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Sentenza — n. 19630/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19630/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19630/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 25 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da Kacani Erjon, indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.; 73, commi 1-bis e 4, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così confermando l'ordinanza della locale Corte di appello del 26 settembre 2022, con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari, anche con previsione dell'utilizzo del braccialetto elettronico, presso l'abitazione della cognata Russo Giuseppina, sita in Nonantola. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 19630/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Né, a tali fini, è apparsa adeguata la prospettazione di un'alternativa domiciliazione presso l'abitazione della cognata, avendo il Kacani già in passato consumato i suoi crimini avvalendosi del contributo di congiunti e parenti, altresì considerato che l'indicata abitazione è sita in Nonantola, e cioè in un Comune ubicato nella stessa provincia modenese in cui l'indagato ha perpetrato tutti i suoi delitti.

Parole chiave

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restrizione di libertà regime penitenziario pericolo di reiterazione ricollocamento in un istituto priorità di rialloggiamento ricovero a scopo di assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 25 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
da Kacani Erjon, indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.; 73, commi 1-bis e 4, 80, comma 2, D.P.R.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KACANI ERJON nato il 07/09/1985 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da Kacani Erjon, indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.; 73, commi 1-bis e 4, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così confermando l'ordinanza della locale Corte di appello del 26 settembre 2022, con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari, anche con previsione dell'utilizzo del braccialetto elettronico, presso l'abitazione della cognata Russo Giuseppina, sita in Nonantola. 1.1.

Il giudice dell'appello ha ritenuto l'infondatezza delle doglianze eccepite dal Kacani, continuando a ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di condotte analoghe al delitto per cui si procede, così rendendo indispensabile il mantenimento della più grave misura custodiale. Avuto riguardo, infatti, alla negativa personalità dell'indagato, già gravato da precedenti condanne per reati commessi in materia di spaccio, e al valore neutro del tempo decorso dall'applicazione della misura custodiale, il Tribunale del riesame ha ritenuto di non poter ravvisare la presenza di significativi elementi di novità medio tempore intervenuti, idonei a determinare l'attenuazione della misura cautelare in atto, tale, all'evidenza, non potendo essere considerata l'intervenuta pronuncia delle sentenze di condanna di primo e di secondo grado, a pena particolarmente elevata, per i fatti per cui è giudizio.

Né, a tali fini, è apparsa adeguata la prospettazione di un'alternativa domiciliazione presso l'abitazione della cognata, avendo il Kacani già in passato consumato i suoi crimini avvalendosi del contributo di congiunti e parenti, altresì considerato che l'indicata abitazione è sita in Nonantola, e cioè in un Comune ubicato nella stessa provincia modenese in cui l'indagato ha perpetrato tutti i suoi delitti.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Kacani Erjon, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 284, 285 e 310 cod. proc. pen. e manifesta carenza di motivazione. A dire del ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe errato nel confermare il provvedimento impugnato, sia considerando irrilevante il tempo decorso dall'applicazione della custodia in carcere, sia esprimendo, in modo apodittico e unilaterale, valutazioni meramente presuntive in ordine alla ritenuta concretezza ed attualità del pericolo di recidiva. Tale aspetto, infatti, sarebbe stato ritenuto sussistente pur in carenza di adeguata motivazione e senza il fondamento di elementi concreti ed attuali, bensì solo sulla negativa personalità del prevenuto. Sarebbero, infine, illogiche le valutazioni con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto l'inidoneità dell'invocata applicazione degli arresti donniciliari con utilizzo del braccialetto elettronico.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Il Tribunale del riesame, infatti, ha respinto il proposto appello con motivazione congrua e non manifestamente illogica, avendo valorizzato la ritenuta persistenza del pericolo di recidiva da parte del Kacani, già condannato, sia in primo che secondo grado, per il delitto di detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, non essendo, nel frattempo, intervenuto alcun elemento nuovo idoneo a modificare la valutazione compiuta in sede di ordinanza genetica. In proposito, infatti, assume fondante rilievo il principio, ancora di recente ribadito da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritannente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376-01).

In modo logico e congruo, quindi, il giudice dell'appello ha esplicato come non costituiscano elementi di novità idonei a modificare il quadro cautelare, e pertanto l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, gli aspetti, invece dedotti da parte del ricorrente, riguardanti il tempo decorso dalla commissione dei reati e dall'applicazione della misura, stante la valenza neutra e non rilevante del c.d. tempo silente agli indicati fini. Parimenti privi di efficacia innovativa sono stati, altresì, ritenuti, in maniera adeguata e logica, gli aspetti relativi alla possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l'applicazione degli arresti domiciliari, con previsione dell'utilizzo del braccialetto elettronico, presso l'abitazione della cognata sita in Nonantola, avendo il giudice dell'appello congruamente esplicato come tale Comune sia troppo prossimo all'area di svolgimento dell'attività criminale da parte del prevenuto, non apparendo, quindi, idonea ad impedire la continuazione dell'illecito traffico.

La valutazione resa dal Tribunale del riesame, pertanto, ha adeguatamente fondato la sussistenza del pericolo di recidiva su elementi concreti ed attuali, e non già sulla mera negativa personalità del Kacani, come, invece, diversamente lamentato da parte del ricorrente.

4. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, allora, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.

5. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pe