Cassation court annuls aggravated theft conviction due to lack of private prosecution complaint under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant for aggravated theft without remitting the case. The defendant argued for acquittal based on reasonable doubt and mental capacity, but the core issue was the absence of a formal complaint from the victim. The court ruled that the new law requiring a private prosecution for this offense was not met, rendering the criminal action inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 d.lgs. n. 150/2022; Art. 85 d.lgs. n. 150/2022: When a crime becomes prosecutable only upon private complaint, the absence of such complaint within the statutory period renders the criminal action inadmissible, leading to the annulment of the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e SENTENZA sul ricorso proposto da: SBORGIA ANDREA nato a ORTONA il 02/08/1975 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del Procuratore generale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava Andrea Sborgia alla pena di mesi tre di reclusione ed €.100 di multa per il delitto di cui all'art. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., meglio descritto in imputazione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, lamentando, con tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla violazione del principio del ragionevole dubbio, in quanto il giudizio di colpevolezza era fondato sulle dichiarazioni di testi che non avevano visto l'imputato; alla erronea qualificazione giuridica del fatto come furto aggravato e non come semplice danneggiamento; alla manifesta illogicità della sentenza che non aveva riconosciuto il vizio totale di mente dell'imputato, ma solo quello parziale, basandosi su perizie acquisite in altri procedimenti; alla mancanza di motivazione in ordine alla richiesta concessione delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso, assegnato alla Settima sezione, veniva discusso e riassegnato alla Sezione ordinaria in data 9 dicembre 2022, rilevandosi la non manifesta infondatezza dei motivi inerenti alla dosimetria della pena.
3. Va preliminarmente dato atto che l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di furto pluriaggravato è procedibile a querela di parte. Orbene, non si rinviene in atti alcuna proposizione di querela a carico dell'imputato, né risulta che la persona offesa, informata del fatto in quanto escussa come testimone nel corso del processo di primo grado, abbia provveduto in tal senso nel termine previsto dall'art. 85 del d.lgs n.150/2022, scaduto il 30 marzo 2023. Deve altresì considerarsi che la rilevata ammissibilità dei motivi consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato, in quanto, come è noto, la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché inidonea ad incidere sul c.d. " giudicato sostanziale" (Sez. U., n.41050 del 21/6/2018, Rv.273551).
4. In ragione del rinnovato regime di procedibilità del reato contestato e della mancanza di querela da parte della persona offesa, la sentenza impugnata deve essere annullata, non essendo riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, nè, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere proseguita per mancanza di querela. Roma, 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Lorda a Mici i PaTizia Piccialli ! DEPOSITAT9 ICAt4RELLERIA