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Sentenza — n. 18004/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18004/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18004/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha sostituito la pena inflitta e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Giulio Gasparini in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. in danno di Diego Puissa (fatto del 31.7.2016).

Regesto Legislator

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art. 590-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 162- ter cod. pen; Sentenza — n. 18004/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 590-bis cod. pen. in danno di Diego Puissa (fatto del 31.7.2016).

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale ripudiazione guida nonostante revoca della patente materia di assicurazione contro gli infortuni procedura di revisione penale risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 590-bis cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha sostituito la pena inflitta e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Giulio Gasparini in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
III) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art. 162- ter cod. pen
pen., e con riferimento alla sopravvenuta applicabilità della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162- ter cod. pen., a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GASPARINI GIULIO nato a MIRANO il 30/08/1988 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha sostituito la pena inflitta e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Giulio Gasparini in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. in danno di Diego Puissa (fatto del 31.7.2016).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi e conclusioni scritte, allegando atto della persona offesa di rinuncia a proporre querela; ciò in relazione alla sopravvenuta procedibilità a querela di parte del reato in disamina, ai sensi dell'art. 590-bis, comma 9, cod. pen., e con riferimento alla sopravvenuta applicabilità della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162- ter cod. pen., a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022.

5. Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per rinuncia della persona offesa a proporre querela, come da espressa dichiarazione sottoscritta dalla stessa persona offesa (autenticata dal difensore), regolarmente versata in atti prima dell'odierna udienza. Invero, con l'entrata in vigore (dal 30.12.2022) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, restando in vigore la procedibilità d'ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti (nella specie non ricorrenti). La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n, 150.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale è improcedibile per mancanza di querela, essendo intervenuta al riguardo espressa rinuncia. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consiglie esten