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Sentenza — n. 17639/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls plea bargain sentence for omitting mandatory administrative license suspension and vehicle confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17639/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a plea bargain sentence that imposed criminal penalties but omitted mandatory administrative sanctions. The court held that administrative measures like license suspension and vehicle confiscation are non-negotiable and must be applied regardless of the parties' agreement. Consequently, the lower court's decision was annulled regarding these omissions, and the case was remanded for a new judgment.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 186 d.lgs. 30/04/1992: Administrative sanctions accessory to plea bargains are mandatory and non-negotiable, requiring their application even if parties agree otherwise.

Parole chiave

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plea bargain administrative sanctions license suspension vehicle confiscation mandatory measures non-negotiable provisions remand for retrial guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Trapani ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a Casati Mario per la fattispecie di cui all'art.
Art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2 sexies, d.lgs. n. 30 aprile 1992
pen., a Casati Mario per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2 lett.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con esso si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 111, sesto e settimo comma, Cost.
pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art.
Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod.
Art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Con esso si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Trapani ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a Casati Mario per la fattispecie di cui all'art.
art. 606 cod. proc. pen
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019
«patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019
279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep.
Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998
Corte cost. n. 25 del 1999
21369/2020, Melzani, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo, Sez.
Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017
25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv.
Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013
Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv.
Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008
257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv.
Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006
241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv.
Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003
234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep.
Sez. U, n. 21369/2020
210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369/2020, Melzani, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost.
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Sentenza — n. 5428/2023 — snpen
Cassation court annuls sentence for drunk driving causing injury, ordering application of license suspension sanction.
Sentenza — n. 15424/2026 — snpen
Court dismisses public prosecutor's appeal and corrects judgment to explicitly apply driver license suspension sanction.
Sentenza — n. 12268/2025 — snpen
Cassation court annuls sentence for omitting mandatory administrative sanctions of license suspension and vehicle confiscation in traffic offense.
Sentenza — n. 1440/2023 — snpen
Italian Supreme Court annuls plea bargain sentence for omitting mandatory driver's license suspension. The court held that administrative sanctions are non-negotiable and must be applied. The lower court's failure to impose the license suspension was a legal violation requiring remand. The decision establishes that mandatory administrative penalties cannot be waived in plea agreements. The ruling clarifies the mandatory nature of accessory administrative sanctions in criminal proceedings. The court emphasized constitutional principles regarding non-negotiable legal obligations. This case addresses the specific issue of driver's license suspension in traffic offenses.
Sentenza — n. 22457/2025 — snpen
Cassation court annuls sentence for omitting mandatory driver's license suspension accessory penalty. The court ruled the lower court failed to apply the compulsory administrative sanction. The decision mandates a new trial to include the license suspension. The ruling clarifies that accessory penalties apply even when alternative punishment is chosen. The court emphasized the necessity of suspending license effectiveness during public utility work. This ensures the administrative sanction is properly executed alongside the criminal penalty.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: CASATI MARIO nato a LEGNANO il 09/03/1994 avverso la sentenza del 20/07/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Trapani ha applicato la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a Casati Mario per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2 lett.

b) e comma 2 sexies, d.lgs. n. 30 aprile 1992, (pena convertita nel corrispondente periodo di lavori di pubblica utilità), senza però applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e disporre la confisca del veicolo.

2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Con esso si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. per avere il giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e la confisca del veicolo.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso oltre che ammissibile, è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01).

La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen.

3. Ciò posto, deve rilevarsi la fondatezza della questione. Invero, occorre innanzitutto richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto e, in particolare, quelle in oggetto (ex plurimis, Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369/2020, Melzani, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326;

Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, Augusto, Rv. 227910). Orbene, nella specie, il Tribunale ha violato il principio di cui innanzi in quanto ha recepito l'accordo delle parti ma non ha provveduto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e non ha disposto alcunché in ordine alla confisca del veicolo. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di