Cassation appeal against revocation of state-funded legal aid admission is remanded as opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court remanded the case to the President of the Tribunal of Catanzaro, converting the cassation appeal into an opposition proceeding. The appellant argued that his income declaration was accurate and that non-income assets should have been included. The Court ruled that while the appeal is admissible, it must follow the specific procedural path for revocation cases, which is opposition rather than direct cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 d.P.R. n. 115/2002; Art. 23 d.l. n. 137/2020: A cassation appeal against the revocation of admission to state-funded legal aid must be converted into an opposition before the President of the relevant Tribunal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tallarico Giovanni, nato a San Giovanni in Fiore il 28/07/1970, avverso il decreto in data 15/06/2017 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Romana Pirrelli, ha chiesto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 15/06/2017 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in precedenza emesso nei confronti di Tallarico Giovanni.
2. Avverso il decreto ha proposto opposizione al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cosenza, il difensore di fiducia del Tallarico, avv.to Vincenzo Tiano, che ha articolato, in specie, un unico motivo di doglianza, ma il giudice adito, con ordinanza del 02/01/2023, ha riqualificato l'opposizione come ricorso per cassazione e ha disposto, per l'effetto, la trasmissione degli atti a questa Corte. 2.1. Con il motivo articolato la difesa lamenta, in sostanza, l'erroneità del decreto di revoca del precedente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che i redditi indicati come percepiti dal proprio assistito (ammontanti a euro 7.990,00) erano veritieri, posto che il predetto, in ragione della data di presentazione dell'istanza, era tenuto a far menzione dei soli redditi oggetto dell'ultima dichiarazione rispetto alla quale risultava maturato l'obbligo di presentazione (nello specifico quella relativa all'anno 2013) e non anche di quelli oggetto di dichiarazioni per le quali non ricorreva tale condizione e aggiungendo, inoltre, che non assumeva rilievo la mancata indicazione di beni patrimoniali (quali la casa di abitazione e una sua pertinenza) non produttivi di reddito.
3. Il medesimo difensore ha depositato, in data 08/03/2023, una memoria con cui ha di fatto ribadito gli argomenti fondanti la doglianza articolata con il motivo del ricorso a sua firma.
4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che, nella vicenda di specie, il decreto di revoca del precedente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui era stato beneficiario Tallarico Giovanni, risulta emesso ex officio dal Tribunale di Catanzaro. Tale circostanza non incide sulla sua impugnabilità, consentita negli stessi termini e con i medesimi rimedi previsti dall'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 per l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo il Testo Unico di cui al citato d.P.R. natura meramente compilativa e dovendosi, pertanto, escludere che siano stati da esso abrogati diritti o garanzie difensive previsti dalla previgente normativa.
Costituisce, tuttavia, consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità - al quale s'intende dare continuità - quello secondo cui «Avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto, con la conseguenza che il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in opposizione» (in tal senso, Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, dep. 31/01/2022, Picariello, Rv. 282573-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 4, n. 18592 del 19/03/2013, Begiqi, Rv. 255816-01, Sez. 4, n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo e altro, Rv. 253514-01, sez. 4, n. 46862 del 03/11/2011, Fiocco, Rv. 252138-01, Sez. 4, n. 6420 del 21/12/2011, dep. 06/02/2012, Giuffrida, Rv. 251938-01, Sez. 4, n. 39280 del 26/10/2011, Gueye e altro, Rv. 251437-01 e Sez. 4, n. 34668 del 22/06/2010, Pianadei e altri, Rv. 248082-01).
2. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere riqualificato in opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Dispone restituirsi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per