Sentenza — n. 20239/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la declaratoria di responsabilità di Francesca Colangelo in ordine al reato di furto aggravato a lei ascritto in rubrica. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7), cod. pen., nel caso insussistente stante la presenza all'interno dell'esercizio commerciale di un sistema di videosorveglianza e considerato che il direttore del supermercato aveva già notato e riconosciuta l'imputata all'interno del locale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 20239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7), cod. pen., nel caso insussistente stante la presenza all'interno dell'esercizio commerciale di un sistema di videosorveglianza e considerato che il direttore del supermercato aveva già notato e riconosciuta l'imputata all'interno del locale.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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e SENTENZA sul ricorso proposto da: COLANGELO FRANCESCA nato a PESCARA il 31/03/1978 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la declaratoria di responsabilità di Francesca Colangelo in ordine al reato di furto aggravato a lei ascritto in rubrica.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7), cod. pen., nel caso insussistente stante la presenza all'interno dell'esercizio commerciale di un sistema di videosorveglianza e considerato che il direttore del supermercato aveva già notato e riconosciuta l'imputata all'interno del locale.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. La Suprema Corte ha più volte ribadito come l'esistenza di un servizio di videosorveglianza all'interno dell'esercizio commerciale non elimini la condizione dei beni di essere "esposti alla pubblica fede", in quanto tale strumentazione non è idonea, di per sé, a provocare l'interruzione immediata dall'azione criminosa ed a consentire una costante ed effettiva vigilanza sulla merce, lasciando così i suddetti beni affidati costantemente all'altrui senso di rispetto; solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (cfr.
Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 - dep. 2021, Rv. 280157 - 01). Una simile evenienza non è pacificamente ricorrente nella fattispecie in esame, essendo stato accertato che la prevenuta, dopo aver prelevato vari prodotti dagli espositori infilandoli nella borsa, aveva superato la cassa senza pagare, e la stessa era stata identificata successivamente identificata grazie al filmato del sistema di videosorveglianza che era stato consegnato ai Carabinieri.
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali 2 e consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa