Cassation court dismisses appeal against detention for drug trafficking association, citing lack of sufficient time elapsed to overcome presumption of danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Salvatore Spataro against the Palermo court's order of pre-trial detention. The defense argued that the time elapsed since the alleged crimes and the defendant's prior home detention should have rendered the detention measure inadequate. The court held that the statutory presumption of danger for association crimes requires specific evidence to overcome, and the time passed was insufficient to eliminate reasonable doubt regarding the risk of re-offending.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274 c.p.p.; Art. 275 c.p.p.: In cases involving association for drug trafficking, the presumption of danger requires specific evidence to overcome; the time elapsed between the crimes and the execution of the measure must be sufficient to eliminate reasonable doubt regarding the risk of re-offending.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPATARO SALVATORE nato a PALERMO il 27/09/1979 avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNIALE; sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, avvocato MIRIA RIZZO del foro di PALERMO, che insistendo nei motivi di ricorso ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 dicembre 2022, il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza del 7 novembre 202:2 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato a Salvatore Spataro la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ha escluso, invece, la sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 416 bis.1 cod. pen. e dall'art. 80 d.P.R. n. 309/90 ed ha annullato, per questa parte, l'ordinanza genetica.
2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore dell'indagato ha proposto tempestivo ricorso. 2.1. Col primo motivo, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e vizi di motivazione. Osserva che l'ordinanza impugnata non ha chiarito sulla base di quali elementi Spataro sia stato indicato come partecipe dell'ipotizzato sodalizio criminoso, atteso che egli aveva rapporti soprattutto con Giuseppe Marsalone (ci.
72) e non con altri componenti della associazione e, in particolare, non sono documentati rapporti con Giuseppe Marsalone (cl.
76) alle cui direttive, secondo l'ipotesi accusatoria, Spataro si sarebbe attenuto per organizzare l'associazione e curare i rapporti con gli spacciatori incaricati della commercializzazione dello stupefacente. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza di misure non detentive. Sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dai fatti (l'associazione avrebbe operato tra il mese di giugno del 2019 e il mese di ottobre del 20:20) e neppure del fatto che, quando la misura è stata eseguita, Spataro si trovava agli arresti domiciliari presso la propria abitazione e aveva dato prova di saper rispettare le prescrizioni impostegli senza incorrere in ulteriori reati.
3. Con memoria del 3 aprile 2023 il difensore di Spataro ha proposto motivi aggiunti integrativi del primo. Ha sostenuto che l'ordinanza impugnata ha desunto i gravi indizi della partecipazione all'associazione cla elementi indiziari idonei, al massimo, a documentare il coinvolgimento di Spataro in attività di cessione di stupefacenti che avvenivano in concorso con Giuseppe Marsalone (cl. 72), ma senza rispondere alle direttive dei vertici dell'ipotizzata associazione con la quale neppure venivano condivisi i guadagni. La difesa sottolinea che nessun indizio è stato fornito in ordine alla stabilità dell'accordo criminoso intercorso tra Spataro e gli altri ipotetici associati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Salvatore Spataro è sottoposto a misura custodiale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. È accusato, in particolare, di avere, previa autorizzazione di Giuseppe Marsalone (cl.
76) e seguendone le direttive, organizzato e gestito i rapporti tra una associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e gli spacciatori incaricati della distribuzione sul mercato di tali sostanze. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi del reato associativo costituiti, oltre che dall'esito di intercettazioni telefoniche ed ambientali, anche da servizi di osservazione, controllo e pedinamento, l'ultimo dei quali, in data 11 febbraio 2021, condusse all'arresto di Spataro e di Giuseppe Gravanti. Furono rinvenute, infatti, nella disponibilità di Spataro e di Gravanti sostanze stupefacenti di diversa qualità (hashish, marijuana, crack e cocaina).
Per giungere a tale conclusione, i giudici del riesame hanno esaminato quanto emerso dalle indagini individuando alcuni elementi caratteristici della associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 rappresentati dalla stabilità del vincolo tra i componenti del sodalizio; dalla necessità per coloro che si trovavano in posizione subordinata di ottenere la preventiva autorizzazione dei vertici per poter operare; dal ruolo di intermediario svolto da Giuseppe Marsalone (cl.
72) rispetto ai vertici del gruppo i quali erano sempre a conoscenza dei dettagli dell'attività dei partecipi e pretendevano di esserne informati (pag. 7 della ordinanza); dall'utilizzo di utenze riservate; dalla gestione comune di una cassa; dalla disponibilità di una base operativa, rappresentata dagli uffici della struttura «Big sport», ove - come documentato dalle videoregistrazioni - si svolgevano riunioni, si effettuavano operazioni di prelievo di stupefacenti e si diramavano le direttive per la preparazione della sostanza e per le relative consegne. Da tali elementi i giudici di merito hanno dedotto un quadro indiziario idoneo a dimostrare la continuità delle attività di spaccio e approvvigionamento da parte di una struttura di tipo gerarchico piramidale con suddivisione di ruoli, di posizioni e di compiti.
3. Il ricorso non contesta l'esistenza dell'associazione in quanto tale; sostiene però che Spataro sarebbe stato individuato come partecipe sulla base di indizi privi del necessario carattere di gravità. Assume che, sulla base di quanto emerso dalle operazioni di intercettazione, tl contributo di Spataro sarebbe stato occasionale e circoscritto nei tempo. Inoltre, egli avrebbe avuto stabili contatti soltanto con Giuseppe Marsalone (ci.
