Italian Court annuls appeal judgment against Icardi for insufficient evidence in theft charge but upholds Delorier's conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate judgment regarding Giuseppe Icardi's conviction for theft under Article 612 of the Penal Code due to insufficient evidence. While the defense argued the evidence was illogical, the court found the link between Icardi and the stolen motorcycle weak compared to the strong evidence against Delorier. Consequently, Icardi's conviction for that specific charge was overturned with a remand for sentencing, while Delorier's conviction remained fully in force.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 c.p.; Art. 595 c.p.p.: The court established that a conviction requires evidence that is grave, precise, and concordant, and that mere family ties or coincidental license plate initials do not suffice to prove exclusive availability of a vehicle for theft.
Parole chiave
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e SENTENZA sui ricorsi proposti da: ICARDI GIUSEPPE nato a VELLETRI il 07/08/1978 DELORIER GIUSEPPE nato a CASALE MONFERRATO il 07/11/1975 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato DAVIDE GATTI del foro di ASTI, presente quale difensore di fiducia di ICARDI GIUSEPPE e quale sostituto processuale dell'avvocato FERRUCCIO RATTAZZI, difensore di fiducia di DELORIER GIUSEPPE, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11 marzo 2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Verbania il 15 giugno 2018, ha dichiarato Giuseppe Icardi (assolto in primo grado) responsabile di più furti in appartamento (tentati o consumati) aggravati perché commessi in danno di persone anziane, provocando alle stesse un danno di rilevante entità e introducendosi nell'abitazione con mezzo fraudolento (capi 3, 4 e 5). Icardi è stato inoltre ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 482, 477, 61 n. 2 cod. pen., commesso formando targhe di circolazione false e apponendole sui motocicli utilizzati per recarsi nei luoghi dei furti (capo 10). La Corte di appello ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di Giuseppe Delorier per gli stessi reati. Si è ritenuto, dunque, che Delorier non avesse agito «in concorso con altra persona di sesso maschile rimasta ignota», come sostenuto dal giudice di primo grado (pag. 6 della sentenza del Tribunale), bensì in concorso con Icardi.
2. Contro la sentenza della Corte di appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per mezzo del comune difensore. Con unico motivo, articolato con riferimento a ciascuno dei capi di imputazione cui si riferisce la condanna, la difesa dei ricorrenti lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che il quadro indiziario sulla base del quale si è giunti all'affermazione della penale responsabilità difetta dei necessari requisiti di gravità e precisione. 2.1. Con riferimento alla posizione di Giuseppe Icardi, la difesa sostiene che la Corte di appello ha valorizzato la deposizione resa dal teste Renzo Motta, il quale è stato sentito nel giudizio di appello e ha confermato il riconoscimento di Icardi come uno degli autori del furto di cui al capo 3), e ha fatto conseguire da questo indizio: l'attribuzione ad Icardi della disponibilità del motociclo Yamaha T- Max con targa posticcia CV33049; la responsabilità di Icardi per i furti di cui ai capi 4) e 5); e per i falsi di cui al capo 10).
Secondo la difesa i giudici di appello avrebbero illogicamente dedotto da un indizio non grave, quale è (per la limitata attendibilità intrinseca) un riconoscimento fotografico, e da altri indizi non gravi e non precisi (la presenza nei luoghi dei furti di un motociclo Yamaha e di una Vespa che viaggiavano insieme; l'intestazione a familiari di Icardi e Delorier di motoveicoli della stessa marca e modello, ma con targa diversa; la corrispondenza tra le due lettere iniziali delle targhe di questi veicoli e delle targhe contraffatte) l'esistenza di un quadro indiziario idoneo ad affermare: da un lato, che il motociclo Yamaha utilizzato dall'autore dei reati avesse in origine la targa CV99208 e fosse di proprietà di Clara Delorier (convivente di Icardi e sorella di Giuseppe Delorier); dall'altro, che quel motociclo fosse nell'esclusiva disponibilità di Icardi.
La difesa riferisce che il giudice di primo grado, nell'assolvere Icardi, ha ritenuto dirimente la constatazione che il motociclo Yamaha di proprietà di Clara Delorier non è mai stato rivenuto; non si è potuto accertare, quindi, se realmente su quel veicolo fosse stata montata la targa contraffatta CV33049. Sostiene che, per superare questo elemento di obiettiva incertezza - cui deve aggiungersi che Icardi non è mai stato visto e riconosciuto alla guida del T-Max con targa falsa CV33049 - la sentenza impugnata si è avvalsa di indizi non gravi che ha collegato ad altri indizi privi di precisione.
