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Ordinanza — n. 18517/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation order dismissed due to lack of defense authorization and procedural return to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18517/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a surveillance tribunal order revoking state-funded legal aid. The lower court had revoked the benefit based on a financial authority's communication, but the cassation appeal was procedurally inadmissible because the defense lawyer lacked authorization to appear before higher courts. Consequently, the case was remanded to the lower tribunal to decide on the opposition to the revocation.

Regesto Legislator

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Art. 702 bis c.p.c.; Art. 113 d.P.R. n. 115/2002: When a cassation appeal is filed by a defense lawyer without proper authorization for higher courts, the appeal is inadmissible and the case must be returned to the lower tribunal to resolve the opposition to the administrative revocation.

Parole chiave

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legal aid revocation defense authorization cassation inadmissibility state-funded counsel procedural return difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis c.p.c.
2018/552; visto, altresì, il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis, cod.
Art. 113 d.P.R. n. 115/2002
Barbara Ventura; vista la nota in calce alla stampa della PEC di trasmissione dell'impugnazione, con la quale l'impugnazione proposta è stata riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 113, d.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO PASQUALE nato a CROTONE il 05/06/1980 avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROsvolta la relazione dal Consigliere Gabriella Cappello; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visto il provvedimento con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha revocato quello in data 2 maggio 2019 di ammissione di GRECO Pasquale al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al procedimento SIUS n. 2018/552; visto, altresì, il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis, cod. proc. civ. dal difensore del GRECO, avv.

Barbara Ventura; vista la nota in calce alla stampa della PEC di trasmissione dell'impugnazione, con la quale l'impugnazione proposta è stata riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 113, d. P.R. n. 115/2002; ritenuto che, nella specie, la revoca del beneficio è stata disposta d'ufficio dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, come si ricava dal tenore del provvedimento impugnato, nel quale si fa riferimento alla comunicazione della Guardia di Finanza del 22/10/2020, ma anche dal tenore di tale comunicazione, la cui nota di trasmissione contiene espresso riferimento a precedente richiesta dell'ufficio di indirizzo che, pertanto, ha agito d'iniziativa; che, peraltro, trattasi di profilo assorbente rispetto all'inammissibilità del ricorso per cassazione ritenuta in sede di esame preliminare, rilevandosi in questa sede la non abilitazione del difensore al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; p.q.m. dispone restituirsi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro perché decida sull'opposizione.

Deciso il 4 aprile 2023. Il Consigliere est. Il Pr idente Gabriella Cappello Franc aria DEPOSITATO IN CANCELLERIA og