Italian court partially annuls criminal sentence for illegal fine and unexplained detention gap.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially annulled the lower court's criminal judgment regarding the sentencing of Massimiliano Coppari for theft. The appellant argued the fine exceeded statutory limits and the detention term lacked justification, while the prosecution supported annulment. The court ruled that the illegal fine and the unexplained disparity between the statutory minimum and the imposed detention required the sentence's annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 625 cod. pen.; Art. 60 cod. pen.: A criminal sentence must comply with statutory maximums and minimums; partial annulment is warranted when the fine exceeds legal limits or the detention term lacks adequate motivation for its deviation from the statutory minimum.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPARI MASSIMILIANO nato a FILOTTRANO il 23/05/1973 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, per quanto qui interessa, ha ridotto la pena, escludendo la recidiva, e ha confermato nel resto la declaratoria di responsabilità di Massimiliano Coppari in ordine al reato di furto di beni sottratti da un ristorante (fatto del 14.11.2015).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Illegalità della pena pecuniaria irrogata (euro 1.200 di multa), superiore al massimo edittale previsto per il reato di furto semplice (euro 516), come riqualificato in sentenza. II) Violazione di legge per difformità tra la motivazione e il dispositivo circa l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., riconosciuta in motivazione ma non nel dispositivo. III) Erronea determinazione della pena, stante l'esclusione della circostanza aggravante contestata e della recidiva. IV) Vizio di motivazione in relazione alla pena irrogata, che si discosta di gran lunga dal minimo edittale nonostante l'esclusione della recidiva.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
6. Le censure - esaminabili congiuntamente, attenendo tutte al tema del trattamento sanzionatorio - colgono nel segno laddove, essenzialmente, rilevano che la sentenza impugnata, nonostante l'esclusione delle aggravanti della violenza sulle cose e della recidiva, abbia irrogato una pena senza motivare adeguatamente sul notevole discostamento operato dal minimo edittale quanto alla pena detentiva della reclusione (due anni contro un minimo di sei mesi) e irrogando una pena pecuniaria illegale (1.200 euro di multa contro un massimo edittale di 516 euro previsto dal reato di furto semplice ex art. 624 cod. pen.).Vi è poi manifesta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo quanto all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. (affermata in motivazione ma non in dispositivo).
7. In definitiva, la riscontrata irrogazione di una pena illegale e i segnalati vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio impongono l'annullamento parziale della sentenza impugnata, nei termini specificati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso il 1° marzo 2023 Il Consicii.4ere estens