Ha valutato, dunque, la concordanza di elementi indiziari inidonei ai fini dell'affermazione della penale responsabilità. 2.2. Quanto alla posizione di Giuseppe Delorier, la difesa rileva che i giudici di merito lo hanno ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 3), 4), 5) e 10) valorizzando: il fatto che di fronte all'abitazione di Valeria Dellagaren (compagna o ex compagna di Delorier) è stata rivenuta una Vespa sulla quale era montata la targa posticcia EF18021; il fatto che la targa genuina della Vespa era EF01541 e il veicolo era intestato alla Dellagaren; la circostanza che quel veicolo aveva transitato (insieme alla Yamaha con targa posticcia CV33049) in ,prossimità dei luoghi dei furti.
Il difensore sostiene che, anche in questo caso, si tratta di indizi privi di gravità e precisione atteso che Delorier non è stato riconosciuto dalle persone offese (l'unico riconoscimento, eseguito da Maria Andreani, vittima del reato di cui al capo 5, non è avvenuto in termini di certezza) e che Delorier è stato riconosciuto alla guida della Vespa con targa posticcia dal comm. Mauro Aceti un'unica volta, in data 7 agosto 2016, data nella quale nessun furto fu commesso. Secondo il ricorrente questo indizio, unitamente a quello rappresentato dal rinvenimento del veicolo di fronte all'abitazione di Valeria Dellagaren (della quale neppure si dice se fosse convivente o solo ex convivente dell'imputato) non è idoneo ad affermare che di quel veicolo Delorier fosse l'esclusivo utilizzatore e lo guidasse nei giorni in cui furono realizzati i furti dei quali è stato ritenuto responsabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Giuseppe Delorier non merita accoglimento. Deve essere accolto invece, limitatamente alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo 5), il ricorso proposto da Giuseppe Icardi.2. Il procedimento ha ad oggetto: un furto in abitazione tentato e un furto in abitazione consumato commessi il 29 luglio rispettivamente a Brovello Carpugnino (VB) in danno di Rosanna Giovannetti e ad Armeno (NO) in danno di Edda Bortoli (capi 3 e 4); un furto in abitazione commesso il 3 agosto 2016 in Gignese (VB) in danno di Maria Andreani (capo 5); la contraffazione delle targhe CV33049 ed EF18021 apposte, in sostituzione delle targhe originali, la prima, sul veicolo Yamaha T-Max di colore nero targato CV99208, intestato a Clara Delorier; la seconda, sul veicolo Piaggio Vespa di colore bianco targato EF01541, intestato a Valeria Dellagaren.
Per migliore comprensione occorre preliminarmente riferire su alcune circostanze di fatto accertate nel corso del giudizio che i ricorrenti non contestano nella loro oggettività. I giudici di merito riferiscono che i furti furono commessi con modalità assai simili. In particolare: due uomini si presentarono presso l'abitazione delle vittime affermando di essere stati incaricati di controllare se l'acqua erogata dal comune fosse potabile e, con questa scusa, si introdussero in casa. Nei casi di cui ai capi 4) e 5) spiegarono alle persone offese che dovevano introdurre nelle condutture un'altra sostanza che avrebbe potuto danneggiare banconote e oggetti d'oro presenti in casa; per questo, banconote e gioielli dovevano essere radunati e riposti nel frigorifero ove sarebbero stati protetti.
Le anziane vittime furono poi distratte con una scusa e furono asportati sia il denaro che i gioielli. Nel caso di cui al capo 3), il furto non fu portato a compimento perché Rosanna Giovannetti, prima di far entrare in casa il sedicente incaricato del controllo dell'acqua, lo accompagnò al contatore, collocato all'esterno della abitazione; lì giunto questi estrasse una siringa, a suo dire necessaria per il controllo, ma così facendo spaventò la persona offesa che scappò e chiese aiuto, inducendo quell'uomo (e il suo complice, che lo aspettava seduto su un muretto) ad allontanarsi.
Dalla sentenza impugnata risulta che Renzo Motta, vicino di casa della Giovannetti, sentito quale testimone sia in primo grado che nel giudizio di appello, ha riferito di aver visto due scooter «uno chiaro e l'altro scuro, "sul nero"» parcheggiati «con il muso rivolto verso la strada» (pag. 9 della sentenza impugnata), di aver notato un uomo, mai visto prima, seduto su un muretto davanti alla casa della Giovannetti, di aver poi sentito le moto ripartire e di essersi imbattuto nella anziana che, spaventata, gli aveva raccontato l'accaduto. Come emerge dalle sentenze di primo e secondo grado - ed anche questo è dato oggettivo che i ricorrenti non contestano se non per escluderne la valenza indiziaria - esaminando le riprese filmate delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, gli inquirenti verificarono che, il 29 luglio 2016, quando furono realizzati il tentativo di cui al capo 3) e (poco tempo dopo, ad appena cinque chilometri di distanza) il furto di cui al capo 4), due scooter, uno nero e uno bianco, avevano transitato in direzione di Brovello Carpugnino (ove si trova l'abitazione della Giovannetti) in orario compatibile con quello indicato dalla persona offesa.
Un analogo accertamento fu compiuto il 3 agosto 2016, quel giorno, infatti, in orario compatibile col furto di cui al capo 5), due motoveicoli, uno bianco e uno nero, transitarono nel territorio del comune di Gignese ove quel furto fu commesso. Sia il 29 luglio 2016 che il 3 agosto 2016, si trattava di una Vespa Piaggio bianca, subito seguita da un T-Max Yamaha nuovo modello di colore nero e, in entrambi i casi, le telecamere erano dotate di lettore delle targhe. Si accertò così che si trattava degli stessi veicoli; che sulla Vespa era montata la targa EF18021; che sulla Yamaha era montata la targa CV33049.
Da un controllo al PRA emerse che queste targhe si riferivano in realtà a veicoli diversi (rispettivamente una Honda, intestata a persona residente a Pescara, e un Piaggio Liberty, intestato all'ente Poste e cessato dalla circolazione). Dalle sentenze di primo e secondo grado emerge inoltre (e anche su questo non vi è contestazione) che, in data 7 agosto 2016, il Commissario Mauro Aceti comandante della polizia locale in servizio nel territorio del comune di Brovello Carpugnino, intento a regolare il traffico in occasione di una processione, vide transitare, l'uno dietro all'altro, i due motoveicoli sui quali erano montate le targhe posticce sopra indicate, poté guardare bene in viso la persona che guidava la Vespa e ha dichiarato di aver riconosciuto con certezza in Giuseppe Delorier quella persona.
Si deve aggiungere ancora che, dagli accertamenti eseguiti presso il PRA, è emerso che Clara Delorier (compagna di Giuseppe Icardi e sorella di Giuseppe Delorier) è intestataria di una moto Yamaha T-Max nuovo modello di colore nero targata CV99208. Come sottolineato dalla difesa, tale veicolo non è mai stato rivenuto nella disponibilità della proprietaria o di Icardi. Dai medesimi accertamenti, è emerso che Valeria Delagaren (compagna o ex compagna di Giuseppe Delorier) è intestataria di una Vespa Piaggio di colore bianco, targata EF01541.
Tale veicolo è stato rinvenuto e sequestrato il 2 settembre 2016 nel cortile della abitazione della intestataria. Al momento del sequestro (avvenuto intorno alle sei del mattino) Giuseppe Delorier era in casa e dormiva nello stesso letto di Valeria Dellagaren; sulla Vespa era montata la targa «posticcia» EF18021 (pag.17 della sentenza di primo grado, pag. 5 della sentenza impugnata). La sentenza di primo grado dà atto che questa targa fu fotografata dagli operanti, ma non poté essere sequestrata perché, nel corso della perquisizione, giunse sul posto Anna Antonietta Delorier (madre dell'imputato) 5 9QL) insieme alle figlie Clara, Olga e Ottavia (sorelle dell'imputato), e si creò confusione.
Approfittando di questo, Maria Antonietta Delorier riuscì a disfarsi della targa gettandola in un vicino canale (pag. 18 della sentenza di primo grado, cui la sentenza di appello fa rinvio quanto alla ricostruzione dei fatti).
3. Il giudice di primo grado ha ritenuto di poter affermare la penale responsabilità di Giuseppe Delorier osservando: che il veicolo sul quale era apposta la targa contraffatta fu rinvenuto nel cortile dell'abitazione di Valeria Dellagaren e delle figlie di Delorier in un momento in cui lui si trovava in casa e questo, unitamente alla deposizione del Commissario Aceti, dimostra che Delorier aveva disponibilità di quel veicolo; che i reati per cui si procede furono commessi da un uomo (e non vi sono altre persone di sesso maschile cui la disponibilità del veicolo possa essere attribuita); che quella Vespa viaggiava insieme ad un T-Max Yamaha avente anch'esso targa contraffatta sia il 29 luglio 2016 che il 3 agosto 2016 e, in entrambi i casi, si trovava in luoghi compatibili con quelli dei furti; che il teste Motta ha detto di aver visto parcheggiati davanti a casa della Giovannetti due motoveicoli «uno chiaro e l'altro scuro, "sul nero"», di aver sentito le moto ripartire e di essersi imbattuto nella anziana che, spaventata, gli aveva raccontato l'accaduto.
La sentenza di appello ha condiviso tale valutazione ritenendo che il quadro indiziario fosse grave preciso e concordante nel senso di attribuire a Delorier l'esclusiva disponibilità della Vespa. Ha sottolineato che quel veicolo era presente nella zona in orari compatibili con la commissione dei reati; che l'apposizione sulla stessa (e sul T-Max Yamaha che l'accompagnava) di una falsa targa non può avere spiegazione se non nella volontà di sottrarsi all'identificazione; che il furto tentato di cui al capo 3) e il furto consumato di cui al capo 4) furono commessi con le medesime modalità a poca distanza di tempo e a cinque chilometri di distanza l'uno dall'altro (pag. 10 della motivazione).
Quanto al reato di cui al capo 5) la Corte territoriale osserva che la persona offesa, Maria Andreani, ha riconosciuto Delorier sia pure non in termini di certezza; che la Vespa con targa contraffatta della quale egli aveva la disponibilità transitò in direzione dell'abitazione della Andreani (anche questa volte insieme al T-Max Yamaha con targa contraffatta) in orario compatibile con quello del furto e una pattuglia dei Carabinieri vide i due veicoli transitare in Romagnano Sesia in orario successivo al furto e in luogo compatibile rispetto a quello ove furono rivenuti, abbandonati, i documenti della Andreani e alcuni dei beni che le erano stati sottratti.
A fronte di tali dati indiziari la difesa osserva: che Delorier fu riconosciuto alla guida della Vespa il 7 agosto 2016, ma ciò non prova che l'abbia guidata anche il 29 luglio e il 3 agosto; che il sequestro del veicolo nel cortile dell'abitazione dell'intestataria non prova che Delorier ne avesse la disponibilità, né, tanto meno, la disponibilità esclusiva; che il riconoscimento effettuato dalla Andreani, poiché non eseguito in termini di certezza, è privo di ogni valore. Si obietta che, nell'economia della motivazione, il riferimento all'incerto riconoscimento compiuto dalla Andreani assume il carattere di un elemento di contorno cui viene dato rilievo non tanto per confermare l'ipotesi accusatoria, ma piuttosto per evidenziare che quel riconoscimento non la smentisce.
Tutti gli altri argomenti difensivi non mirano a contestare che il motociclo Vespa falsamente targato EF18021 sia stato utilizzato dall'autore dei reati, ma a contestare, piuttosto, che di quel veicolo Delorier fosse l'esclusivo utilizzatore e lo guidasse nei giorni in cui furono realizzati i furti dei quali è stato ritenuto responsabile. Si deve osservare, allora, che questa tesi difensiva non è stata affatto trascurata dai giudici di merito, ma è stata valutata inattendibile in ragione del fatto che nessun'altra persona di sesso maschile era presente in casa quando il veicolo fu sequestrato; che Delorier fu riconosciuto alla guida della Vespa il 7 agosto 2016; che le caratteristiche fisiche del conducente, come rilevate dall'esame delle riprese delle telecamere, erano compatibili con quelle di Delorier; che la madre dell'imputato si adoperò per far sparire la targa posticcia, e tale comportamento è «indice di preoccupazione della donna per le sorti del figlio e della consapevolezza della rilevanza probatoria a carico dello stesso della targa contraffatta» (pag. 19 della sentenza di primo grado).
