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Sentenza — n. 18292/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as preliminary order on trial suspension is not directly appealable but must be joined with first instance judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18292/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the challenged preliminary order rejecting the request for trial suspension cannot be directly appealed. The applicant argued that the order violated specific procedural articles regarding the limits of the penalty scale, while the Prosecutor General requested annulment. The Court ruled that such orders are only appealable together with the first-instance judgment, rendering a direct cassation appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 586 cod. proc. pen.; Art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.: A preliminary order rejecting a request for trial suspension is not directly appealable to the Court of Cassation but must be joined with the first-instance judgment.

Parole chiave

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trial suspension messa alla prova preliminary order direct appeal procedural inadmissibility Cassation appeal penal procedure abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 586 cod. proc. pen.
Ed invero, nella specie, va fatta applicazione del principio secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art.
Art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.
pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez.
art. 590 bis cod.pen
1172/2021 emesso per il reato di cui all'art. 590 bis cod.pen.
art. 168 bis cod.pen
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 168 bis cod.pen.
art. 586 cod. proc. pen
Ed invero, nella specie, va fatta applicazione del principio secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016
pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PINNA NICCOLO MANFREDI nato a OLBIA il 22/02/1999 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni dei PG

RITENUTO IN FATTO

1. Pinna Niccolò Manfredi, tramite il difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza emessa in data 20 ottobre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tempio Pausania, con la quale veniva dichiarata inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 1172/2021 emesso per il reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. sul presupposto che il reato contestato non rientrasse nel limite di pena edittale previsto per l'applicazione dell'istituto de quo. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 168 bis cod.pen. in relazione all'art. 550, comma 2 lett.

e) bis cod.proc.pen.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, nella specie, va fatta applicazione del principio secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.