Italian court dismisses appeal against detention order citing judicial discretion and lack of novelty in risk assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Achille Fiorillo against a Naples court order denying his request for home detention. The defendant argued that the lower court ignored his age and recent precedents where similar authorities reduced security measures. The court ruled that judges are not bound by risk assessments from separate proceedings and must evaluate current danger independently.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.; The court's discretion in assessing preventive measures is not constrained by evaluations in related proceedings, requiring a concrete and current analysis of the risk of reoffending.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORILLO ACHILLE nato a TORRE ANNUNZIATA il 10/12/1991 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso articolato in due motivi Fiorillo Achille, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza datata 19.12.2012 con cui il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 cod,.proc.pen., ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Napoli aveva a sua volta rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere cui lo stesso é sottoposto, (in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente a soggetti che poi l'avrebbero rivenduta al dettaglio per cui é stato condannato in appello con sentenza in data 23.6.2022 alla pena di anni otto, mesi dieci e giorni 20 di reclusione ) con la misura degli arresti domiciliari. Con il primo motivo deduce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 comma 1, lett.
e) cod.proc.pen nonché la mancanza e/o l'illogicità della motivazione. Assume che il Tribunale ha motivato il rigetto senza tenere conto di quanto evidenziato nell'atto di gravame. Con il secondo motivo deduce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 comma 1, lett.
e) cod.proc.pen. nonché la motivazione mancante e/o illogica. Assume che il Tribunale nella valutazione delle esigenze cautelari ha ancora la motivazione circa la permanenza dello stato di pericolosità ai precedenti dell'imputato, senza tenere conto della giovane età e del fatto che per fatti analoghi, successivi a quelli in contestazione, diversa autorità giudiziaria aveva ritenuto scemate le esigenze cautelari tanto da sostituire la misura cautelare con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
3. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima censura é infondata. Ed invero il Tribunale di Napoli, nel ritenere l'insussistenza di alcun apprezzabile elemento di novità, ha fatto chiaro riferimento alla revoca delle misure di prevenzione cui il prevenuto era sottoposto, esplicitando come tale emergenza non sia in grado di scalfire il quadro cautelare, atteso che la Corte d'appello di Napoli nel decreto n. 42/2022 ha motivato l'assenza di pericolosità generica attuale anche in virtù dello stato detentivo del Fiorillo, che si ipotizzava durasse almeno fino al 2030, proprio in relazione all'intervenuta condanna della Corte d'appello (cui peraltro se ne aggiunge un'altra successiva per condotta del tutto analoga).
2. Infondata é anche la seconda censura. Ed invero il Tribunale del Riesame ha evidenziato, a supportare la pericolosità del prevenuto, che a suo carico vi sono due recenti precedenti specifici relativi a fatti commessi pochi mesi dopo che lo stesso aveva terminato di espiare la pena in relazione ad una precedente condanna. Quanto alla valutazione effettuata in punto di scelta della misura in altro procedimento, va rilevato che in tema di misure cautelari, nella scelta della misura da applicare il giudice non è vincolato alla valutazione effettuata nell'ambito di diverso procedimento, ancorchè collegato, in quanto la discrezionalità giudiziale è orientata a valutare il pericolo di reiterazione nella dimensione concreta ed attuale e non può essere condizionata da giudizi fondati su compendi indiziari e contesti temporali diversi (Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Rv. 262598). In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.