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Sentenza — n. 21147/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of incontestable alternative factual reconstruction regarding criminal liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21147/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nemeth Tamas Attila inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued the lower court failed to conduct a complete causal investigation into whether prudent driving could have prevented the accident. The court rejected this claim, stating that the alternative factual scenario proposed by the appellant was not incontestable and merely represented a speculative alternative to the court's reasoned decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; In cassation proceedings, a complaint of manifest illogical motivation requires an incontestable alternative reconstruction of facts that contradicts the lower court's reasoning, not merely a speculative alternative hypothesis.

Parole chiave

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cassation appeal manifest illogical motivation causal investigation criminal liability inadmissible appeal alternative factual reconstruction prudent driving omicidio colposo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità in punto di affermata colpevolezza dell'imputato.
Art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n.
Art. 7 del d.l. n. 105 del 2021
176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del di.
Art. 16 del d.l. n. 228 del 2021
126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020
pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza» (in tal senso Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nemeth Tamas Attila, nato in Ungheria il 07/02/1975, avverso la sentenza in data 13/07/2022 della Corte di appello di Bologna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13/07/2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del precedente 08/10/2020, con cui, in esito a giudizio abbreviato, Nemeth Tamas Attila era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di omicidio stradale aggravato e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Nemeth, avv.to Massimiliano Scaringella, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità in punto di affermata colpevolezza dell'imputato. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di condanna resa in primo grado, non avrebbe svolto una "... compiuta indagine causale", omettendo di verificare se una condotta di guida prudente del motociclista, ritenuto coautore del delitto in cooperazione colposa, avrebbe potuto scongiurare l'evento.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del di. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Nemeth Tamas Attila è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità in punto di affermata colpevolezza dell'imputato, sostenendo che nella decisione impugnata, confermativa della pronunzia di condanna resa in primo grado, difetterebbe una "... compiuta indagine causale", posto che non si sarebbe appurato se una condotta di guida prudente del motociclista, ritenuto coautore del delitto in cooperazione colposa, avrebbe potuto scongiurare il verificarsi del sinistro. Ritiene il Collegio che i giudici di appello, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, abbiano argomentato, in maniera lineare, congrua e tutt'altro che illogica, la ritenuta cooperazione colposa del Nemeth alla causazione dell'evento, affermando, innanzitutto, che il verificarsi del sinistro stradale era imputabile alle condotte imprudenti e negligenti dei due conducenti del veicoli in esso coinvolti, ciascuno dei quali era purtuttavia inconsapevole di recare un contributo causale al comportamento altrui, specificando, inoltre, che il profilo di colpa ascrivibile al predetto imputato andava individuato nel non aver concesso la precedenza al motociclo condotto dal Fogliani, proveniente dall'opposto senso di marcia, nel momento in cui effettuò la svolta a sinistra e si immise in via P. Togliatti e aggiungendo, infine, che doveva escludersi che l'alta velocità mantenuta da tale mezzo avesse reso imprevedibile il suo sopraggiungere, posto che smentivano l'assunto sia il fatto che detta velocità, ancorché eccedente il limite di 50km/h, non era così elevata da rendere percepibile solo all'ultimo istante l'approssimarsi del veicolo, alla luce delle specifiche caratteristiche della strada e delle ottime condizioni di visibilità, sia perché la brevità della traccia gommosa della frenata del motociclo denotava che l'impiego dell'opposta corsia di marcia da parte del minivan condotto dal Nemeth era avvenuta allorquando il veicolo con cui venne in collisione era distante pochi metri.

Pare pertanto evidente la manifesta infondatezza dell'agitata doglianza, con la quale, a ben vedere, il ricorrente, al di là delle formali enunciazioni d'intento, non sottopone ad autonoma e argomentata confutazione il percorso motivo a base della decisione gravata, ma si limita, piuttosto, a formulare deduzioni con cui sollecita sostanzialmente una rivalutazione in fatto della vicenda per cui è giudizio preclusa in sede di legittimità, caldeggiando una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dai giudici del merito con argomenti oggettivamente completi e logicamente esaurienti.

Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Corte - al quale questo Collegio intendere dare continuità - quello secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza» (in tal senso Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, G., Rv. 280589-02).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr