Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18289/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as late due to strict interpretation of judicial term suspension rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18289/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant argued that the 90-day term for submitting the court's reasoning should have been suspended during the summer break, making the appeal timely. The court rejected this, ruling that terms for judicial reasoning are not subject to holiday suspension and calculated the deadline strictly without such pauses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 della legge n. 742 del 1969; Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Terms for the preparation and deposit of judicial reasoning are not subject to suspension during the annual holiday period, as they pertain to the court's internal schedule rather than acts to be performed by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal deadline judicial reasoning term holiday suspension rule procedural inadmissibility Corte di Cassazione deposito tardivo ritardo ingiustificato inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 della legge n. 742 del 1969
270586), posto che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento.
Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
742 fornita in ordine al decorso del termine per l'impugnazione di cui all'art. 585, comma 1, lett.
d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014
Art. 16 della legge n. 162 del 2014
162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586
16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586), posto che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SINANI EMILJAN nato il 01/11/1991 avverso l'ordinanza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG t

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da Sinani Emiljan avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini con la quale il medesimo è stato condannato alla pena ritenuta equa per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce ex art. 606 lett.

b) e c) cod.proc.pen. la falsa applicazione della legge penale e l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all'erronea interpretazione dell'art. 1 I. 7 ottobre 1969 n. 742 fornita in ordine al decorso del termine per l'impugnazione di cui all'art. 585, comma 1, lett.

b) e comma 2 lett. c), cod.proc.pen. Si assume che, avendo il Tribunale di Rimini riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni 90, tale termine, computata la sospensione durante il periodo feriale, deve considerarsi venuto a scadenza il 22.9.2021 sicché il gravame proposto doveva ritenersi tempestivo.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è manifestamente infondato. Ed, invero, la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di gravame osservando che il Tribunale di Rimini aveva riservato il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione e che, considerato il termine per la proposizione dell'appello (giorni 45 dalla scadenza del termine di deposito, ex art. 585, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.), lo stesso andava a scadere il 23 agosto 2021. Poiché il termine per proporre l'appello cominciava a decorrere a far tempo dal primo giorno successivo a tale periodo (1 settembre 2021') con scadenza il 15 ottobre 2021, l'atto di appello, depositato solo il 3 novembre successivo, risultava intempestivo.

Così opinando, la Corte ha fatto buon governo del principio secondo cui i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586), posto che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento.

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa de