Cassation court annuls theft conviction due to victim's remission of prosecution, extinguishing the crime under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for aggravated theft without remanding the case for retrial. The defendant argued for theft charges, but the court found the crime extinguished because the victim formally remitted the prosecution while the appeal was pending. Consequently, the judgment was voided, civil awards were eliminated, and procedural costs were assigned to the accused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152, comma 1, cod. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: A crime becomes extinguished upon the victim's remission of prosecution, requiring the cassation court to annul the conviction and eliminate civil provisions.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC GIANNI nato a TREVIGLIO il 05/08/1987 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 20.9.2021, con la quale Gianni Braidic è stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.2 cod.pen., per essersi impossessato di una somma di denaro contante sottraendola alla persona offesa - con l'aggravante del mezzo fraudolento - e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla predetta aggravante nonché alla contestata recidiva, è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile Jerome Neil Oppliger, liquidati in complessivi C 18.000,00, oltre che al pagamento delle spese di costituzione e difesa.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo di doglianza, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen. e nel quale ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero di altre norme giuridiche in punto di ritenuta penale responsabilità del ricorrente in ordine alla fattispecie ascritta. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la fattispecie medesima nell'ambito di quella di furto aggravato anziché sotto quella di truffa, rilevando come la consegna del denaro da parte della persona offesa fosse stata del tutto volontaria e con l'intento di spossessarsene, essendo la fittizia spiegazione della necessità del suo riconteggio stata dichiarata dal ricorrente solamente dopo la ricezione della somma medesima, ravvisandosi quindi nella specie il requisito degli artifizi e raggiri.
Successivamente, il difensore del ricorrente ha depositato memoria contenente un nuovo motivo, nel quale ha dedotto ~O—estinzione del reato ascritto per effetto della intervenuta remissione di querela.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.i), del d.lgs. 10.10.2022, n.150, il reato ascritto all'odierno ricorrente è divenuto procedibile a querela; modifica che - attesa la natura mista, processuale e sostanziale, della querela medesima - impone di applicare con effetto retroattivo il relativo regime, in quanto più favorevole al reo (Sez.2, 8/11/2012, n.225/2019, Mohammad, RV. 274734; Sez.2, 17/4/2019, n.21700, Sibio, RV. 274734), come peraltro da ritenere confermato dalla disposizione transitoria contenuta nell'art.85, comma 1, dello stesso d.lgs. e che fissa, per i reati resi perseguibili a querela e ai fini della persistente procedibilità dei medesimi, il termine di novanta giorni per la presentazione decorrenti dall'entrata in vigore della riforma.
2. Ciò posto, risulta dagli atti fatti pervenire dal difensore in allegato al motivo nuovo la intervenuta e rituale remissione della querela operata - ai sensi dell'art.340, comma 1, cod.proc.pen. - dal procuratore speciale della persona offesa e personalmente e contestualmente accettata dall'odierno ricorrente. Deve quindi dichiararsi, ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., non ricorrendo le condizioni previste dal comma 2 per una pronuncia di proscioglimento nel merito, la intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art.152, comma 1, cod.pen. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Va altresì rilevato che il rilievo della predetta causa di estinzione, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.un., 25/2/2004, n.24246, Chiasserini, RV. 227681), determinandosi altresì la conseguente e necessaria revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata (Sez.2, 8/7/2014, n.37688, Gustinetti, RV. 259989; Sez.4, 11/11/2021, n.45594, Vitucci, RV. 282301), essendo inapplicabile nella specie il disposto dell'art.578 cod.proc.pen. (Sez.2, 28/4/2010, n.18680, Lo Conte, RV. 247088).
3. In difetto di diversa pattuizione le spese processuali, ai sensi dell'art.340, comma 4, cod.proc.pen., vanno poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Spese a carico del querelato Braidic Gianni. ., Così deciso in Roma, 2