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Sentenza — n. 18315/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against arrest warrant convalidation, ruling no retroactive reclassification occurred.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18315/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Ernesto Moreno Di Matteo's appeal against the Foggia court's order convalidating his arrest in flagrante delicto. The defense argued that the lower court incorrectly applied strict custody measures based on a hypothetical reclassification of the drug offense under Article 73, paragraph 5 of the Drug Law, which carries a lower penalty limit. The court held that the lower judge never formally reclassified the crime but merely considered it conjecturally, meaning the arrest remained valid under the original facts and applicable procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 380, comma 2, lett. h) cod. proc. pen.; Art. 391, comma 5, prima parte cod. proc. pen.; Art. 280 cod. proc. pen.; Art. 98 T.U. stup. Il provvedimento di convalida dell'arresto in flagranza non opera una riqualificazione del reato retroattiva, ma si riferisce alla fattispecie originaria contestata, rendendo inapplicabili le norme relative a ipotesi di arresto differito o riqualificazioni non espresse.

Parole chiave

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arrest warrant convalidation flagrante delicto arrest drug trafficking reclassification strict custody measures procedural penalty law retroactive reclassification Cassazione Roma carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380, comma 2, lett. h) cod. proc. pen.
Art. 391, comma 5, seconda parte cod. proc. pen.
Art. 280 cod. proc. pen.
Art. 98 T.U. stup.
Art. 73, commi 1-bis e 4 T.U. stup.
Art. 73, comma 5 T.U. stup.
Art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO ERNESTO MORENO nato a SAN SEVERO il 27/09/1990 avverso l'ordinanza del 06/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita del ricorso udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Foggia ha convalidato l'arresto di Ernesto Moreno Di Matteo nella flagranza del reato previsto dall'art.81 cpv. cod.pen. e dall'art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; in particolare, sulla base dell'imputazione provvisoria, l'indagato deteneva presso la propria abitazione sostanze stupefacenti di varia natura e che apparivano destinate alla cessione a terzi (fatto accertato il 3/2/2023) e tanto in relazione a due precedenti e accertate cessioni di sostanze del tipo c:ocaina e del tipo marijuana.

Il Giudice procedente ha rilevato che l'arresto era stato legittimamente eseguito ricorrendo tutti i presupposti previsti dagli artt. 380, 381, 386 e 390 cod.proc.pen.; che sussistevano a carico dell'imputato gravi indizi di colpevolezza e che specificamente la destinazione allo smercio della sostanza rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato era agevolmente desumibile dagli esiti dei pregressi servizi di osservazione e dalla constatata e precedente cessione a terzi, oltre che dal rinvenimento di materiale destinato al confezionamento; che, pure essendo prevedibile la riqualificazione del fatto sotto la specie di cui all'art.73, comma 5, T.U. stup., era da ritenersi consentita l'applicazione della custodia in carcere in relazione all'art.391, comma 5, seconda parte, cod.proc.pen. in relazione all'art.280 cod.proc.pen.; che doveva ritenersi sussistente l'esigenza cautelare relativa al concreto e attuale pericolo di commissione di reati della medesima specie, anche in considerazione dei plurimi precedenti da cui era gravato l'indagato, le quali potevano essere soddisfatte dalla sola applicazione della misura di massimo rigore, anche in considerazione di un giudizio prognostico in ordine all'applicazione di una pena superiore ai tre anni di reclusione e della conseguente inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche qualora accompagnati da modalità elettroniche di controllo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Ernesto Moreno Di Matteo, formulando un unico e articolato motivo con il quale ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 280, 391, comma 5, seconda parte, cod.proc.pen., all'art.98 del T.U. stup. e all'art.275, comma 3, cod.proc.pen.. Ha dedotto che il Giudice procedente aveva ritenuto che, erroneamente, l'art.391, comma 5, seconda parte, fosse applicabile anche all'ipotesi di cui all'art.98 T.U. stup. che non regolerebbe un'ipotesi di arresto al di fuori della flagranza ma la diversa fattispecie del ritardato arresto, presupponente comunque la flagranza medesima; deduceva che 1"art.391, comma 5, sec. parte, cod.proc.pen., nel prevedere l'applicabilità dellla custodia cautelare in carcere per i delitti per i quali l'arresto è consentito anche al di fuori della flagranza e anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art.280 cod.proc.pen., detterebbe una disposizione speciale e non suscettibile di applicazione analogica alla luce del divieto imposto dall'art.25, comma 2, Cost.; deduceva quindi che, nella fattispecie cautelare in esame, doveva trovare applicazione l'art.280 cod.proc.pen. e che, di conseguenza - attesa la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup. - non era applicabile, dato il limite di pena, la misura di massimo rigore; deduceva ulteriormente che non appariva condivisibile l'assunto in base al quale, anche operata la riqualificazione del fatto, avrebbe potuto applicarsi la misura maggiormente afflittiva sulla base clell'art.275, comma 3, cod.proc.pen. - in relazione all'art.275, comma 2-bis, cod.proc.pen. - 3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore ha successivamente fatto pervenire memoria scritta in cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il motivo di impugnazione si fonda sull'assunto sulla base del quale il giudice procedente avrebbe riqualificato il fatto ascritto nel capo di imputazione provvisorio sotto la specie del reato previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. Peraltro, sulla base del pregiudiziale e necessario esame del tenore letterale del provvedimento impugnato, risulta univocamente che il giudice procedente non ha, in realtà, operato alcuna riqualificazione del fatto ascritto in sede di richiesta di convalida dell'arresto sotto la specie dell'ipotesi prevista dall'art.73, commi 1- bis e 4, T.U. stup. - in riferimento alla contestazione di due episodi di spaccio e alla accertata detenzione di cocaina in un quantitativo corrispondente a 48 dosi singole - sotto il diverso ambito dell'ipotesi delineata dall'art.73, comma 5, avendo espresso tale valutazione unicamente sotto un profilo congetturale.

Deve quindi ritenersi che, allo stato degli atti, il provvedimento costituisca una convalida, con conseguente applicazione di misura cautelare, riferita all'ipotesi di reato indicata nella contestazione e per la quale viene quindi in considerazione il disposto dell'art.380, comma 2, lett. h), cod.proc.pen., prevedendosi come obbligatorio l'arresto in flagranza, con conseguente applicabilità delle misure cautelari in relazione alle condizioni generali previste dall'art.280 cod.proc.pen. e in riferimento, per quelle emesse all'esito della convalida, all'art.391, comma 5, prima parte, cod.proc.pen.; elementi in base ai quali deve ritenersi quindi ultroneo, e non idoneo a riverberarsi sulla complessiva correttezza del provvedimento impugnato, il richiamo a disposizioni, ovvero quelle contenute nell'art.98 del T.U. stup. (che regolava la specifica ipotesi dell'arresto differito in relazione alle fattispecie previste dagli artt.73 e 74 dello stesso T.U.), che sono state integralmente abrogate per effetto dell'art.8, comma 2, lett.b), della I. 13/8/2010, n.136.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp.att., cod.proc.pen., copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, affinché provveda a quanto stabilito dal precedente comma 1- bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar