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Sentenza — n. 18930/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18930/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18930/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 10.2.2022 il Tribunale di Viterbo ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace di Viterbo in data 9.4.2021 aveva ritenuto Marabottini Sonia colpevole del reato di cui all'art. 590 cod.pen. e la aveva condannata alla pena di euro 900,00 di multa oltre alla condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede ed al pagamento di una provvisionale di Euro 5000,00 in favore della parte civile Pezzola Sara. Il fatto oggetto del procedimento attiene ad un sinistro stradale verificatosi in Acquapendente il 14.9.2015 alla intersezione tra la S.P. Torretta e la Strada Traversa Onanese-Cassia allorché l'odierna imputata, alla guida dell'autovettura Lancia T tg. DM549SB non rispettava il segnale di stop posto all'intersezione tra le due strade ed andava a collidere con il veicolo Fiat 500 targato E3226WC condotto da Pezzola Sara cagionando alla stessa lesioni personali guaribili in giorni 85.

Regesto Legislator

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art. 590 cod.pen; Sentenza — n. 18930/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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incidente stradale infrazione al codice della strada corresponsabilità della vittima obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni sicurezza della circolazione violazione della precedenza

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod.pen
Con sentenza in data 10.2.2022 il Tribunale di Viterbo ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace di Viterbo in data 9.4.2021 aveva ritenuto Marabottini Sonia colpevole del reato di cui all'art. 590 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARABOTTINI SONIA nato a BRA il 20/03/1993 avverso la sentenza del 10/02/2022 del TRIBUNALE di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10.2.2022 il Tribunale di Viterbo ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace di Viterbo in data 9.4.2021 aveva ritenuto Marabottini Sonia colpevole del reato di cui all'art. 590 cod.pen. e la aveva condannata alla pena di euro 900,00 di multa oltre alla condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede ed al pagamento di una provvisionale di Euro 5000,00 in favore della parte civile Pezzola Sara. Il fatto oggetto del procedimento attiene ad un sinistro stradale verificatosi in Acquapendente il 14.9.2015 alla intersezione tra la S.P. Torretta e la Strada Traversa Onanese-Cassia allorché l'odierna imputata, alla guida dell'autovettura Lancia T tg. DM549SB non rispettava il segnale di stop posto all'intersezione tra le due strade ed andava a collidere con il veicolo Fiat 500 targato E3226WC condotto da Pezzola Sara cagionando alla stessa lesioni personali guaribili in giorni 85.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso. Con il primo deduce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio di motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputata nonché per assoluta mancanza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze formulate dall'appellante con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività. Assume che detta violazione si é consumata per la mancata acquisizione di quattro fotografie scattate dalla fotografa Carla Silvi il 19.9.2015 presso l'Autocarrozzeria Panicali di Acquapendente dove le auto erano state trasportate nonché della perizia cinematica del consulente tecnico Guido Iorio, istanze rigettate dal Giudice di Pace. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 lett.

c) e d) per mancanza assoluta ,perf contraddittorietà, illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'attendibilità oggettiva dei testimoni escussi, sotto i diversi profili della contraddittorietà ed illogicità dichiarativa tra quanto dichiarato dai medesimi a verbale dei Carabinieri e quanto invece posto in relazione alle specifiche doglianze di carattere tecnico-scientifico- fisico e cinennatico contenute nell'atto di appello sull'incoerenza, sugli errori e sulle carenze motivazionali della versione fornita nonché per omessa considerazione delle prove inequivocabili che dimostrano essere mendace l'accusa. Assume che l'intero ragionamento posto a base della sentenza impugnata risulta disarticolato ed incompatibile con l'effettiva causazione dell'evento e con le prove richieste dalla difesa dell'imputata ma non acquisite.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La parte civile ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

5. La difesa dell'imputata deposita conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso é nel suo complesso inammissibile. Al fine di meglio inquadrare il perimetro del presente giudizio di legittimità, si deve premettere che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Sono, inoltre, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Ciò premesso, il primo motivo é manifestamente infondato. La censura reitera analoga doglianza proposta in sede d'appello cui il Tribunale, conformemente al primo giudice, ha fornito una risposta logica e conseguenziale e quindi insindacabile. Nel percorso logico argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata, la ricostruzione del sinistro si è fondata in particolare sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa Pezzoia Sara che hanno trovato puntuale riscontro nelle testimonianze dei testi Poponi e Nardini, ritenuti testi attendibili. Dette testimonianze, oltre a confermarsi vicendevolmente sono state poi riscontrate dall'operante Russo che, nel ribadire quanto riportato nella relazione e nei rilievi planimetrici effettuati, ha anche [individuato il punto d'urto tra i due mezzi nella corsia di marcia della Fiat 500, poco oltre il segnale di stop.

Coerentemente quindi, a fronte di un quadro probatorio ritenuto inequivoco che quindi non lasciava spazio ad altre ipotesi ricostruttive, il giudice d'appello ha ritenuto irrilevanti le prove richieste dalla difesa dell'imputata costituite dal repertorio fotografico relativo ai danni riportati dalle due autovetture e dalla consulenza cinematica. A fronte di tale motivazione, la censura del ricorrente si limita a riproporre la diversa lettura alternativa delle risultanze dell'istruttoria, così sollecitando questa Corte ad una inammissibile reinterpretazione del compendio probatorio e, dunque, una valutazione di puro merito.

2. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo. La sentenza impugnata ha ampiamente e logicamente motivato, come già dianzi esplicitato, circa le ragioni poste a base della ricostruzione del sinistro sulla base dell'istruttoria espletata. Quanto al giudizio sull'attendibilità dei testimoni, si tratta di tipico giudizio rimesso al giudice di merito, che pertanto non può formare oggetto di vaglio in sede di legittimità, salvo che per il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio nella presente fase di legittimità in favore di Pezzo