72) e non anche con Giuseppe Marsalone (cl.
76) o altri personaggi di vertice. La difesa sottolinea che, come emerge da una conversazione intercettata il 3 settembre 2020, Marsalone (cl.
72) disse, rivolgendosi allo Spataro, di "dipendere dal vecchio" (alludendo a Michele Micalizzi) e ciò prova che Spataro, da quel vecchio non dipendeva e non aveva quindi alcun rapporto con i vertici dell'organizzazione. La difesa sostiene, inoltre, che, in assenza di prova di un pactum sceleris, Spataro non potrebbe essere considerato partecipe dell'associazione, ma, al massimo, concorrente in alcuni episodi di spaccio. Il Tribunale per il riesame ha confermato l'ordinanza del G.i.p. facendo riferimento ad alcune conversazioni dalle quali emerge: che i rapporti tra Spataro e Marsalone (cl.
72) erano stabili; che Spataro si occupava di piazzare la sostanza sul mercato; che il prezzo di vendita era, talvolta, indicato da Marsalone sulla base delle indicazioni ricevute da Micalizzi e trasmesse a Spataro. Secondo il Tribunale tali incassi erano destinati all'associazione e ciò emerge dal fatto che (come risulta dalla conversazione citata) Marsalone "dipendeva dal vecchio" e Spataro ne era consapevole, tanto che i due progettavano di acquistare in segreto qualche partita di sostanza stupefacente per smerciarla in proprio. Nell'ordinanza impugnata si sottolinea che tale circostanza costituisce indizio assai grave della consapevole partecipazione all'attività di un gruppo più ampio e organizzato, dal quale Spataro progettava di potersi emancipare operando in proprio, ma di nascosto. I giudici di merito danno conto di numerose intercettazioni dalle quali emerge che i guadagni venivano versati al gruppo e, in parte, reinvestiti per nuovi acquisti e che Marsalone (cl.
72) e Spataro organizzarono, con l'assenso di Micalizzi, un acquisto di stupefacenti in Calabria. Si tratta di una attività stabile e continuativa svolta sotto l'egida dei vertici dell'associazione, cui Spataro era legato attraverso Giuseppe Marsalone (cl. 72). Il Tribunale sostiene che il quadro indiziario è idoneo a far ritenere lo stabile inserimento di Spataro nell'associazione, sia perché egli è consapevole dei rapporti che Marsalone (cl.
72) intrattiene che i vertici della stessa e delle direttive che provengono da costoro, sia perché l'associazione sa di poter contare su :Spataro per i rifornimenti e per l'organizzazione della vendita al dettaglio. Si tratta di argomentazioni complete, non contraddittorie né manifestamente illogiche, che superano il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
A ciò deve aggiungersi che le argomentazioni del provvedimento impugnato non si pongono in contrasto con i principi di diritto che riguardano la partecipazione al reato associativo. Dal quadro indiziario sopra delineato, infatti, il Tribunale distrettuale desume che Spataro si mise a disposizione dell'associazione per il perseguimento dei comuni fini criminosi rapportandosi stabilmente con altri componenti del sodalizio e creando con loro un vincolo reciproco che superava la soglia di un rapporto sinallagmatico contrattuale (cfr. Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450;
Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991).
4. Col secondo motivo di ricorso la difesa lamenta l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'eccessività della misura prescelta. I motivi di ricorso non si confrontano col contenuto dell'ordinanza impugnata che, pur in presenza di una contestazione per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90, non si limita a richiamare la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, ma argomenta in ordine all'inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede.
Il Tribunale distrettuale, infatti, oltre a sottolineare la gravità del reato ascrlitto all'indagato e la reiterazione della condotta illecita, rileva che le condanne definitive subite da Spataro, una delle quali specifica, non hanno avuto concreta efficacia deterrente. Osserva, inoltre, che lo stabile inserimento nell'ambente criminoso dello spaccio rende grave e concreto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e rende inadeguata una misura diversa da quella della custodia in carcere. Si tratta, ancora una volta, di motivazioni non censurabili in questa sede di legittimità perché congrue, logiche e coerenti.
Nel ricorso si riferisce che, prima di essere sottoposto alla custodia in carcere, Spataro si trovava agli arresti domiciliari e ci si duole che di ciò l'ordinanza impugnata non abbia tenuto conto. L'argomento è privo di pregio atteso che, per espressa previsione di legge, le esigenze cautelari devono essere valutate con specifico riferimento alla concreta fattispecie per cui si procede. Nel caso in esame, il giudice ha operato la verifica della pericolosità dell'indagato mettendo in risalto il suo inserimento nel contesto criminale dedito al traffico di stupefacenti e fornendo dunque adeguata giustificazione in ordine alla ritenuta inidoneità della sola autocustodia a prevenire il pericolo di reiterazione criminosa.
Ha sottolineato, inoltre, che il dispositivo elettronico di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. non può impedire i contatti tra l'indagato e persone diverse dai conviventi e tale prescrizione ha essenziale importanza a fronte della contestazione di un reato associativo. A ciò deve aggiungersi che «in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti» (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293;
Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243). Secondo la giurisprudenza, peraltro, «quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio» (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, clep.2018, Musumeci, Rv. 273434).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda a