Sentenza — n. 20243/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha assolto De Fazio Cianflone Tommaso e Suciu Ilie Costica dal reato di furto aggravato di n. 7 piante di pino marittimo loro ascritto in rubrica per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (fatto del 16.3.2014).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 20243/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 7 piante di pino marittimo loro ascritto in rubrica per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (fatto del 16.3.2014).
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e SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: DE FAZIO CIANFLONE TOMMASO nato a SOVERIA MANNELLI il 17/03/1979 SUCIU ILIE COSTICA nato il 19/07/1973 avverso la sentenza del 18/03/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha assolto De Fazio Cianflone Tommaso e Suciu Ilie Costica dal reato di furto aggravato di n. 7 piante di pino marittimo loro ascritto in rubrica per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (fatto del 16.3.2014).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge, per avere il giudicante applicato la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. al di fuori dei casi previsti dalla legge, vertendosi in materia di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., la cui pena edittale supera il limite di cinque anni di pena detentiva prevista dalla stessa disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
4. La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria scritta con cui chiede la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
5. Il ricorso è fondato.
6. PreliminarMente, si osserva che non è ancora intervenuta la prescrizione del reato in disamina, trattandosi di fatto commesso in data 16.3.2014, a fronte di un termine massimo di prescrizione pari a dodici anni e sei mesi.
7. Per il resto, coglie nel segno il motivo di censura dedotto dalla parte pubblica, vertendosi in ipotesi di furto pluriaggravato che, da un lato, comporta una pena detentiva massima di dieci anni di reclusione, ai sensi dell'art. 625, comma secondo, cod. pen., sicché la pena, alla data della sentenza impugnata, era superiore al massimo edittale previsto dalla precedente formulazione dell'art. 131-bis cod. pen. per accedere a tale speciale causa di non punibilità; dall'altro, anche con la vigente versione dell'art. 131-bis cod. pen. - introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 - il reato per cui si procede osta al proscioglimento per particolare tenuità del fatto, trattandosi di fattispecie criminosa che prevede una pena detentiva minima di tre anni di reclusione (mentre il nuovo art. 131-bis cod. pen.può trovare applicazione solo per fattispecie criminose che prevedano una pena detentiva minima non superiore a due anni).
8. Al suddetto errore di diritto consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen., come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro Così deciso il 1° marzo 2023 Il Consig re estensore Il P