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Sentenza — n. 18000/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for driving without license due to recent depenalization making the act an administrative offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18000/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for driving without a license because the specific offense was transformed into an administrative violation by new legislation. The defense successfully argued that the act was no longer a crime under the current legal framework, a position supported by the Public Prosecutor. Consequently, the judgment was quashed without remittal as the factual basis for criminal liability had disappeared.

Regesto Legislator

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Art. 116 cod. strada; Art. 2 comma 2 cod. pen.: The transformation of a criminal offense into an administrative violation by subsequent legislation renders a prior criminal conviction void as the act is no longer punishable under the law.

Parole chiave

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depenalization administrative offense criminal conviction subsequent legislation nullity of judgment driving without license prescription period guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116 cod. strada
distaccata di Frattamaggiore, ha dichiarato Luigi Salierno colpevole del reato di cui all'art. 116 cod. strada, in relazione alla guida senza patente di un motociclo (fatto del 20.2.2008).
Art. 2 comma 2 cod. pen.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, cod.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli
Inoltre, la questione concernente la aboliti° criminis è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALIERNO LUIGI nato a NAPOLI il 05/11/1987 avverso la sentenza del 17/01/2013 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 17.1.2013, il Tribunale di Napoli - ez. distaccata di Frattamaggiore, ha dichiarato Luigi Salierno colpevole del reato di cui all'art. 116 cod. strada, in relazione alla guida senza patente di un motociclo (fatto del 20.2.2008).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, l'intervenuta depenalizzazione del reato ascritto.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

4. Il ricorso è fondato. La contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. Inoltre, la questione concernente la aboliti° criminis è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).

5. Gli atti non vanno trasmessi all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, trattandosi di fatto commesso in data 20.2.2008, pertanto già prescritto alla data di entrata in vigore (6 febbraio 2016) del d.lgs. n. 8/2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consig e estensor