Sentenza — n. 18280/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Messina, con sentenza emessa in data 4/12/2020, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato Carbonaro Rocco in quella di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di furto semplice, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. in rapporto di equivalenza con in contestata recidiva qualificata. Con il primo motivo di ricorso( la difesa eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis cod.pen. Con il secondo motivo di ricorso/ lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla commisurazione della pena, segnalando la difesa che nel testo della sentenza non sono esposte le ragioni per le quali i giudici abbiano inteso quantificare la pena in misura piuttosto distante dal minimo edittale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 131 bis cod.pen, art. 150 cod. pen; Sentenza — n. 18280/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. La difesa ha comunicato l'intervenuto decesso de imputato, allegando certificato di morte.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARBONARO ROCCO (DECEDUTO) nato a CATANIA il 21/09/1957 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Ministerfà-r<persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso edendo
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza emessa in data 4/12/2020, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato Carbonaro Rocco in quella di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di furto semplice, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. in rapporto di equivalenza con in contestata recidiva qualificata. Con il primo motivo di ricorso( la difesa eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis cod.pen. Con il secondo motivo di ricorso/ lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla commisurazione della pena, segnalando la difesa che nel testo della sentenza non sono esposte le ragioni per le quali i giudici abbiano inteso quantificare la pena in misura piuttosto distante dal minimo edittale.
2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. La difesa ha comunicato l'intervenuto decesso de imputato, allegando certificato di morte.
3. Dall'esame del certificato di morte allegato alla comunicazione del difensore risulta che Carbonaro Rocco è deceduto in Messina il 18/9/2022. Ebbene, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Invero, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., ove il decesso avvenga prima dell'irrevocabilità della decisione di condanna, si determina l'estinzione del reato. Deve escludersi la ricorrenza di taluna delle ipotesi contemplate da- art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per morte det it_&).?///t CG' «[././ 7`
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. In Roma, così deciso il 23 marzo 2023 DepoarrATIkc Il Consigliere estensore Il President