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Sentenza — n. 19621/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's voluntary withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19621/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the appeal, creating a lack of interest in litigation. Although the defense argued that a less severe coercive measure had replaced the prison custody, the appellant formally renounced the grounds for review. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal becomes inadmissible if the appellant voluntarily withdraws the appeal, resulting in a lack of interest in litigation, which also triggers liability for procedural costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal lack of interest in litigation inadmissibility of cassation procedural costs liability coercive measures substitution abbandono del procedimento penale azione penale carcerazione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
Alla rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso ex art. 591 cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
artt. 309 cod. proc. pen
Il Tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe e in funzione di giudice del riesame ex artt. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere a carico di Antonio Cavallo per la fattispecie di cui all'art.
art. 591 cod. proc. pen
Alla rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso ex art. 591 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVALLO ANTONIO (RINUNCIANTE) nato a TARANTO il 24/06/1999 avverso l'ordinanza del 14/11/2022 del TRIB. LIBERTA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del PG, FRANCESCA CERONI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa con riferimento a ricorso oggetto di rinuncia; udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe e in funzione di giudice del riesame ex artt. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere a carico di Antonio Cavallo per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza di cui innanzi l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi, al quale il difensore, munito di procura speciale in ragione dell'indicazione specifica del presente procedimento e del conferito potere di rinunciare ai motivi, chiarito che la misura di cui innanzi è stata sostituita con altra meno afflittiva, ha rinunciato con atto ritualmente depositato presso la cancelleria della Suprema Corte.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alla rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso ex art. 591 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione.

2. Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2023 Consigl