Ordinanza — n. 18309/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ELIA ANGELO nato a MOTTOLA il 17/03/1959 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE D[ CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso FATTO E DIRITTO - Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione il 21/02/2023 (n. 13038-23, depositata il 29/03/2023), nel procedimento iscritto al n. 25371/2022 R.G. in relazione al ricorso proposto da Di Pinto Antonio e D'Elia Angelo; - considerato che per mero errore materiale il ricorrente D'Elia Angelo è stato condannato in solido con il ricorrente Di Pinto Antonio alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Angela Benedetto, che non si era invece costituita nei suoi confronti; - considerato che tale indicazione, frutto di evidente errore materiale, può e deve essere eliminata e che, pertanto, deve essere espunto, sia dalla parte motiva della sentenza, sia dal dispositivo il riferimento alla condanna di D'Elia Angelo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Benedetto Angela
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18309/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza medesima limitatamente alle statuizioni civili emesse a favore di Lepore Michele nei confronti dell'imputato D'Elia Angelo, statuizioni civili che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi agli effetti civili e condanna il ricorrente Di Pinto Antonio alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile Benedetto Angela, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge e entrambi i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Lepore Giuseppe e D'Urso Maria che liquida in euro 3900,00, oltre accessori come per legge." Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ELIA ANGELO nato a MOTTOLA il 17/03/1959 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE D[ CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso FATTO E DIRITTO - Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione il 21/02/2023 (n. 13038-23, depositata il 29/03/2023), nel procedimento iscritto al n. 25371/2022 R.G. in relazione al ricorso proposto da Di Pinto Antonio e D'Elia Angelo; - considerato che per mero errore materiale il ricorrente D'Elia Angelo è stato condannato in solido con il ricorrente Di Pinto Antonio alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Angela Benedetto, che non si era invece costituita nei suoi confronti; - considerato che tale indicazione, frutto di evidente errore materiale, può e deve essere eliminata e che, pertanto, deve essere espunto, sia dalla parte motiva della sentenza, sia dal dispositivo il riferimento alla condanna di D'Elia Angelo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Benedetto Angela
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 13038-23 del 21/02/2023, sul ricorso n. 25371/2022 R.G. di Di Pinto Antonio e D'Elia Angelo, nel senso che a pagina 18 della sentenza le parole della parte motiva e del dispositivo, dalla quindicesima riga fino alle parole D'Urso Maria, devono essere così sostituite: " I ricorsi nel resto devono essere rigettati agli effetti civili. Il ricorrente Di Pinto Antonio deve essere condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile Benedetto Angela, che appare congruo liquidare in euro 3000,00, oltre accessori come per legge; i ricorrenti D'Elia Angelo e Di Pinto Antonio in solido devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Lepore Giuseppe e D'Urso Maria che appare congruo liquidare in euro 3900,00, oltre accessori come per legge PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza medesima limitatamente alle statuizioni civili emesse a favore di Lepore Michele nei confronti dell'imputato D'Elia Angelo, statuizioni civili che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi agli effetti civili e condanna il ricorrente Di Pinto Antonio alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile Benedetto Angela, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge e entrambi i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Lepore Giuseppe e D'Urso Maria che liquida in euro 3900,00, oltre accessori come per legge." Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.
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