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Sentenza — n. 21151/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of causal link and violation of safety rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21151/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant argued the lower court failed to establish a causal link between his negligence and the fire, and incorrectly applied the duty of care. The court rejected these claims, noting that the lower court properly evaluated the causal relationship and the violation of safety regulations regarding unattended electrical equipment near flammable gases.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: In cassation proceedings, the court cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding; a conviction is upheld when the lower court has logically connected the violation of a safety rule to the resulting damage.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal causal link requirement negligence in fire safety regulations violation duty of care standard reato di pericolo violazione delle norme sicurezza stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Con il primo deduce ex art. 606 lett.
Art. 606 lett. b) c.p.p.
Con il primo deduce ex art. 606 lett.
Art. 131 bis c.p.
la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.Con il terzo motivo deduce ex art.
art. 131 bis cod.pen
la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.Con il terzo motivo deduce ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BETTI MIRKO nato a BOLOGNA il 10/02/1968 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18.2.2022 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Gip del locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Betti Mirko colpevole del reato previsto dagli artt. 423 e 449 cod.pen. e lo aveva condannato, concesse le attenuanti generiche e la riduzione prevista per il rito, alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente: in data 20.4.2015 i Carabinieri di San Lazzaro ed i Vigili del Fuoco di Bologna intervenivano in seguito ad un incendio in un capannone dove era ubicata la ditta dell'odierno imputato. Si constatava che l'incendio era scaturito dal veicolo Nissan a causa della condotta del proprietario che aveva collegato alla corrente elettrica la batteria del proprio autocarro ricoverato all'interno del capannone lasciandolo poi incustodito nonostante all'interno vi fossero diverse bombole di GPL che infatti si erano incendiate. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'odierno imputato per avere lo stesso violato una regola cautelare di generale ed immediata applicabilità che impone di non lasciare incustoditi apparecchi elettrici per le possibili conseguenze pericolose discendenti da anomalie di funzionamento o da difetto di manutenzione, in particolare in presenza di liquidi infiammabili.

2. Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. l'illogicità, la contraddittorietà e la carenza della motivazione in ordine al nesso di causalitàs nel punto in cui la Corte di merito aveva ritenuto l'evento evitabile se fosse stata posta in essere la condotta osservante ed in ordine alla violazione della regola cautelare dove la Corte di merito aveva identificato la regola cautelare violata nella sorveglianza "a vista". Assume che la sentenza impugnata non esamina la questione riguardante la rilevanza casuale della condotta omissiva attribuita al ricorrente ai fini del propagarsi dell'incendio non essendo stata neanche chiarita la causazione del medesimo. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.Con il terzo motivo deduce ex art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso inammissibile. La prima censura è inammissibile. Ed invero, sotto l'egida del vizio di motivazione il ricorrente in realtà contesta l'addebito di responsabilità colposa all'odierno imputato in particolare sotto il profilo della insussistenza della regola cautelare asseritamente violata e della sussistenza del nesso di causalità tra la violazione e l'evento. Va a riguardo ribadito che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021, Rv. 280601).

2. Manifestamente infondata è la seconda censura. Ed invero la Corte territoriale ha disatteso la richiesta ex art. 131 bis cod.pen. facendo riferimento con motivazione conseguenziale e scevra da aporie logiche alla portata non minimale del danno cagionato dall'incendio che ha interessato non solo il furgon ed il capannone ove aveva sede la ditta dell'imputato con il relativo materiale ma anche gli immobili adiacenti.

3. Del pari manifestamente infondata é la terza censura. Ed invero la Corte di merito ha dato atto dei criteri adottati nella commisurazione della pena ed ha specificato l'insussistenza di altri elementi che possano giustificare una ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorìo.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor