Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21150/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls traffic offense judgment due to statute of limitations expiration and procedural omission.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21150/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate court's judgment regarding a traffic offense involving high blood alcohol levels. The appellant argued the lower court failed to rule on a specific request for license suspension substitution, while the prosecution contended the crime had expired due to the statute of limitations. The court declared the crime extinguished by prescription and found no merit in the substantive appeal, resulting in the annulment without remittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 c.p.p.; Art. 157, 161 c.p.: The Court of Cassation may declare a crime extinguished by prescription ex officio when an appeal omits a ruling on a request for alternative penalty measures, provided the limitation period has expired.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations prescription of crime omission of ruling traffic offense alcohol test license suspension annulment without remittal guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 157 c.p.
Art. 161 c.p.
Art. 186, comma 9 bis, d.lgs. n. 285 del 1992
Con sentenza in data 24.1.2022 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il Gip del Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Salomoni Fabio colpevole del reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 , lett.
art. 129 cod. proc. pen
Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALOMONI FABIO nato a BOLOGNA il 13/04/1978 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24.1.2022 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il Gip del Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Salomoni Fabio colpevole del reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 , lett. c), comma 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda con la revoca della patente di guida e la sanzione amministrativa della confisca del veicolo, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis d.lgs. n. 285 del 1992 ed ha per l'effetto rideterminato la pena in mesi quattro di arresto ed Euro 1400,00 di ammenda disponendo altresì la revoca della sanzione della revoca della patente e la sostituzione con la sospensione della patente di guida per anni due.

Il procedimento aveva ad oggetto un episodio verificatosi in data 11.7.2017 in Loiano allorché Salomoni Fabio, mentre si trovava a bordo del proprio motociclo, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale finendo fuori strada. Condotto presso il Pronto Soccorso e sottoposto ad alcoltest risultava un tasso alcolemico pari a 2,38 gr/l. Nel giudizio di appello veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis C.d.S., non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere provata la causazione di un sinistro stradale.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce che la Corte d'appello ha omesso qualsiasi statuizione, anche di rigetto, sulla richiesta di sostituzione formulata ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, d.lgs. n. 285 del 1992 già avanzata con l'atto di appello e nelle conclusioni presentate oralmente all'udienza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che l'esame del ricorso consente di rilevare che lo stesso non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza della doglianza ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Ritiene, invero, il Collegio che la sentenza impugnata presenta un vizio quanto all'omessa pronuncia sull'istanza ex art. 186, comma 9 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo comprensivo di interruzione, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. .

2. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto p