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Sentenza — n. 17634/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17634/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17634/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesco Maria Cardilli propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui il Gip del Tribunale di L'Aquila, su sua concorde richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero gli ha applicato la pena di quattro mesi di arresto ed euro 1500 di ammenda, convertita in 126 giorni di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso il Comune di Scoppito, applicandogli la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni e disponendo la confisca dell'autoveicolo Lancia Y tg. CW279FN in relazione al reato p. e p. dall'art. 186 co. 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 611 c.p, art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17634/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore confisca dei proventi di reato stato difettoso del veicolo revoca della licenza condurre confisca dei beni azione mobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 611 c.p
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARDILLI FRANCESCO MARIA nato a L'AQUILA il 08/05/1977 avverso la sentenza del 03/05/2022 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona dell'Avv.
art. 611 cod. proc. pen
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARDILLI FRANCESCO MARIA nato a L'AQUILA il 08/05/1977 avverso la sentenza del 03/05/2022 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona dell'Avv. Gen. Pasquale Fimiani, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Francesco Maria Cardilli propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui il Gip del Tribunale di L'Aquila, su sua concorde richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero gli ha applicato la pena di quattro mesi di arresto ed euro 1500 di ammenda, convertita in 126 giorni di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso il Comune di Scoppito, applicandogli la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni e disponendo la confisca dell'autoveicolo Lancia Y tg. CW279FN in relazione al reato p. e p. dall'art. 186 co. 1 lett.

c) e 2 sexies cod. strada in quanto, alle ore 2:00 circa in prossimità del Km 1,600 della SS80 del Gran Sasso D'Italia veniva fermato alla guida dell'autovettura Lancia Y Tg. CW279FN in stato di ebrezza alcolica con un tasso alcolemico accertato, pari a 2,18 g/I e 2,00 g/I nei due test alcolemici. Con l'aggravante del fatto commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00. In L'Aquila il 5.09.2021. Con un primo motivo il ricorrente lamenta, sotto il duplice profilo della man- canza di motivazione e della violazione di legge, che il giudice del patteggiamento abbia confiscato il veicolo nonostante egli stesso riconosca che lo stesso è di pro- prietà di terzi.

Con un secondo motivo ci si duole della mancanza di motivazione e, comun- que, si chiede correggersi l'errore materiale laddove il ricorrente, in sede di appli- cazione concordata, aveva chiesto che la pena gli fosse convertita in lavori di pub- blica utilità "da svolgersi presso il comune di Scoppito (AQ) , convenzionato con Cod. Tribunale ovvero presso altro ente convenzionato" ma comunque, successi- vamente, aveva avuto cura di produrre dichiarazione di disponibilità allo svolgi- mento della prestazione di pubblica utilità proveniente non già dal Comune di Scoppito (AQ) bensì dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila".

Ci si duole che invece il giudice del patteggiamento abbia statuito come se la disponibilità fosse stata offerta soltanto dal Comune di Scoppito.

2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ed invero, quanto al primo motivo il ricorrente non specifica l'interesse a censurare la confisca di un veicolo appartenente ad un terzo, laddove, peraltro, il suo interesse si palesa addirittura contrario, in quanto, in presenza di un veicolo appartenente a terzi, l'art. 186 co. 1 lett.

c) cod. strada prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida gli debba es- sere raddoppiata.

3. Quanto al secondo motivo lo stesso si palesa manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità secondo l'originaria proposta accettata dal PM, non rilevando la indicazione di un luogo diverso, sia perché successiva alla conclusione dell'accordo, sia perché la censura non attiene al diniego della misura sostitutiva invocata, ma alla determi- nazione delle sue modalità di esecuzione, che rientra nella sfera del prudente ap- prezzamento del giudice.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2023 Il Cqf