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Sentenza — n. 20246/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for theft where base penalty was below statutory minimum, remanding for recalculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20246/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed a first-instance theft conviction where the imposed sentence fell below the statutory minimum. The court found the lower detention term legally flawed because it failed to respect the mandatory six-month baseline for simple theft. Consequently, the judgment was annulled regarding the penalty, and the court ordered a new calculation starting from the legal minimum before applying mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.; Art. 620 c.p.p.: When a first-instance sentence imposes a penalty below the statutory minimum, the violation of legality requires annulment of the sentencing portion, with the correct term recalculated from the minimum baseline.

Parole chiave

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statutory minimum penalty theft simple offense partial annulment detention term recalculation violation of legality riduzione della pena commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
pen.) in misura inferiore al minimo edittale di sei mesi di reclusione previsto dall'art. 624 cod.
Art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.
Il vizio di legittimità sopra indicato può essere sanato con un annullamento parziale, in punto di pena, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
Art. 62-bis c.p.
Il primo giudice ha determinato la pena detentiva base per il reato di furto semplice (una volta esclusa la circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n.
art. 624 cod. pen
pen.) in misura inferiore al minimo edittale di sei mesi di reclusione previsto dall'art. 624 cod. pen., ovvero in mesi tre di reclusione.
art. 62-bis cod. pen
Ne discende che il calcolo corretto della pena è il seguente: pena base mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa, ridotta ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: SEFEROVIC JASMINKA nato il 11/10/1981 avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sassari - in sede di rito abbreviato - ha dichiarato Seferovic Jasminka responsabile del reato di furto ascrittole, esclusa la contestata aggravante e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannandola alla pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 69 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari, deducendo violazione di legge per illegalità della pena inflitta, inferiore ai minimi di legge.

3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena prevista per legge.

4. Il ricorso è fondato. Il primo giudice ha determinato la pena detentiva base per il reato di furto semplice (una volta esclusa la circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.) in misura inferiore al minimo edittale di sei mesi di reclusione previsto dall'art. 624 cod. pen., ovvero in mesi tre di reclusione. La pena detentiva, pertanto, è illegale per violazione del minimo edittale previsto per legge.

5. Il vizio di legittimità sopra indicato può essere sanato con un annullamento parziale, in punto di pena, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., atteso che la quantificazione effettuata dal giudice di merito (con la riduzione netta per le circostanze attenuanti generiche e per il rito abbreviato) è replicabile senza margini valutativi, partendo dal minimo edittale previsto per il reato in disamina. Ne discende che il calcolo corretto della pena è il seguente: pena base mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa, ridotta ex art. 62-bis cod. pen. a mesi quattro di reclusione ed euro 103 di multa, ulteriormente ridotta di un terzo per il rito a mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 69 di multa.6. In tal senso va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena nella misura finale dianzi indicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina nella misura finale di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 69 di multa. Così deciso il 1° marzo 2023 Il Consig est