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Sentenza — n. 20946/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prescription suspension during pandemic due to lack of procedural stasis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20946/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a lower court decision declaring the statute of limitations expired for a 2014 crime. The prosecutor argued that a 64-day suspension of the prescription period applied during the pandemic should have been considered. The court rejected this claim because no procedural terms were pending or fixed during the suspension window, meaning the criminal proceedings did not experience the necessary stasis required by the law.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18; The suspension of prescription periods for pandemic measures applies only to proceedings that actually experienced procedural stasis during the specified timeframe.

Parole chiave

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statute of limitations pandemic suspension procedural stasis criminal prescription statute of limitations suspension Corte di Cassazione prescrizione penale restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18
Le Sezioni unite hanno, infatti, condivisibilnnente ritenuto che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi 64 giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n.5292 del 26/11/2020, Sanna
n.18 del 2020 presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (Sez. U, n.5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: BANU NICULINA ALEXANDRA nato il 16/07/1996 avverso la sentenza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI ekte-Se-~Reibigre-Ei,iedel9tiC

RITENUTO IN FATTO

LI! Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Banu Nicolina per intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 624, 625 n 2 cod. pen., commesso il 20 settembre 2014.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto erroneamente il giudicante ha ritenuto che fosse maturato alla data del 20 marzo 2022 il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, senza considerare il periodo di sospensione della prescrizione compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020, per complessivi 64 giorni, stabilito con l'art. 83, comma 4, decreto legge n. 18/ 2020. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La doglianza formulata dal ricorrente è manifestamente infondata. Le Sezioni unite hanno, infatti, condivisibilnnente ritenuto che, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi 64 giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applichi ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020 nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, poiché è da escludersi che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020 presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (Sez. U, n.5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02 ).

2. Nel caso in esame, la prima udienza dibattimentale, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, si è tenuta il 9-3-2022, a seguito dell'emissione, da parte del pubblico ministero, del decreto di citazione diretta a giudizio in data 25-2-2021. Non risulta, d'altronde, che nell'arco temporale intercorrente fra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020 fosse pendente alcun termine processuale. Né il Procuratore generale ricorrente deduce alcunché al riguardo. Correttamente, pertanto, non avendo il processo subìto alcuna stasi a causa delle misure adottate nel periodo della pandemia, il giudice a quo non ha tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 4, d. I. 17/3/2020, n. 18.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ric