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Sentenza — n. 18311/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls plea bargain sentence for foreign defendants due to lack of concrete individualized expulsion risk assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the first-instance judgment regarding the expulsion measure for foreign defendants convicted of drug trafficking. The lower court failed to conduct a concrete, individualized assessment of each defendant's specific social danger as required by law. Consequently, the sentence was remitted to the trial court for a new evaluation of expulsion eligibility.

Regesto Legislator

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Art. 86 T.U. stup.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The court must perform a concrete and individualized assessment of the foreigner's specific social danger for expulsion; a generic cumulative evaluation based on group behavior is insufficient and warrants annulment.

Parole chiave

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concrete social danger individualized assessment expulsion measure foreign nationals drug trafficking plea bargain procedure annulment with remittal espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 86 T.U. stup.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In punto di rito, va quindi premesso che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Sul punto, va infatti richiamato il principio in forza del quale, a seguito di applicazione della pena disposta in primo grado, la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente - come nel caso di specie - essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 13599 del 26/02/2019, Attash
Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Kola
Tale valutazione, a propria volta e ancorché effettuata nella sentenza di patteggiamento, comporta un previo e motivato, nonché necessariamente individualizzato, accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Kola, Rv.
Sez.6, n.34438 del 12/06/2006, Mahboubi
231006; Sez.6, n.34438 del 12/06/2006, Mahboubi, Rv.
Sez.2, 28614 del 02/07/2009
235063 - 01; Sez.2, 28614 del 02/07/2009, Rv.244882; Sez.
Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega
235063 - 01; Sez.2, 28614 del 02/07/2009, Rv.244882; Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BERBERI LEART nato il 29/10/1982 BUNDO DOER nato il 08/05/1985 DAIU KUJTIM nato il 22/03/1981 DEHARI JOAN nato il 07/02/1985 HASA YLGIS nato il 29/10/1981 METANI ERVIS nato il 11/02/1982 SADIK FATOS nato il 02/10/1983 SHIROKA EDUARD nato il 19/11/1980 VOKRRI GENTI nato il 08/10/1979 WANDT LUTZ nato il 05/01/1963 avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha applicato ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. le seguenti pene:

1) per Joan Dehari, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante í reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1, 1-bis e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, aggravati ai sensi degli artt. 3 e 4 della I. 16.3.2006, n.146, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche, anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa;

2) per Ervis Metani, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen,. e 73, comma 1 e 80 T.U. stup., art.4 1.146/2006, concesse le attenuanti generiche, anni tre e mesi cinque di reclusione ed C 13.000,00 di multa;

3) per Ylgis Hasa, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, commi 1, 1-bis e 80, T.U. stup., artt. 3 e 4 1.146/2006, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche, anni cinque di reclusione ed C 18.000,00 di multa;

4) per Leart Berberi, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dagli artt. 73, comma 1 e 80, T.U. stup. e artt.3 e 4 1.146/2006, concesse le attenuanti generiche, anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa;

5) per Genti Vokrri, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dagli artt. 81 e 110 cod.pen., art.73, comma 1, T.U. stup., concesse le attenuanti generiche, anni tre di reclusione ed C 14.000,00 di multa;

6) per Lutz Wandt, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., art.73, comma 1 e 80, T.U. stup., art.4 1.146/2006, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche, anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14,000,00 di multa;

7) per Eduard Shiroka, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, T.U. stup. e art.4 1.146/2006, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14.000,00 di multa;

8) per Doer Bundo (alias Beraldo Bundo), in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, T.U. stup. e art.4 1.146/2006, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14.000,00 di multa;

9) per Kujtim Daiu, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1 e 1-bis, T.U. stup„ uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa;

10) per Fatos Sadik, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, commi 1, 1-bis e 80, T.U. stup. e 4, 1.146/2006, anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14.000,00 di multa. Il Tribunale, in relazione a tutti i predetti imputati, ha altresì contestualmente applicato, ai sensi dell'art.86 del T.U. stup., la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena detentiva espiata.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori: Johan Dehari, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione dell'art.86, T.U. stup., in relazione all'omessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale; deducendo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato della pena inflitta; Ervis Metani, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione dell'art.606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen., in punto di mancata applicazione dell'art.129 cod.proc.pen.; violazione dell'art.606, comma 1, cod.proc.pen., in punto dì violazione dell'art.86 del T.U. stup.;

Ylgis Hasa, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione dell'art.86, T.U. stup., in relazione all'annessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale; deducendo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato della pena inflitta; Leart Berberi, articolando i seguenti motivi di impugna2:ione: violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione dell'art.86, T.U. stup., in relazione all'omessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale; deduc:endo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato della pena inflitta;

Genti Vokrri, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione dell'art.86, T.U. stup., in relazione all'omessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale; deducendo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato della pena inflitta; Lutz Wandt, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione dell'art.86, T.U. stup., in relazione all'annessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale; deduc:endo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato della pena inflitta;

