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Ordinanza — n. 18512/2023 — snpen Generato dall'IA

Court allows correction of material error omitting civil party cost awards in cassation judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18512/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the correction of a material error in a prior judgment that omitted cost awards for the civil parties. The defense argued the omission resulted from a clerical mishandling of their submitted documents, while the Prosecutor requested the correction. The court ruled that because the omission was accidental and concerned an accessory but mandatory statutory award, it constituted a material error subject to correction under Article 130 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 83 D.L. n. 18/2020: A material error in a cassation judgment omitting a mandatory accessory award for civil parties may be corrected via the procedure of Art. 130 c.p.p. when no specific circumstances justify compensation.

Parole chiave

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material error correction omission of cost award civil party expenses cassation judgment amendment clerical mishandling mandatory accessory award Article 130 criminal procedure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 130 c.p.p.
Con istanza pervenuta il 2 febbraio 2023, il difensore di Pierini Andrea, Pierini Fiorenza, Pierini Antonella e Pierini Celestino ha chiesto procedersi alla integrazione della sentenza ai sensi dell'art. 130, cod.
Art. 83 D.L. n. 18/2020
Il rito è stato quello cartolare, ai sensi dell'art. 83, d.l.
art. 130 cod. proc. pen
277152, in cui si è precisato, peraltro, che la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7945 del 31/1/2008, Boccia
In tal senso, soccorre l'orientamento maggioritario di questa Corte di legittimità, da ribadirsi in questa sede, alla stregua dei principi già fissati in Sez. U, n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv.
sez. 5, n. 30743 del 26/3/2019, Loconsole
n. 36037 del 14/7/2022, M.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PIERINI ANDREA dalla parte civile PIERINI FIORENZA dalla parte civile PIERINI ANTONELLA dalla parte civile PIERINI CELESTINO nel procedimento a carico di: CASALI PIETRO nato il 08/08/1940 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere Gabriella Cappello; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, con le quali si è chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.

Con sentenza in data 7 aprile 2022 di questa sezione, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di CASALI Pietro avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva condannato il predetto per il reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore PIERINI Mariano, aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza delle condizioni di lavoro, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite David Philippaerts, Ori Giselda, Pierini Morgana, Pierini Iarno e Papini Nazareno, Pierini Alessandra, Pierini Emanuela, Pierini Maria Iole, Pierini Emma e Pierini Iolanda.

2. Con istanza pervenuta il 2 febbraio 2023, il difensore di Pierini Andrea, Pierini Fiorenza, Pierini Antonella e Pierini Celestino ha chiesto procedersi alla integrazione della sentenza ai sensi dell'art. 130, cod. proc. pen., nella parte in cui non è stata disposta la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute anche dalle parti civili Pierini Andrea, Pierini Fiorenza, Pierini Antonella e Pierini Celestino, parimenti costituite in quel procedimento, rilevando di avere inviato come da protocollo a mezzo posta elettronica all'indirizzo sez.4.penale.cassazionegiustiziacert.it le conclusioni e la nota spese, regolarmente consegnate nella relativa casella, ma non menzionate in sentenza, per probabile disguido nella formazione del fascicolo d'ufficio.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale.

4. La sentenza di questa Corte, richiamata nel ricorso, non contiene alcun riferimento alle conclusioni e alla nota spese nell'interesse dei ricorrenti, anch'essi costituiti in giudizio con proprio difensore che ha provveduto al deposito delle conclusioni e della nota spese. Il rito è stato quello cartolare, ai sensi dell'art. 83, d.l. n. 18/2020, con deposito di conclusioni scritte e, per le parti civili, anche di nota spese. Il rilevato errore può essere emendato con la procedura di cui all'art. 130 codice di rito, stante la sua evidente materialità, atteso che la statuizione ha riguardato solo le parti civili odierne ricorrenti, a causa di evidente disguido nella formazione del fascicolo d'ufficio.

In tal senso, soccorre l'orientamento maggioritario di questa Corte di legittimità, da ribadirsi in questa sede, alla stregua dei principi già fissati in Sez. U, n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 (in ipotesi di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ma validi anche nel diverso caso all'esame). Infatti, è stato più volte affermato che, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse (sez. 5, n. 30743 del 26/3/2019, Loconsole, Rv. 277152, in cui si è precisato, peraltro, che la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.

è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali 5ostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria; n. 36037 del 14/7/2022, M., Rv. 283772, in cui si è ulteriormente precisato che, in tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto, in fattispecie in cui, per l'appunto, la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità).

5. Deve quindi procedersi alla correzione dell'errore contenuto nella sentenza (e nel ruolo), mediante l'integrazione della parte dispositiva con la condanna del ricorrente alla rifusione anche in favore delle parti civili Pierini Andrea, Pierini Fiorenza, Pierini Antonella e Pierini Celestino delle spese sostenute nel giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori come legge.

P.Q.M.

Dispone la correzione del ruolo e della sentenza n. 15182/2022 emessa nel procedimento n. 13115/2021 all'udienza del sette aprile duemilaventidue, aggiungendo nel dispositivo, dopo la parola "Iolanda" e prima del punto, le seguenti parole "; euro quattromilaottocento, oltre accessori come per legge, a favore di Pierini Andrea, Pierini Fiorenza, Pierini Antonella e Pierini Celestino.". Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito Deciso il 4 aprile 2023. Il