Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19618/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19618/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19618/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, decidendo dopo l'annullamento con rinvio di precedente ordinanza, deliberato dalla Corte di cassazione, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Delfino Giovanni, con la quale si censurava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del medesimo per il reato di cui agli artt. 416, 452-octies e 416 bis 1 cod. pen. La Corte di cassazione aveva annullato la prima ordinanza, limitatamente al giudizio riguardante l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., ritenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato in merito ai dati concreti che avrebbero portato il ricorrente secondo la tesi dei giudici - ad avere consapevolezza anche della stretta pertinenzialità delle attività svolte dalle aziende di famiglia rispetto agli interessi di cosche mafiose di riferimento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 19618/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, per nuovo esame relativo all'aggravante di cui all'art. 416 bis i cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminalità persistente precedenti penali rilevanti traffico aggravato di cocaina recidiva nell'infrazione motivi soggettivi successivi alla fuga riciclaggio di denaro aggravato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELFINO GIOVANNI nato a PALMI il 24/07/1993 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che conclude per il rigetto E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato CONTESTABILE GUIDO del foro di PALMI in difesa di: DELFINO GIOVANNI l'avv PICCOLO GIOVANNI foro PALMI. Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso K

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, decidendo dopo l'annullamento con rinvio di precedente ordinanza, deliberato dalla Corte di cassazione, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Delfino Giovanni, con la quale si censurava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del medesimo per il reato di cui agli artt. 416, 452-octies e 416 bis 1 cod. pen. La Corte di cassazione aveva annullato la prima ordinanza, limitatamente al giudizio riguardante l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., ritenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato in merito ai dati concreti che avrebbero portato il ricorrente secondo la tesi dei giudici - ad avere consapevolezza anche della stretta pertinenzialità delle attività svolte dalle aziende di famiglia rispetto agli interessi di cosche mafiose di riferimento.

L'ordinanza impugnata affronta tale tema giungendo alla conclusione che il Delfino aveva avuto la predetta consapevolezza, deducendola oltre che dal rapporto parentale con Delfino Rocco, esponente di spicco di una cosca Piromalli, e dal ruolo di titolare di una delle imprese orbitanti nel 'gruppo Delfino', costituita all'indomani dell'interdittiva antimafia in danno della Ecoservizi s.r.l. per garantire una continuità sul dominio nel settore del traffico di rifiuti, anche dalla conversazione nel corso della quale Delfino Rocco parlava con Cangemi Domenico, in presenza del figlio Giovanni, palesando il collegamento tra il sequestro dell'impresa e il rischio di una condanna per mafia.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza Delfino Giovanni, a mezzo dei difensori avv. Maria Angela Borgese e Guido Contestabile. 2.1. Con un primo motivo si deduce il vizio della motivazione perché l'ordinanza esibisce una motivazione meramente apparente, risultando ripetitiva di quella annullata dalla Corte di cassazione. In particolare, la rammentata conversazione, lungi dall'essere sfuggita alla Corte di cassazione - come invece scrive il Tribunale -- era stata valorizzata già dall'ordinanza annullata, al pari degli altri elementi dai quali :I provvedimento qui impugnato ha dedotto la consapevolezza del ricorrente della stretta pertinenzialità delle attività svolte dalle aziende di famiglia rispetto agli interessi di cosche mafiose di riferimento.

Peraltro, la ditta individuale del ricorrente svolgeva attività completamente diversa da quella della Ecoservizi s.r.I., come emerge dalla visura camerale della prima. Mancando, nel provvedimento impugnato, i dati che illustrino la reale portata delle azioni perpetrate dal ricorrente al fine di agevolare la cosca. Non vi è motivazione a sostegno dell'affermare che il Delfino aveva utilizzato la sua azienda per continuare l'attività delittuosa della Delfino s.r.l. e della Ecoservizi s.r.l. ed incorre in contraddizione quando sostiene che il ricorrente agì con piena autonomia gestionale ed operativa.

La conversazione citata è stata travisata, posto che in essa non parla il ricorrente e che non contiene alcuna 'confessione mafiosa'.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 1.1. Giova premettere l'insegnamento impartito dalla giurisprudenza di legittimità a riguardo dei vincoli che vengono dalla sentenza rescindente al giudice del rinvio. Orbene, quando si tratti di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle dei precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità.

Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Rv. 248413; nel medesimo senso, tra le altre, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345, che ribadisce, in particolare, il divieto per il giudice del rinvio di ripetere il percorso logico già censurato).

Tali principi, formulati per il giudizio di cognizione, valgono mutatis mutandi anche per il giudizio cautelare, a proposito del quale si scrive che, in ipotesi di annullamento con rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame per vizio di motivazione relativo al quadro indiziario, è legittima l'ordinanza del giudice del rinvio che, dopo avere colmato le lacune evidenziate nella sentenza rescindente, pervenga ad una decisione analoga a quella precedentemente annullata sulla base di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, nonché integrando e completando quelle già svolte anche sulla base di elementi successivamente emersi o acquisiti (Sez. 6, n. 8902 del 24/01/2018, Rv. 272340). 1.2.

La Terza sezione di questa Corte, nella sentenza di annullamento che ha dato luogo alla pronuncia qui impugnata, ha rinvenuto nell'ordinanza travolta una motivazione meramente apparente, in quanto non risultavano specificate le condotte che avrebbero integrato il contributo del Delfino spiegato in favore dei sodalizi di riferimento ovvero indizianti la sua consapevolezza di agevolare i medesimi (pg. 8). Tale giudizio ha considerato la valorizzazione, operata dal Tribunale per il riesame, del legami parentali (si allude al rapporto di filiazione con Delfino Rocco) e con il capo del sodalizio e la intraneità dell'odierno ricorrente nella gestione dell'attività organizzata di rifiuti; ma ha escluso che essi valessero quali dati esplicativi deka consapevolezza del ricorrente della "stretta pertinenzialità" delle attività svolte dalle aziende di famiglia rispetto agli interessi di cosche mafiose di riferimento; consapevolezza che, peraltro, il Tribunale per il riesame aveva ritenuto solo probabile.

A fronte di ciò, l'ordinanza qui censurata ricava la 'piena consapevolezza' di Delfino Giovanni cl. 93 della stretta pertinenzialità delle attività svolte dalle aziende di famiglia rispetto agli interessi della cosca mafiosa di riferimento, in primo luogo; da una conversazione intercettata che la Corte rescindente non avrebbe considerato. In tale conversazione, Delfino Rocco e Cangemi Domenico, che viene indicato come esponente di vertice della cosca Piromalli/Molè, discutevano del rischio di una incolpazione, oltre che reati ambientali, anche per reati associativi di stampo mafioso.

Conversazione che, stando al brano riportato dal Tribunale del riesame, avrebbe avuto presente anche Delfino Giovanni cl. 93, ma le cui parole non sarebbero risultate intellegibili. A tale dato l'ordinanza ha accompagnato la circostanza per cui Delfino Giovanni cl. 93 era titolare di una delle imprese del gruppo Delfino, coinvolta nell'attività illecita in materia di trattamento e gestione di rottami ferrosi; sicché, anche per il prolungato periodo di tempo di esercizio dell'attività in seno alle imprese familiari, al ricorrente non poteva passare inosservata la circostanza che le imprese del gruppo fossero asservite agli interessi della cosca, in quanto utilizzate per ripuhre gli illeciti profitti della consorteria e per introdurre questa nel settore del trattamento dei rifiuti e quale fosse la natura delle provviste economiche immesse nel circuito aziendale.

Rapporto familiare con Delfino Rocco, ruolo di questi nella cosca Pirornalli/Molè, compenetrazione tra le attività di impresa e attività mafiose di Delfino Rocco, il ruolo apicale di Delfino Giovanni 93 nella ditta omonima, e la citata conversazione sono stati per il Tribunale elementi sintomatici della esplorata consapevolezza. 1.3. Come è agevole osservare, il Tribunale ha nuovamente valorizzato il legame parentale corrente tra Delfino Giovanni cl. 93 e Delfino Rocco e l'aver il primo svolto attività all'interno delle imprese del gruppo. Ovvero proprio quei dati che per la sentenza rescindente avevano dato corpo ad una motivazione apparente.

Come ha riproposto il richiamo alla conversazione tra Delfino Rocco e Cangemi Domenico, che già nell'ambito dell'ordinanza annullata integrava il compendio indiziario e che, pertanto, non può ritenersi 'sfuggita' alla Terza sezione, diversamente da quanto asserito nel provvedimento qui impugnato. Né vale a giustificare la sostanziale riproposizione del percorso logico già censurato il richiamo ad altra decisione della Corte di cassazione che, con riferimento ad altra persona della famiglia Delfino, ha ritenuto non manifestamente illogico dedurre dal rapporto parentale tra questa e Delfino Rocco e dalla stretta cooperazione tra i due nell'attività lavorativa la consapevolezza che attraverso l'attività di impresa si agevolasse la cosca Piromani.

Infatti, come si è già rammentato in principio, il giudice di rinvio è vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali se essa ha determinato l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Rv. 277999).

2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, per nuovo esame relativo all'aggravante di cui all'art. 416 bis i cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-