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Sentenza — n. 19937/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19937/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 06/07/2021, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 590, comma 2, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Miniero Antonio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19937/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 590, comma 2, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Miniero Antonio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Parole chiave

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confisca penale porto abusivo di armi arma personale abbandono per lesioni personali legge sulle armi privazione di diritti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINIERO ANTONIO nato a NAPOLI il 12/04/1972 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo ady. tuk (.44q 444._ "...`Ao•to .g+G..le 4.. ev" rokz". r•o4m '1 C:<1 414". 4-* 442e oGy.0) cou4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 06/07/2021, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 590, comma 2, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Miniero Antonio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Miniero, a mezzo del difensore, lamentando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 240, comma 1, cod. pen. per la mancata revoca della confisca (relativa ad una pistola e a due caricatori), disposta dal Giudice di primo grado, nonostante la declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato trattandosi di confisca facoltativa e difettando, nella vicenda in esame, una condanna passata in giudicato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta confisca.

4. In data 26/01/23 sono pervenute in cancelleria, nell'interesse dell'imputato, conclusioni scritte degli avvocati Cosimo Zaccaria e Alessia Massari.

5. Il ricorso è fondato. Invero, nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, non è consentito disporre la confisca facoltativa diretta del profitto del reato, di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., che presuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna (Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020, dep. 2021, Cìpriani Emanuele, Rv. 280140 - 01).

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca; va disposta la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro se e in quanto in regola con il titolo autorizzativo della detenzione o del porto della pistola.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro se e in quanto in regola con il titolo autorizzativo della detenzione o del porto della pistola. Così deciso il 1 febbraio 2023 Il Consigliere estensore I