Secondo i giudici di merito, l'insieme di tali elementi degrada a mera congettura la tesi per la quale altri soggetti (peraltro neppure indicati dall'imputato) avrebbero potuto avere la disponibilità del motoveicolo. La valutazione compiuta è completa, esauriente, e la motivazione del provvedimento impugnato non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Va ricordato in proposito che il principio secondo il quale l'affermazione della penale responsabilità può avvenire solo quando la stessa sia provata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006), non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello.
Ne consegue che, anche dopo la riforma, la Corte di legittimità resta chiamata ad un controllo sull'esistenza di una motivazione effettiva, che deve compiere attraverso una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, senza mai poter sconfinare nel merito (fra le tante, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600). A ciò deve aggiungersi che, nel giudizio di legittimità, la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è ravvisabile soltanto se «la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili» (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).
Si deve ricordare, inoltre, che «il canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", quale regola di giudizio che conforma la valutazione degli indizi e il metodo di accertamento del fatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, quando non sono espressivi di una relazione di mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale, seppur presuntiva (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987).
4. Si deve procedere a questo punto all'esame della posizione di Giuseppe Icardi che in primo grado è stato assolto da ogni accusa, ed è stato invece ritenuto responsabile dalla Corte di appello dei reati di cui ai capi 3), 4), 5) e 10) della rubrica. Secondo il giudice di primo grado la circostanza che il motociclo Yamaha di proprietà di Clara Delorier (compagna di Icardi e sorella del coimputato) non sia mai stato rivenuto e, quindi, non sia stato possibile accertare se su quel veicolo era stata davvero montata la targa contraffatta CV33049, impedirebbe di affermare con il dovuto grado di certezza che la moto con falsa targa CV33049, che si accompagnava alla Vespa con falsa targa EF18021, rivenuta nella disponibilità di Giuseppe Delorier, fosse proprio la Yamaha T-Max di colore nero intestata a Clara Delorier originariamente targata CV 99208.
La Corte di appello ha ritenuto, invece, che tale elemento di incertezza potesse essere superato da alcuni indizi che il giudice di primo grado non aveva valutato ed assumono carattere di univocità concordanza e precisione se considerati nel loro insieme, essendo ciascuno «idoneo a rafforzare gli altri» (pag. 10 della sentenza impugnata).La Corte territoriale muove dalla constatazione che il teste Motta ha riconosciuto con certezza, nella fotografia effigiante Icardi, una delle due persone allontanatesi dopo il tentativo di furto in danno della Giovannetti e sottolinea che la sentenza di primo grado ha omesso ogni valutazione sul punto.
Riferisce poi che, sentito in udienza, Motta ha confermato il riconoscimento in termini di certezza e ha spiegato: di aver visto chiaramente in volto la persona che aveva poi riconosciuto in fotografia, di aver notato due moto, una chiara e una scura, ferme davanti alla casa della Giovannetti col muso rivolto verso la strada; di aver sentito le moto ripartire e di essersi subito dopo imbattuto nella anziana. Secondo la Corte territoriale il riconoscimento, eseguito in termini di certezza, e il fatto che gli autori del reato si siano allontanati a bordo di due motoveicoli, uno chiaro e uno scuro, deve essere valutato unitamente all'indizio costituito dal fatto che le telecamere installate nel comune ripresero, in orario compatibile con quello del fatto e mentre viaggiavano in direzione di Brovello Carpugnino, la Vespa bianca con targa posticcia EF18021 e il T-Max con targa posticcia CV33049.
La sentenza impugnata sostiene che «è conseguenza logica» del riconoscimento di Icardi da parte del Motta e della presenza in zona di due motocicli, uno dei quali nella provata disponibilità di Giuseppe Delorier, che il motoveicolo di colore scuro visto da Motta fosse il T-Max con targa posticcia CV33049 e alla guida dello stesso ci fosse Icardi. Secondo la Corte di appello convergono nel medesimo senso ulteriori argomenti: - la constatazione che i due veicoli viaggiavano insieme non solo in occasione dei furti, ma anche quando furono osservati dal Comm.
