Cassation court annuls administrative license suspension duration due to lack of specific reasoning beyond statutory minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the duration of the driver's license suspension while upholding the main penalty agreement. The defendant argued that the eight-year-and-eight-month suspension lacked sufficient justification under traffic law parameters. The court ruled that while no explanation is needed for the minimum penalty, a specific rationale is required when the imposed sanction exceeds the average statutory duration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 218, comma 2; Art. 222, comma 2-bis of the Road Code: When an administrative accessory sanction exceeds the average statutory duration, the court must provide specific reasoning justifying the deviation from the median penalty based on the violation's severity.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCICCHITANO FRANCESCA nato a IVREA il 22/03/1996 avverso la sentenza del 23/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Ivrea il 23.11.2022 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a Francesca Scicchitano la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi otto in relazione al reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo - in sintesi - l'illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria, per mancanza di motivazione quanto alla durata della sospensione della patente. 2.1. La difesa della ricorrente ha depositato conclusioni scritte e note di replica con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è fondato. Va qui ribadito che, anche in materia di sanzioni amministrative accessorie, deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione, al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere, assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza di una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (parametri indicati dal secondo comma dell'art. 218 cod. strada).
Diversamente quando ci si discosta dalla media edittale, essendo in tali casi necessario spiegare per quale motivo la violazione delle norme stradali concretamente realizzatasi meriti l'applicazione di una sanzione accessoria di durata superiore a quella mediamente prevedibile (cfr. Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635 - 02). La sentenza impugnata, pur determinando la durata della sospensione della patente in misura (anni due e mesi otto) ben superiore alla media edittale, non ha offerto alcun argomento per giustificare tale durata, neanche richiamandosi ai parametri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada (cfr.
Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. - 2021, Rv. 280393 - 01), come sarebbe stato doveroso. Nella sostanza, il giudicante ha immotivatamente considerato la sola misura massima edittale della sanzione accessoria, riducendola di un terzo ai sensi del comma 2-bis dell'art. 222 cod. strada, senza tenere conto della forbice edittale prevista dall'art. 222, comma 2, cod. strada (da 15 giorni a 4 anni) e senza dare conto dei criteri adottati per determinare in siffatta misura la durata della sanzione amministrativa accessoria applicata.
5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ivrea, in diversa composizione fisica. Così deciso in data 11 aprile 2023 Il