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Sentenza — n. 18001/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drunk driving conviction due to procedural nullity cure via expedited trial request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18001/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's claim of procedural nullity was time-barred. Although the defendant argued the failure to notify them of the right to legal counsel before blood tests rendered the trial void, the court found this defect cured by the request for an expedited trial. Consequently, the original conviction for drunk driving was upheld, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 180, 182, 438, 464 cod. proc. pen.: A procedural nullity regarding the notification of the right to counsel in drunk driving cases is cured by the request for an expedited trial, rendering a subsequent late objection inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drunk driving conviction procedural nullity expedited trial request legal counsel notification inadmissible appeal cure of defects Italian criminal procedure guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla valutazione circa la tempestività dell'eccezione di nullità proposta per mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 182, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
Art. 464 cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla valutazione circa la tempestività dell'eccezione di nullità proposta per mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021
Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAMBA ALEX nato a PONTREMOLI il 23/07/1996 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 22.3.2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che - all'esito del giudizio abbreviato - aveva condannato Alex Gamba per il reato di cui agli artt. 186, comma 2/ lett. N/ e comma 2-bis, 186-bis, commi 1.f lett. a , 3, cod. strada (fatto del 17.2.2018).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla valutazione circa la tempestività dell'eccezione di nullità proposta per mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Sono state depositate conclusioni scritte dalla difesa del ricorrente con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si deve qui ribadire il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (cfr.

Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245 - 01). Non rileva, pertanto, che l'eccezione di nullità sia stata proposta nell'atto di opposizione, in quanto la sanatoria opera ex lege nel momento in cui sia avanzata la richiesta di rito abbreviato, in base al combinato disposto degli artt. 438, comma 6-bis, 464, comma 1, cod. proc. pen., per come vigenti alla data del 3 agosto 2017 (a seguito della legge n. 103/2017), ossia in data antecedente la richiesta di rito speciale formulata dal Gamba.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consig re e