Aceti, il quale riconobbe Giuseppe Delorier alla guida della Vespa; - il fatto che Icardi e Delorier appartengano alla medesima famiglia (la convivente di Icardi è sorella di Delorier); - il fatto che la targa posticcia apposta sul veicolo rinvenuto nella disponibilità di Icardi avesse le medesime lettere iniziali della vera targa della Vespa (EF); circostanza dalla quale la Corte territoriale desume che anche la targa originale del T-Max aveva le medesime lettere iniziali (CV) della targa posticcia. La sentenza impugnata sottolinea che il legame tra Icardi e Delorier - e il costante uso congiunto dei veicoli - porta ad escludere un utilizzo non esclusivo degli stessi e sottolinea che, oltre ad essere stato riconosciuto con certezza da Motta, Icardi è stato riconosciuto anche da Edda Bortoli.
Sostiene che i dubbi sull'attendibilità di questo riconoscimento, possono essere superati in parte dal riconoscimento eseguito da Motta con certezza ed elevata attendibilità. Ricorda che il tentato furto in danno della Giovannetti e il furto consumato in danno della Bortoli furono realizzati a pochissima distanza di tempo l'uno dall'altro, le due abitazioni distavano circa cinque chilometri e le due motociclette erano presenti in zona. Da queste considerazioni la Corte territoriale fa discendere l'affermazione della responsabilità di Icardi anche per il delitto di cui al capo 5).
Sottolinea, infatti, che il quadro indiziario - grave, preciso e concordante - che consente di attribuire questo delitto a Giuseppe Delorier quale conducente della Vespa falsamente targata EF18021, consente anche di attribuirlo a Icardi perché individua in Icardi l'esclusivo utilizzatore del T-Max falsamente targato CV33049 e non è ragionevolmente ipotizzabile che, in questo caso, Delorier abbia concorso con una persona diversa. L'affermazione della responsabilità di Icardi per il reato di cui al capo 10) discende dalla constatazione che egli è stato riconosciuto come autore del primo tentativo di furto e la contraffazione della targa era funzionale ad ostacolare l'identificazione di chi avesse viaggiato a bordo del veicolo.
5. Si è già detto che, secondo la difesa, il ragionamento probatorio è viziato perché fa discendere da un indizio neppure grave, quale è un riconoscimento eseguito in fotografia, una serie di conseguenze non logicamente necessitate: il fatto che il T-Max di colore scuro osservato da Motta fosse proprio quello che viaggiava insieme alla Vespa; il fatto che Icardi fosse l'unico utilizzatore di quel veicolo; il fatto che Icardi e Delorier abbiano sempre e necessariamente operato in coppia. Sottolinea, in proposito, che il comm. Aceti non riconobbe il conducente del T-Max; che il veicolo intestato a Clara Delorier non è mai stato rinvenuto e dunque non può esservi certezza che Icardi ne abbia avuto disponibilità né, tanto meno, che si sia trattato di una disponibilità esclusiva.
6. Come noto, l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno sottolineato in proposito che è possibile, ma non frequente, che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza; che, «di norma, il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti e, in tal caso, può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.».
Si è chiarito inoltre che, per verificare se gli indizi siano univocamente indicativi e idonei a dare la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, ciascuno di essi deve essere prima valutato singolarmente «per saggiarne la valenza qualitativa individuale» e che, solo «acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio», si può passare al «momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storjca), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez.
U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230; sull'argomento v. anche: Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414; Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019; Matasaru, Rv. 276743). Sulla scia di tale impostazione la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605).
Nel caso di specie la corte territoriale ha individuato quali circostanze gravemente indizianti: il riconoscimento eseguito in termini di certezza dal teste Motta; la affermazione del teste, ugualmente certa, secondo la quale gli autori del tentato furto in danno della Giovannetti si allontanarono a bordo di due motoveicoli uno chiaro e uno scuro; la constatazione che, poco prima del fatto, la Vespa bianca con targa posticcia EF18021 e il T-Max con targa posticcia CV33049 erano stati individuati mentre viaggiavano in direzione del paese; la constatazione che quella stessa Vespa fu individuata nella disponibilità di Giuseppe Delorier il 2 settembre 2016; il riconoscimento di Delorier quale conducente della medesima Vespa, riferito alla data del 7 agosto 2016.
A questi indizi deve aggiungersi il dato, documentalmente provato, che i due veicoli furono ripresi da telecamere di videosorveglianza mentre transitavano in luoghi vicini a quelli ove furono commessi i delitti per cui si procede e in orari compatibili con quelli dei delitti. Non è manifestamente illogico né contraddittorio desumere da questi indizi - certamente gravi e precisi - che le due moto parcheggiate di fronte all'abitazione della Giovannetti (una chiara e una scura secondo la descrizione fornita da Matta) fossero proprio la Vespa e il T-Max con targa posticcia individuati dalle telecamere.
