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Sentenza — n. 20959/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to procedural waiver, ruling inadmissible despite substantive alcohol law arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20959/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant formally renounced the proceedings on May 15, 2023. Although the appellant argued that the lower court incorrectly assessed his blood alcohol level based on subjective officer observations rather than objective data, this substantive dispute was never heard. Consequently, the court rejected the request for annulment and ordered the appellant to pay a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal declared inadmissible due to a formal waiver by the appellant renders the court's analysis of the underlying legal and factual merits unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal procedural waiver inadmissibility declaration alcohol offense penalty fund fine guida in stato di ebbrezza qualificata reato grave di stupefacenti abuso di alcol

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 589 bis cod. pen
ha convalidato il suo arresto in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALVO CARLO (RINUNCIANTE) nato a ROSSANO il 07/08/1968 avverso l'ordinanza del 10/10/2022 del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lettets44444e le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Salvo Carlo ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il G.i.p. ha convalidato il suo arresto in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.

2. Il ricorrente deduce illegittimità della statuizione emessa dal giudice a quo, poiché l'arresto è ammesso solo laddove il conducente risulti versare in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Nel caso di specie, invece, al ricorrente è stato accertato un tasso di 0,7 g/I, rientrante nella lett.

a) dell'art. 186 cod. strada. Ingiustificatamente dunque il G.i.p. ha ritenuto il tasso alcolemico superiore a 0,80 g/I, in quanto i Carabinieri avevano riferito che il ricorrente aveva un'andatura barcollante, difficoltà motorie, alito vinoso, occhi lucidi ed arrossati, con pupille dilatate, rossore del viso e del collo. Il G.i.p. avrebbe dovuto, infatti, basare la propria valutazione su risultanze obiettive, anche perché gli anzidetti sintomi erano riconducibili allo stato di choc conseguente all'incidente e alla prolungata posizione a testa in giù. Il ricorrente non ha mai neanche rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici, compresi quelli di natura ematica, a cui avrebbe potuto farsi ricorso ai fini di un risultato maggiormente attendibile. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 15-2--2023, è pervenuta rituale rinuncia.

5. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 500, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così