuizioni intervenute all'udienza camerale, risultando dalla motivazione della sentenza impugnata che Franzese Sergio era assente e che l'accordo è stato raggiunto "tramite il difensore", senza alcuna menzione di procura speciale rilasciata a quest'ultimo dal Franzese, contrariamente al combinato disposto degli artt. 599 bis e 589 cod. proc. pen. L'accordo costituisce, infatti, atto personalissimo, onde l'imputato può agire solo personalmente o per mezzo di procuratore speciale, a pena di inammissibilità della proposta (Sez. 6, 16/6/2003, Romano) e di nullità della sentenza concordata (Sez. 5, 1-4-1999, Carioti).

E al riguardo non può che condividersi l'asserto formulato dal ricorrente secondo cui non può farsí riferimento alla procura speciale relativa alla precedente proposta di concordato, che ineriva ad una pena notevolmente inferiore.

5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello di Roma, per l'ulteriore corso. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso, inerente alla condanna alle spese processuali. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appel