Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for harassment and theft due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claims regarding insufficient evidence and lack of intent for specific charges. The court found that the lower court had adequately addressed the defendant's arguments during the first instance and that the new complaints were generic and did not specify which evidence was misinterpreted. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reiterates generic and unfounded factual grounds without specifically identifying the evidence allegedly misinterpreted or demonstrating a logical flaw in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LONGO MASSIMILIANO nato a L'AQUILA il 22/10/1966 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, per quanto qui interessa, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Massimiliano Longo in ordine ai reati di atti persecutori e altro a lui ascritti in rubrica.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dei reati ascritti all'imputato, avendo la Corte territoriale fondato il suo convincimento su prove insussistenti o comunque travisate, atteso che pacificamente il Longo non è stato visto compiere tutte le azioni delittuose che gli sono contestate, con riferimento: ai vari episodi di danneggiamento di veicoli delle persone offese, alla sottrazione della corrispondenza del Persia, all'imbrattamento della cantina e di due autovetture della parte civile tramite escrementi e sostanza oleosa. Deduce l'insussistenza del dolo in relazione al contestato furto dello stemma dell'Alfa Romeo dall'autovettura del Persia.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore delle costituite parti civili ha depositato memoria scritta con cui chiede la reiezione del ricorso ed il rimborso delle spese di giudizio.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché reitera motivi generici e in fatto, comunque manifestamente infondati. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha fornito ampia e adeguata risposta alle medesime doglianze che erano già state avanzate in sede di gravame di merito. Le doglianze avanzate in questa sede si palesano non consentite nella presente sede di legittimità, in quanto appuntano la loro attenzione sulla valutazione delle prove operata dai giudici di merito in punto di responsabilità, peraltro senza indicazione specifica dei dati probatori asseritamente mal interpretati e, comunque, con doglianze apodittiche e non allineate al percorso argomentativo della decisione, la quale, rispetto al reato di atti persecutori, si sofferma puntualmente sulla dimostrazione dell'evento del reato (rappresentato dal cambiamento delle proprie abitudini da parte delle persone offese e dei loro famigliari - vicini di casa dell'imputato - e dallo stato d'ansia da esse vissuto), contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente.
Allo stesso modo, non sussiste alcuna lacuna o illogicità nell'iter argomentativo della sentenza impugnata rispetto al reato di furto, evidenziandosi come il fine di profitto (integrante il dolo specifico del reato) non è incompatibile con il soddisfacimento di altra tipologia di bisogni (di dispetto, di ritorsione, di vendetta) derivante dalla sottrazione del bene. Anche il ragionamento svolto sui restanti episodi oggetto di contestazione (danneggiamento di veicoli delle persone offese, sottrazione della corrispondenza del Persia, innbrattamento della cantina e di due autovetture della parte civile tramite escrementi e sostanza oleosa) si presenta come logica conseguenza di quanto complessivamente accertato in sede dibattimentale e non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità, in quanto immune da evidenti vizi logico-giuridici.
6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Segue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Persia Dario e Sannito Daniela che liquida in complessivi euro 3.900,00, oltre accessori come per legge. Così deciso il 10 marzo