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Sentenza — n. 17649/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding risk of reoffending and necessity of daily police presentation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17649/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giovanni Pirrera's appeal against a Palermo tribunal order replacing his residence obligation with daily police presentation. Pirrera argued the evidence was insufficient to prove he knowingly exploited a disabled person and that the detention order lacked practical utility. The court ruled that the tribunal correctly assessed the risk of reoffending based on the gravity of the drug trafficking context and the defendant's personality, without needing to predict a specific future crime.

Regesto Legislator

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Art. 274, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 273 cod. proc. pen.: The requirement of actuality for preventive measures is satisfied by a prognostic assessment of reoffending based on the defendant's personality and the concrete circumstances of the crime, without requiring the prediction of a specific occasion for future delinquency.

Parole chiave

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preventive detention risk of reoffending circumstantial evidence aggravating circumstances prognostic assessment drug trafficking disability exploitation pirateria aerea

Disposizioni normative citate

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Art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
La motivazione adottata è in linea con i principi del diritto vivente, ovvero con l'interpretazione elaborata da questa Corte dell'art. 274, lett.
Art. 273 cod. proc. pen.
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Art. 309 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 8 novembre 2022, pronunciata a norma dell'art. 309 cod.
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 8 novembre 2022, pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen.
art. 273 cod. proc. pen
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino
sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994
sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, Avolio Mario
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRRERA GIOVANNI nato a FAVARA il 25/11/1971 avverso l'ordinanza del 08/11/2022 del TRIB. RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE che 'ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato BARBA GIUSEPPE del foro di AGRIGENTO in difesa di PIRRERA GIOVANNI che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 8 novembre 2022, pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen. il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame promossa dall'indagato, ha sostituito la misura dell'obbligo di dimora applicata dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Agrigento nei confronti di Giovanni Pirrera in ordine al reato di cui all'art. 73 e 80 comma 1 lett.

b) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Realmonte il 23 luglio 2019 con la misura dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Nell'ambito di una più articolata attività di indagine che aveva preso le mosse dall'arresto nel maggio 2019 di Michele Negro trovato in possesso di un significativo quantitativo di sostanza stupefacente, era emersa, attraverso intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione/pedinamento e riprese di telecamere di videosorveglianza, l'esistenza di un circuito dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, del quale, secondo l'impostazione dell'accusa, fra gli altri faceva parte anche Pirrera. Questi, secondo la descrizione dei fatti di cui alla incolpazione provvisoria, in data 23 luglio 2019 aveva ricevuto da Gerlando Fiore un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente al fine di cederla a terzi e nell'occasione si era avvalso di un soggetto disabile.

2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un quadro indiziario grave. Il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe dato rilievo ad un filmato in cui si vedeva Pirrera avvicinarsi al presunto fornitore tenendo per mano un soggetto disabile: osserva, da un lato, che, contrariamente a quanto ritenuto, tale giovane non poteva essere il figlio dell'indagato (in quanto affetto da grave tetraparesi con implicazione della sfera cognitiva) e, dall'altro, che la circostanza aggravante dell'essersi avvalso di una persona in stato di infermità poteva dirsi integrata solo nel caso di partecipazione consapevole alla commissione del delitto da parte dell'agente.

Più in generale il difensore si duole della carenza 'del quadro indiziario e in tal senso rileva che nel corso delle indagini non sono stati effettuati sequestri di sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed in particolare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe valorizzato i continui scambi mantenuti da Pirrera con gli altri indagati, indicando, tuttavia, una sola conversazione intercettata, e non avrebbe tenuto conto, a fronte del dettato normativo per cui il pericolo di reiterazione deve essere concreto ed attuale, che i fatti per cui procede risalivano al 2019.

Infine il Tribunale, applicando la misura dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria, non avrebbe tenuto conto della grave compromissione delle esigenze lavorative dell'indagato, imprenditore impegnato su tutto il territorio nazionale, in spregio del principio di proporzionalità e adeguatezza che deve governare la scelta delle misure.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca Tampieri, ha chiesto dichiararsi l' inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo nella parte in cui censura la gravità del quadro indiziario è infondato. E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettaziohe di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze/li, Rv. 276976).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione;

Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3.Nel caso di specie il Tribunale ha desunto la gravità del quadro indiziario dalle conversazioni telefoniche fra fornitore ed acquirente e dalle immagini registrare dal sistema di videosorveglianza. Dalle intercettazioni era emerso che prima dell'incontro con Pirrera, Gerlando Fiore si era accordato con Riccardo Volpe (pure coinvolto nell'indagine) sullo stupefacente da prelevare; una volta raggiunto Fiore, Pirrera aveva chiesto precisazioni sulla quantità e qualità della sostanza e gli aveva consegnato la somma di 1000 euro concordando un appuntamento per la settimana successiva.

Le telecamere di videosorveglianza avevano immortalato i movimenti di Pirrera per far scendere la persona disabile dal mezzo di trasporto, aiutarla a spostarsi tenendola per mano e avvicinarsi all'auto di Fiore per poi tornare la furgone. Il Tribunale ha interpretato le azioni poste in essere da Pirrera non altrimenti spiegabili se non come espediente strategico per distogliere l'attenzione dallo scambio illecito nel frattempo messo a punto con Fiore. A fronte di una motivazione logica, non manifestamente carente e basata su elementi specificamente indicati e sottoposti a vaglio, parte ricorrente ha omesso un effettivo confronto con i motivi della decisione e si è limitata a contestarla in maniera generica, senza aggredire gli indicati passaggi argomentativi.

Il motivo, laddove riferito alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.PR 309/90 deve, invece, ritenersi inammissibile. In proposito si deve ribadire il principio per cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate volto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3 . n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508;

Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256). Si tratta di orientamento che discende dal principio generale, dettato dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen, per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse: per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269). Nel caso in esame il reato per cui si procede, indipendentemente dalla contestazione dell'aggravante, è punito con pena i cui limiti edittali consentono l'adozione della misura cautelare. Nessun concreto interesse, allo stato, è ravvisabile a che la Corte si pronunci in sede cautelare sulla configurabilità di una circostanza aggravante che, al momento del ricorso, non ha incidenza sul trattamento cautelare del ricorrente.

3. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e lo ha desunto dalla gravità del fatti in contestazione nelle loro modalità concrete e dalla personalità dell'indagato. Sotto il primo profilo i giudici hanno valorizzato alcune conversazioni con altri coindagati ritenute rilevanti a dimostrare il radicato inserimento di Pirrera nel contesto dello spaccio di sostanze stupefacenti; sotto il secondo profilo hanno sottolineato la capacità a delinquere dimostrata dall'indagato nell'episodio in contestazione e, comunque, emergente dal complesso delle indagini.

La motivazione adottata è in linea con i principi del diritto vivente, ovvero con l'interpretazione elaborata da questa Corte dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo la quale il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa essere formulata una prognosi di ricaduta nel reato fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994), bensì una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio Mario, Rv. 277242). 3.1.

Quanto alla censura relativa alla scelta della misura, basti rilevare che la stessa è la meno gravosa, fra quelle previste, rispetto alla libertà di movimento e compatibile, sotto tutti i profili, con le esigenze di vita palesate, sicché anche sotto tale profilo la censura è priva di pregio 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del correte al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 28 marzo 2023 Il Consiglie nsore Il Pr