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Sentenza — n. 17641/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17641/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17641/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il 25 febbraio 2021 il G.u.p. del Tribunale di Forlì ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Mustapha El Hasnaoui cui ha applicato la pena di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione C 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 603 bis, comma 1 n. 1, comma 2, comma 4 n. 1 e n. 3 cod. pen. e per quello di cui agli artt. 22, commi 12 e 12 bis lett.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 bis cod. pen, art. 603 bis cod. pen; Sentenza — n. 17641/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma 1, cod. pen. è legittima solo «quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile» (tra le tante: Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111). Una tal condizione è necessaria, tuttavia, solo nei casi di confisca facoltativa perché il giudice deve dar conto dell'esercizio della propria discrezionalità.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore uso di veicolo a motore stato difettoso del veicolo detentore di veicolo contratto di compravendita di veicoli cosa mobile

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Forlì ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Mustapha El Hasnaoui cui ha applicato la pena di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione C 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art.
art. 240 bis cod. pen
356 poi trasfuso nell'art. 240 bis cod. pen.
art. 603 bis cod. pen
La confisca della Mercedes è stata disposta, dunque, perché questa auto fu «utilizzata» per commettere il reato di cui all'art. 603 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL HASNAOUI MUSTAPHA nato il 17/03/1985 avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il 25 febbraio 2021 il G.u.p. del Tribunale di Forlì ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Mustapha El Hasnaoui cui ha applicato la pena di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione C 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 603 bis, comma 1 n. 1, comma 2, comma 4 n. 1 e n. 3 cod. pen. e per quello di cui agli artt. 22, commi 12 e 12 bis lett.

a) e lett.

c) d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Con la medesima sentenza, il G.u.p. ha disposto la confisca di alcuni veicoli ai sensi dell'art. 603 bis.2 cod. pen. Tra questi - per quanto rileva in questa sede - l'autovettura Mercedes targata CM368VN intestata ad Hasna El Hasnaoui moglie dell'imputato.

2. Mustapha El Hasnaoui ha proposto tempestivo ricorso contro la parte della sentenza che ha disposto la confisca dell'autovettura indicata lamentando vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente sostiene che, a differenza degli altri veicoli oggetto di confisca, l'autovettura in parola non fu destinata alla commissione del reato in via esclusiva o almeno prevalente e, pertanto, non è soggetta a confisca ai sensi dell'art. 603 bis.2 cod. pen. Sottolinea che la sentenza impugnata non ha fornito adeguata motivazione al riguardo.

3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è infondato.

5. La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che la sinteticità della motivazione tipica del rito previsto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. non si estende all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni «ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica» Tale principio è stato affermato con riferimento alla confisca disposta ai sensi ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 poi trasfuso nell'art. 240 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358;

Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 2014, Musaku, Rv. 260879), ma può essere applicato anche con riferimento alla confisca disposta ai sensi dell'art. 603 bis.2 cod. pen.Tanto premesso si deve rilevare che, secondo la sentenza impugnata, l'autovettura Mercedes è uno dei «mezzi utilizzati per commettere i reati» e non osta alla confisca il fatto che si tratti di beni formalmente intestati a terza persona. A questo proposito il G.u.p. osserva che non integra la nozione di appartenenza a persona estranea al reato la mera intestazione a terzi di un bene mobile utilizzato per realizzare quel reato.

Sottolinea che Hasna El Hasnaoui rivestiva cariche nelle società cooperative gestite dal marito. Rileva che «la diffusività dell'attività illecita svolta» è tale da escludere che non vi sia stata negligenza da parte della formale intestataria nel consentire l'uso illecito del veicolo. La confisca della Mercedes è stata disposta, dunque, perché questa auto fu «utilizzata» per commettere il reato di cui all'art. 603 bis cod. pen.

6. Il ricorrente censura tale motivazione perché genericamente riferita ai veicoli dei quali Mustapha El Hasnaoui aveva disponibilità (sottoposti a sequestro preventivo con decreto del 6 settembre 2019). Sostiene che, a differenza degli altri mezzi sequestrati, la Mercedes non fu destinata al trasporto dei lavoratori «se non in misura meramente occasionale». A sostegno di tale affermazione osserva che non si tratta di un furgone, ma di una «vettura di uso ordinario». L'argomento non ha pregio. L'art. 603 bis.2 cod. pen. prevede la confisca obbligatoria non solo delle cose che «furono destinate» a commettere il reato di cui all'art. 603 bis cod. pen., ma anche delle cose che «servirono» a tal fine.

Non richiede dunque che il bene sia stato stabilmente destinato alla consumazione del reato, ma consente la confisca di beni anche occasionalmente "serviti" a tal fine. Il ricorrente osserva che «dalla lettura degli atti non risulta che il veicolo indicato fosse destinato al trasporto dei lavoratori se non in misura meramente occasionale». Non sostiene, dunque, che l'auto non sia "servita" per commettere il reato, ma si limita ad affermare che fu utilizzata a tal fine solo occasionalmente e tale circostanza non vale da se sola ad escludere che l'art. 603 bis.2 possa trovare applicazione.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma 1, cod. pen. è legittima solo «quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile» (tra le tante: Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 254881; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111). Una tal condizione è necessaria, tuttavia, solo nei casi di confisca facoltativa perché il giudice deve dar conto dell'esercizio della propria discrezionalità.

Tale esigenza non esiste, invece, quando la confisca sia obbligatoria e la scelta di procedere al provvedimento ablativo sia stata compiuta in astratto dal legislatore. A ciò deve aggiungersi che, mentre la confisca facoltativa ha prevalentemente natura cautelare ed è volta a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324; Sez. 3, n. 10091 del 16/01/2020, Marigliano, Rv. 278406), la confisca dei beni serviti alla consumazione del reato di cui all'art. 603 bis cod. pen., espressamente prevista dall'art. 603 bis.2 stesso codice ha natura prevalentemente sanzionatoria.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i