Italian Court dismisses appeal against theft conviction, upholding evidence evaluation and aggravated circumstance finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Carmelo Ferrara against the Second Instance Court's conviction for burglary. The defense argued that the evidence regarding the witness sighting and the aggravating circumstance of a prior theft by strangers was misinterpreted or illogical. The court held that the factual reconstruction was coherent, the evidence was not distorted, and the aggravating circumstance was properly applied based on the forced window entry.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 2 cod. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or correct logical inconsistencies in the lower court's reasoning regarding evidence interpretation or the application of statutory aggravating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARA CARMELO nato a MESSINA il 19/11/1956 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, per quanto qui interessa, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Carmelo Ferrara in ordine al reato di furto in abitazione in danno di Fabi Sabrina a lui ascritto in rubrica.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando i seguenti vizi motivazionali:
i) travisamento della prova, per avere la sentenza impugnata affermato che l'imputato era stato visto da Piergiovanni Aldo uscire dalla finestra posteriore dell'abitazione della persona offesa, circostanza in realtà mai riferita dal Piergiovanni; íi) illogicità dell'asserzione secondo cui l'imputato, pur non avendo rubato i due televisori mancanti dall'abitazione della persona offesa, così ammettendo la sussistenza di un precedente furto ad opera di ignoti, sarebbe stato sicuramente autore del furto dei beni alimentari in questione; iii) insussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., tenuto conto del precedente furto ad opera di ignoti ai quali ricondurre l'effrazione in contestazione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente alla contestata aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e inammissibilità del ricorso nel resto.
4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Quanto ai primi due motivi in punto di responsabilità, la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata è priva di incongruenze o di aporie logiche, avendo chiarito che l'imputato era stato visto uscire dalla finestra posteriore dell'abitazione della persona offesa da Piergiovanni Aldo e che, poco dopo, lo stesso imputato era stato bloccato da Piergiovanni Arduino e Miocchi Matteo, i quali lo avevano visto provenire dall'abitazione indicata con in mano delle buste e che, alle richieste dei due, l'imputato aveva abbandonato le buste per poi darsi alla fuga. Il contenuto delle buste (generi alimentari e oggetti vari) era stato riconosciuto dalla persona offesa. Piergiovanni Arduino e Miocchi Matteo conoscevano bene il Ferrara, tanto da avere riferito immediatamente il suo nome ("Carmelo") ai Carabinieri, riconoscendolo poi anche in sede di individuazione fotografica.
3. Non vi è spazio in questa sede per rivalutare le emergenze fattuali ricostruite dai giudici di merito, né sussiste alcun effettivo travisamento della prova, atteso che l'argomentazione offerta dalla Corte di appello dà conto di quanto effettivamente riferito dall'informatore Piergiovanni Arduino (trattandosi di giudizio celebrato con giudizio abbreviato), secondo cui altro soggetto (Piergiovanni Aldo) aveva visto una persona uscire dalla finestra di Fabi Sabrina, e che tale persona era stata poco dopo riconosciuta dai due informatori. Pertanto, la riconducibilità al ricorrente del furto in disamina non deriva da alcun travisamento della prova, quanto da risultanze probatorie di natura dichiarativa, plausibilmente corroborate da prove logiche che neanche sono state confutate in sede di appello, e che sono state, piuttosto, radicalmente elise dalla riscontrata inveridicità del presunto alibi addotto dall'imputato, superato dai giudicanti in considerazione delle ulteriori prove acquisite (il riferimento è all'audizione della donna che il Ferrara aveva detto di avere incontrato in Roma in quei giorni e che lo aveva, invece, smentito in sede processuale).
In definitiva, l'esauriente analisi del compendio probatorio ha consentito ai giudici territoriali di offrire una plausibile spiegazione in ordine alla responsabilità del prevenuto quale autore del furto in disamina, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità.
4. Per quanto attiene alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., anche in questo caso non ci si può discostare da quanto accertato in sede di merito. Vero che è stato ritenuto che la mancanza dei due televisori dall'abitazione della Fabi fosse riconducibile ad un precedente furto ad opera di ignoti; ma con riferimento al furto in disamina, è stato congruamente accertato dai Carabinieri che l'avvolgibile della finestra dalla quale era stato visto uscire il Ferrara era stato forzato, il che ha giustificato l'attribuibilità della circostanza aggravante in questione all'autore del furto per cui si procede, secondo un ragionamento non illogico né arbitrario, come tale incensurabile in Cassazione.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de