Eduard Shiroka, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione dell'art.86, T.U. stup., in relazione all'omessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale; deducendo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato della pena inflitta; Doer Bundo (alias Berald Bundo), articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione dell'art.606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen., in punto di mancata applicazione dell'art.129 cod.proc.pen.; violazione dell'art.606, comma 1, cod.proc.pen., in punto di violazione dell'art.86 del T.U. stup.;

Kujtim Daiu, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) in relazione all'art.86 del T.U.stup.; Fatos Sadik, articolando i seguenti motivi di impugna2:ione: violazione dell'art.606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen., in punto di mancata applicazione dell'art.129 cod.proc.pen.; violazione dell'art.606, comma 1, cod.proc.pen., in punto di violazione dell'art.86 del T.U. stup..

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione degli imputati dal territorio nazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso formulato dal difensore del Metani, del Bundo e del Sadik e con il quale è stata dedotta la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., è inammissibile. Sul punto, va infatti richiamato il principio in forza del quale, a seguito di applicazione della pena disposta in primo grado, la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in sede di legittimità non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione, ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento (Sez. 4, n. 41408 del 17/9/2013, Mazza, Rv. 256401; nonché, con principio analogo formulato in relazione al patteggiamento in appello, Sez. 4, Sentenza n. 15573 del 20/12/2005, Coniglio, Rv. 233955).

Nel caso di specie, quindi, le censure si palesano evidentemente non rispondenti ai necessari requisiti di specificità contenendo solo la generica deduzione della sussistenza dei presupposti per un'assolu.zione nel merito sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero.

2. La censura spiegata dal difensore del Dehari, del Hasa, del Berberi, del Vokrri, del Wandt e dello Shiroka con la quale è stata dedotta l'eccessività della pena inflitta deve pure ritenersi inammissibile, atteso che la asserita eccessività della pena concordata tra le parti in rapporto al fatto ascritto non rientra tra le censure proponibili con il ricorso per cassazione in relazione al disposto dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen..

3. Il motivo di ricorso formulato dalla difesa di tutti gli imputati - e che può essere unitariamente esaminato attesa la coincidenza delle deduzioni di diritto poste alla sua base - con il quale è stata dedotta la violazione dell'art.86, comma 1, T.U. stup., è invece fondato. 3.1 La predetta disposizione stabilisce che «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt, 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato»; mentre la sentenza n.58 del 24/2/1995 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del relativo comma nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente al condanna, il suddetto ordine di espulsione.

In punto di rito, va quindi premesso che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente - come nel caso di specie - essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348 - 01) In particolare e in relazione alla fattispecie concreta in esame, la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero - valutazione, come detto, resa necessaria alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale - ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 T.U. stup., traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (Sez. 4, Sentenza n. 13599 del 26/02/2019, Attash, Rv. 276255).

Tale valutazione, a propria volta e ancorché effettuata nella sentenza di patteggiamento, comporta un previo e motivato, nonché necessariamente individualizzato, accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Kola, Rv. 231006; Sez.6, n.34438 del 12/06/2006, Mahboubi, Rv. 235063 - 01; Sez.2, 28614 del 02/07/2009, Rv.244882; Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921). 3.2 Nel caso di specie, il Giudice procedente ha operato una valutazione di tipo cumulativo nella quale - rilevando pregiudizialmente che il reato associativo inizialmente ipotizzato in sede di indagini preliminari non era stato contestato dal Pubblico ministero - ha giustificato la propria conclusione sulla base del fatto che gli imputati «in plurime occasioni si sono associati per effettuare condotte di trasporto, detenzione e cessione di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente, dimostrandosi pienamente coinvolti nell'attività illecita di notevole livello, anche con agganci a livello intenzionale, emergendo dunque una considerevole pericolosità sociale in capo agli imputati predetti, non essendo neanche soggetti pienamente radicati nel T.N.».

Si tratta, in tutta evidenza, di un passaggio argomentativo non idoneo a perfezionare una valutazione in concreto della specifica pericolosità sociale dei singoli imputati, peraltro rispondenti di condotte che - pure nella comunanza dell'oggettività giuridica - sono state ritenute nella sentenza di applicazione della pena come di diversa offensività (anche in relazione all'aggravante dell'ingente quantitativo, contestato solo per alcune specifiche ipotesi) e rilevando altresì, in riferimento al predetto inciso del giudice procedente, che solo in alcun casi i fatti ascritti sono stati caratterizzati dal requisito della transnazionalità.

4. Per l'effetto, attesa la carenza di una motivazione adeguata sul punto, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona, per nuovo giudizio, con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi proposti dai difensori del Dehari, del Metani, del Hasa, del Berberi, del Vokrri, del Wandt, dello Shiroka, del Bundo e del Sadik.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione e rinvia per