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Ordinanza — n. 18276/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to violation of two-instance principle on minor offense facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General's cassation appeal against the acquittal of Lula Fred was converted into an appeal to the Court of Appeal of Florence. The defense argued that the first-instance judge failed to properly assess the degree of culpability and the lack of habitual behavior required for the minor offense provision. The Supreme Court rejected this, ruling that evaluating these substantive facts violates the principle of observance of judicial degrees and exceeds the cassation court's mandate.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot review the degree of culpability or the lack of habitual behavior in minor offenses, as such evaluation violates the principle of observance of judicial degrees and exceeds the cassation court's mandate.

Parole chiave

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conversion to appeal two-instance principle minor offense degree of culpability habitual behavior judicial degrees acquittal ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
569, comma 3, cod.proc.pen., in quanto - oltre che ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, lett. e) c.p.p.
569, comma 3, cod.proc.pen., in quanto - oltre che ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 131-bis c.p.
pen., avendo il giudice ritenuto la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Art. 569, comma 3 c.p.p.
Il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod.proc.pen., in quanto - oltre che ai sensi dell'art.
Art. 625, comma 3 c.p.
Ne deriva, pertanto, la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze; nella competente sede si verificherà la esistenza della condizione di procedibilità della querela, trattandosi di reato procedibile a querela ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod.
d.lgs 150/2022
d.l. 162/2022
art. 606 cod. proc.pen
242789), sia in quanto si attribuirebbe alla Corte di legittimità un'indebita funzione di merito, in aperto contrasto con il perimetro normativo dei casi di ricorso per cassazione come delineati dall'art. 606 cod. proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, PMT C/Alonzi, Rv. 274834
Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, P.G. in proc. Alias Zaratye Huaman e altro, Rv. 242789
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: LULA) FRED nato il 05/10/1981 avverso la sentenza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Ministero, i-h persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENA i'ORE che ha concluso i'edendo Motivi della decisione 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze impugnai con ricorso per cassazioner la sentenza del Tribunale di Firenze in epigrafe indicata, emessa nei confronti di Lulaj Fred in data 15 marzo 2022.

L'imputato, a seguito di giudizio abbreviato, è stato assolto dai reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., avendo il giudice ritenuto la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. peri. Il ricorrente lamenta come il giudice di primo grado non ab) a fatto buon governo dell'istituto, trascurando di considerare il grado di colpevolezza dell'imputato ed il requisito della "non abitualità" del comportamento, adducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. per).; mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto, preliminarmente, in ragione della sopravvenuta procedibilità del delitto a querela di parte, di valutare la possibilità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 85, comma 2, d.lgs 150/22; ha poi concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La difesa dell'imputato, con memoria scritta, ha così concluso: "dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore Generale o comunque rigettarlo; differire l'udienza onde consentire alla persona offesa dal reato di tentato furto aggravato di proporre eventualmente la querela in conformità all'art. 85 d.igs. 150/2022".

2. Il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod.proc.pen., in quanto - oltre che ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. - il Procuratore Generale ricorre espressamente ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod proc. pen., per contraddittorietà della motivazione con riferimento alla tenuità del fatto ed alla mancanza di abitualità dei comportamento. Lamenta I ricorrente che il diudice di merito, nel riconoscere io causa di non A i-4/4 punibilità della particolare tenuità del fatto, non fayfAtitrg considerato il grado di colpevolezza dell'imputatoroltre alla condizione della mancanza di abitualità del suo comportamento. L'esame dei suddetti profili implica una valutazione del merito della vicenda che non può essere effettuata da questa Corte, sia in guanto si violerebbe ii principio della osservanza dei gradi di giurisdizione (Sez. 4 , n. 1189 de110/10/2018, dep. 2019, PMT C/Alonzi, Rv. 274834;

Sez. 1, n. 48139 de110/12/2008, P.G. in proc. Alias Zaratye Huaman e altro, Rv. 242789), sia in quanto si attribuirebbe alla Corte di legittimità un'indebita funzione di merito, in aperto contrasto con il perimetro normativo dei casi di ricorso per cassazione come delineati dall'art. 606 cod. proc.pen. Ne deriva, pertanto, la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze; nella competente sede si verificherà la esistenza della condizione di procedibilità della querela, trattandosi di reato procedibile a querela ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. pan., come introdotto dall'art. 2 lett.

i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 d:cembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze. In Roma, così deciso il 23 marzo 2023 Il Co