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Sentenza — n. 18298/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls driver's license revocation due to lack of specific reasoning in drug trafficking case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18298/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the revocation of the driver's license but rejected the appeal on vehicle confiscation. The defendant argued the license revocation lacked required specific reasoning under Italian law, while the prosecution opposed the appeal. The court ruled that because the accessory penalty is discretionary, the judge must explicitly justify both the imposition and duration, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 85 d.P.R. n. 309/90; In cases of 'broad plea bargaining', the discretionary accessory penalty of driver's license revocation requires specific judicial reasoning regarding both the imposition and the duration of the sanction.

Parole chiave

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discretionary penalty driver license revocation drug trafficking plea bargaining lack of reasoning accessory penalty judicial discretion confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Modena, con sentenza del 17 gennaio 2023, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Anxhelo Kabilaj per il reato di cui all'art.
Art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
è superiore ai due anni di reclusione sicché, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza comportava l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza.
Art. 85 d.P.R. n. 309/90
Ha ordinato inoltre: la confisca dell'autovettura targata E5946CF perché, «modificata allo scopo di occultare la sostanza stupefacente trasportata»; il ritiro della patente di guida, per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 85 d.P.R. n. 309/90.
Art. 240 cod. pen.
Art. 448, comma 2, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Modena, con sentenza del 17 gennaio 2023, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Anxhelo Kabilaj per il reato di cui all'art.
art. 85 d.P.R. n. 309/90
Ha ordinato inoltre: la confisca dell'autovettura targata E5946CF perché, «modificata allo scopo di occultare la sostanza stupefacente trasportata»; il ritiro della patente di guida, per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 85 d.P.R. n. 309/90.
artt. 240 cod. pen
Con secondo motivo la difesa deduce violazione dì legge in relazione agli artt. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò
pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena» (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv.
Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia
Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv.
Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, Lika
Sez. 6, n. 43308 del 29/10/2009, Garasi
Sez. 3, n. 16285 del 18/12/2008, De Lisi
Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Hamr El Hank
Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Ascione
252591; Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Ascione, Rv.
Sez. 5, n. 11949 del 14/01/2010, Margiotta
275973; Sez. 5, n. 11949 del 14/01/2010, Margiotta, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KABILAJ ANXHELO nato in Albania il 20/09/1994 avverso la sentenza del 17/01/2023 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al ritiro della patente di guida e il rigetto del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Modena, con sentenza del 17 gennaio 2023, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Anxhelo Kabilaj per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, concesse le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, la pena di anni quattro di reclusione ed C 12.000,00 di multa. Ha ordinato inoltre: la confisca dell'autovettura targata E5946CF perché, «modificata allo scopo di occultare la sostanza stupefacente trasportata»; il ritiro della patente di guida, per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 85 d.P.R. n. 309/90.

2. L'imputato ha proposto ricorso contro queste due ultime statuizioni che non erano oggetto dell'accordo. Il ricorrente lamenta, col primo motivo, errata applicazione dell'art. 85 d.P.R. n. 309/90 e carenza di motivazione. Osserva che la pena accessoria del ritiro della patente di guida ha natura facoltativa e non obbligatoria e ciò avrebbe imposto al giudicante una specifica motivazione che invece è stata omessa. Con secondo motivo la difesa deduce violazione dì legge in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 448, comma 2, cod. pen. e carenza di motivazione riguardo alla confisca dell'autovettura.

Sostiene che, nel caso di specie, «non risulta affatto dimostrato un collegamento stabile tra il mezzo e il reato oggetto di imputazione»: in primo luogo, perché il veicolo è intestato a soggetto estraneo al reato; in secondo luogo, perché le modifiche strutturali apportate al veicolo, dalle quali la sentenza impugnata ha dedotto il nesso funzionale tra il trasporto di stupefacente e il possesso della vettura, non sono state affatto accertate, la sostanza era nascosta «in un vano posto sotto la leva del cambio» e tale accorgimento «non costituisce certo una modifica strutturale del mezzo in questione».

3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al ritiro della patente di guida e il rigetto del ricorso del ricorso nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, ma non lo è il secondo.

2. Si deve premettere che, la pena detentiva inflitta a Kabilaj con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è superiore ai due anni di reclusione sicché, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza comportava l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. Nel caso di specie, l'accordo tra le parti era limitato all'entità della pena, ma la giurisprudenza è costante nel ritenere che nel cosiddetto "patteggiamento allargato", sia comunque consentita, «nei congrui casi, l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand'anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice» (fra le tante:

Sez. 6, n. 31563 del 09/07/2009, Falco, Rv. 244557; Sez. 3, n. 3107 del 14/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 251897). Si è precisato che, quando l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza non fa parte dell'accordo, resta ferma la necessità per il giudice di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti per poterle applicare e che, in tal caso', «la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena» (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962;

Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552; Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018. Lika, Rv. 273830).

3. L'art. 85 d.P.R. n. 309/90 stabilisce che, con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del medesimo d.P.R., il giudice «può disporre» il ritiro della patente di guida «per un periodo non superiore a tre anni». Nel caso di specie la patente di guida è stata ritirata per anni tre senza fornire alcuna motivazione né sulle ragioni in base alle quali il ritiro è stato disposto né sulla durata della sanzione, che è stata fissata nella misura massima consentita. Il giudice ha provveduto, dunque, come se la pena accessorie fosse obbligatoria nell' an e nel quantum, ma la chiara lettera della legge fornisce indicazioni di segno contrario.

Ed invero, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che «in caso di patteggiannento cosiddetto "allargato", l'applicazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida richiede, stante la sua natura discrezionale, una specifica motivazione da parte del giudice» (Sez. 6, n. 43308 del 29/10/2009, Garasi, Rv. 245025; Sez. 3, n. 16285 del 18/12/2008, dep. 2009, De Lisi, Rv. 243398). Per quanto esposto, il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.

4. Il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La difesa contesta, infatti, la motivazione della sentenza impugnata - secondo la quale l'autovettura era stata modificata allo scopo di occultare la sostanza stupefacente trasportata - sostenendo che lo stupefacente (due involucri del peso rispettivo di gr. 569,486 e gr. 556,096) era occultato in un vano posto sotto al cambio la cui realizzazione non aveva richiesto la modifica del veicolo. Così facendo il ricorrente chiede a questa Corte di legittimità una inammissibile diversa valutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della decisione, limitandosi peraltro ad allegare che tali circostanze di fatto siano state erroneamente valutate dal giudice di merito il quale non avrebbe tenuto conto che il veicolo - intestato a terzi - era solo occasionalmente condotto da Kabilaj.

Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, le modifiche strutturali apportate ad un'auto costituiscono un indice del fatto che la stessa non è stata semplicemente impiegata per il trasporto della sostanza stupefacente, ma era funzionalmente destinata a tale uso (sull'argomento: Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Hamr El Hank, Rv. 252591; Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Ascione, Rv. 275973; Sez. 5, n. 11949 del 14/01/2010, Margiotta, Rv. 246546).

5. Per quanto esposto, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla statuizione relativa al ritiro della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena, giudice diverso. Nel resto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al ritiro della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena, altro magistrato. Rigetta nel resto il ricors