Sentenza — n. 19628/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 05/12/2022 il Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 11/10/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena aveva applicato, nei confronti di Hadoufane Tarik, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19628/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
Parole chiave
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e SENTENZA sul ricorso proposto da Hadoufane Tarik, nato in Marocco 1'01/07/1987, avverso l'ordinanza in data 05/12/2022 del Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica presentata, in data 20/03/2023, dal difensore dell'indagato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 05/12/2022 il Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 11/10/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena aveva applicato, nei confronti di Hadoufane Tarik, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti aggravato.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'Hadoufane, avv.to Domenico Biasco, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per illogicità in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale, nel confermare l'ordinanza impositiva del vincolo custodiale emessa dal giudice di prime cure, avrebbe erroneamente ricondotto alla persona dell'indagato la detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta all'interno dell'abitazione a lui in uso, non tenendo conto del fatto che il predetto si era da essa allontanato per circa tre mesi, escludendo che appartenesse, invece, ai due ospiti Jarine Wassime ed El Jarmouni Idrissi Youness a dispetto della consapevolezza dell'avvenuto occultamento manifestata dal primo nel corso della perquisizione, valorizzando il dato - che si assume non rispondente al vero - che il nascondiglio della droga coincidesse con il luogo in cui fu trovata altresì una cospicua somma di danaro e ipotizzando, in assenza di riscontri, che l'occultamento fosse stato effettuato nel corso di un passaggio dell'indagato presso l'abitazione avvenuto lo stesso giorno della perquisizione.
3. Il medesimo difensore ha depositato, in data 20/03/2023, una memoria con cui ha di fatto ribadito gli argomenti fondanti la doglianza articolata con il motivo del ricorso a sua firma.
4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Hadoufane Tarik è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per illogicità in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo che nella decisione gravata si sarebbe erroneamente affermato che la detenzione degli stupefacenti trovati nell'appartamento perquisito è ascrivibile all'indagato, posto che non è stata valorizzata la circostanza che lo stesso aveva vissuto per mesi altrove, si è frettolosamente esclusa la riconducibilità di quanto rinvenuto ai suoi ospiti Jarine Wassime ed El Jarmouni Idrissi Youness, nonostante il primo avesse ammesso di essere consapevole dell'avvenuto occultamento delle sostanze, si è esaltato oltre misura il valore indiziario della coincidenza del nascondiglio della droga col luogo in cui era altresì occultata una cospicua somma di danaro e si è ipotizzando, in totale assenza di adeguati riscontri, che l'occultamento fosse avvenuto durante un passaggio dell'indagato presso l'abitazione verificatosi lo stesso giorno della perquisizione.
Ritiene il Collegio che l'ordinanza oggetto d'impugnazione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, sia sorretta da un argomentato motivazionale tutt'altro che illogico, avendo il Tribunale distrettuale ascritto all'indagato la detenzione degli stupefacenti in base a elementi - quali la sicura riconducibilità al predetto della disponibilità dell'abitazione perquisita, il ritrovamento al suo interno anche di una cospicua somma di danaro di cui l'uomo ha nell'immediato rivendicato il possesso e il mancato nascondimento della stessa, rinvenuta suddivisa nelle tasche di taluni indumenti riposti nell'armadio - di sicura e non equivoca valenza indiziaria, specie se oggetto di valutazione non atomistica, ma congiunta.
Quanto evidenziato disvela la manifesta infondatezza dell'agitata doglianza, con cui, a ben vedere, il ricorrente, al di là delle formali enunciazioni d'intento, non sottopone ad autonoma e argomentata confutazione il percorso motivo a base della decisione gravata, ma si limita, piuttosto, a formulare deduzioni attraverso le quali sollecita sostanzialmente una rivalutazione in fatto della vicenda per cui è giudizio preclusa in sede di legittimità, caldeggiando una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dai giudici del merito con argomenti oggettivamente completi e logicamente esaurienti.
Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Corte - al quale questo Collegio intendere dare continuità - quello secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza» (in tal senso Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, G., Rv. 280589-02).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.