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Sentenza — n. 20967/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20967/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20967/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 24 gennaio 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Bruno Michele Leonardo in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere, per complessivi 924 giorni, impostagli dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 21 dicembre 2006, poi revocatagli dal Tribunale della Libertà di Catanzaro con provvedimento del 17 giugno 2009, in ordine ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e di estorsione aggravata in concorso. Il Bruno era stato, poi, assolto dalle indicate imputazioni, per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 30 novembre 2011, poi confermata dalla Corte di appello di Catanzaro il 20 luglio 2016, con pronuncia divenuta irrevocabile il 7 gennaio 2017.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen, art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20967/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò, all'evidenza, è quanto verificatosi nel caso di specie, avendo la Corte di appello espressamente affermato che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria era stata disposta dal Tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. sulla base dei medesimi elementi sottoposti al giudice della cautela. In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell'istante, eventualmente anche lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l'efficienza causale della condotta dell'indagato sull'adozione della misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità dell'errore dell'Autorità giudiziaria.

Parole chiave

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indennità per detenzione lavoro del detenuto assistenza riabilitativa aiuto all'evasione di detenuti pena privativa della libertà personale carcerario

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
art. 310 cod. proc. pen
Ciò, all'evidenza, è quanto verificatosi nel caso di specie, avendo la Corte di appello espressamente affermato che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria era stata disposta dal Tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO MICHELE LEONARDO nato a CUTRO il 23/04/1960 avverso l'ordinanza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 gennaio 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Bruno Michele Leonardo in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere, per complessivi 924 giorni, impostagli dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 21 dicembre 2006, poi revocatagli dal Tribunale della Libertà di Catanzaro con provvedimento del 17 giugno 2009, in ordine ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e di estorsione aggravata in concorso. Il Bruno era stato, poi, assolto dalle indicate imputazioni, per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 30 novembre 2011, poi confermata dalla Corte di appello di Catanzaro il 20 luglio 2016, con pronuncia divenuta irrevocabile il 7 gennaio 2017.

2. Per la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza delle contestate ipotesi delittuose, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalle cospicue captazioni telefoniche ed ambientali svolte, come vi fossero stati plurimi e perduranti rapporti del Bruno con appartenenti alla locale cosca di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Maesano, svolgendo per essa funzioni esecutive, in particolar modo nel ricoperto ruolo di portiere del "Villaggio Praialonga". Nello specifico, era risultato come il Bruno fosse stato solito prendere ordini dal Maesano, anche intrattenendo rapporti di solidarietà con altri affiliati - condividendone interessi, assecondandone pretese economiche e ricevendone confidenze - altresì partecipando alla decisione di estromettere Forleo Stefano dalla gestione del condominio del "Villaggio Praialonga", favorendo la nomina, in sua vece, di Bumbaca Luigi.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Bruno Michele Leonardo, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge, per avere la Corte di appello negato il suo diritto alla riparazione in assenza di elementi integranti il requisito del dolo o della colpa grave, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non evincibili dalle emergenze presenti nelle sentenze di merito. Il ricorrente contesta la correttezza della motivazione con cui il giudice della riparazione ha escluso il riconoscimento dell'invocato beneficio, in particolar modo evidenziando come gli elementi da cui è stata desunta la ricorrenza della colpa grave attenessero a dialoghi per lo più captati tra altri soggetti, senza valorizzare invece, in termini contrari, la circostanza - su cui il Tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. aveva disposto la revoca della misura cautelare, e poi i giudici di merito avevano pronunciato l'assoluzione del prevenuto - per cui il Forleo aveva escluso che il Bruno avesse perpetrato nei suoi confronti condotte violente o minatorie.

D'altro canto, le conversazioni captate atterrebbero ad aspetti non riguardanti un vincolo solidaristico di tipo associativo, di cui il ricorrente non avrebbe mai avuto contezza, ma si risolverebbero in ordinarie interlocuzioni inerenti alla gestione amministrativa del "Villaggio Praialonga" (di cui il Bruno aveva anche la proprietà di un immobile). Il ricorrente, inoltre, non avrebbe mai adottato un linguaggio espressivo della sua vicinanza ad ambienti criminali o comunque riguardante affari illeciti, peraltro relazionandosi a soggetti non sottoposti a condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, ovvero aventi un rilevante spessore criminale.

Né, poi, il giudice della riparazione avrebbe valorizzato, nell'ordinanza impugnata, l'apporto collaborativo sin da subito offerto dal Bruno agli inquirenti, già in sede di celebrazione dell'interrogatorio di garanzia.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza della doglianza dedotta.

2. In proposito, infatti, rileva il principio, reiteratamente ribadito da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091-01; Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021-01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765-01; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993-01) - in applicazione dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01 - per cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può flemme valutare - nemmeno al diverso fine della eventu'ale riduzione dell'entità dell'Indennizzo - la condotta colposa lieve.

Ciò, all'evidenza, è quanto verificatosi nel caso di specie, avendo la Corte di appello espressamente affermato che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria era stata disposta dal Tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. sulla base dei medesimi elementi sottoposti al giudice della cautela. In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell'istante, eventualmente anche lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l'efficienza causale della condotta dell'indagato sull'adozione della misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità dell'errore dell'Autorità giudiziaria.

3. Ne consegue, pertanto, il necessario annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. P.Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Così deciso in