Poiché Matta ha riconosciuto con certezza in Icardi uno dei due uomini che si allontanarono alla guida di quei veicoli e Delorier è risultato essere l'abituale utilizzatore della Vespa, non è illogico né contraddittorio ritenere che Icardi fosse quel giorno alla guida del T-Max. L'affermazione della penale responsabilità di Icardi per il delitto tentato di cui al capo 3) resiste dunque alle censure del ricorrente. Alle stesse conclusioni si deve giungere per il furto di cui al capo 4) che fu consumato da due uomini, usando artifici e raggiri analoghi a quelli usati con la Giovannetti, pochissimo tempo dopo i fatti che la videro protagonista e in una casa distante appena cinque chilometri dalla sua.
La circostanza che su tutte e due le moto fosse stata apposta una targa posticcia, e la chiara finalità di questa contraffazione, consentono di escludere che Icardi non ne fosse consapevole e di ritenere conseguita la prova logica del falso contestato al capo 10). È appena il caso di ricordare che la contraffazione delle targhe EF18021 e CV33049 è documentalmente provata dagli accertamenti eseguiti presso il PRA e la responsabilità di Icardi non è esclusa dalla costatazione che non sia noto - come si chiarirà tra breve - se la targa posticcia CV33049 fu apposta sul motociclo Yamaha T-Max originariamente targato CV99208 intestato a Clara Delorier o su altro veicolo di identica marca e modello.
7. Il ricorso proposto da Giuseppe Icardi merita accoglimento con riferimento al reato di cui al capo 5). Giuseppe Icardi è stato ritenuto responsabile di questo reato perché si è ritenuto che indizi gravi precisi e concordanti consentano di affermare che egli abbia avuto l'esclusiva disponibilità del motociclo Yamaha T- Max con targa posticcia CV33049 e, perciò, lo abbia guidato non solo il 29 luglio 2016, data alla quale si riferisce il riconoscimento eseguito da Renzo Matta, ma anche il 3 agosto 2016, quando Maria Andreani subì il furto di cui al capo 5).
A questo proposto sì deve ricordare che l'esclusiva disponibilità in capo a Giuseppe Delorier della Vespa con targa posticcia EF18021 ha potuto essere affermata: perché Delorier è stato riconosciuto come la persona che il 7 agosto si trovava alla guida di quella moto; perché il 2 settembre quel veicolo (corredato di falsa targa) era parcheggiato davanti a una casa nella quale Delorier dormiva e nella quale non c'erano altri uomini; perché la madre di Delorier si adoperò per far sparire la targa posticcia. Si tratta di plurimi elementi convergenti che consentono di considerare quale mera allegazione l'ipotizzata disponibilità del veicolo da parte di altra persona di sesso maschile.
Così non è per Giuseppe Icardi. L'esclusiva disponibilità del T-Max in capo ad Icardi, infatti, è stata dedotta dal fatto che lui e Delorier appartengono alla stessa famiglia e dal fatto che la targa posticcia del T- Max aveva le stesse lettere iniziali (CV) della targa di un motociclo di uguale marca e modello intestato a Clara Delorier (con la quale Icardi convive). Questo motociclo, tuttavia, non è stato mai rinvenuto e, sotto il profilo logico, l'appartenenza dei due imputati al medesimo nucleo familiare non postula necessariamente l'utilizzo esclusivo del T-Max da parte di Icardi, né impone di ritenere che Delorier potesse avvalersi, quale complice, solo di Icardi.
Quanto alla coincidenza tra le lettere iniziali della targa posticcia e le lettere iniziali del veicolo intestato alla compagna di Icardi, si tratta, all'evidenza, di un indizio non grave né preciso essendo ben possibile, nel predisporre una targa falsa, non tenere in nessun conto la sequenza alfanumerica della targa originale.
8. Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alla affermazione della penale responsabilità di Giuseppe Icardi per il reato di cui al capo 5). Poiché, ai fini del calcolo della pena, tale reato è stato individuato come il più grave tra i reati ritenuti in continuazione, l'annullamento deve essere disposto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Nel resto il ricorso di Giuseppe Icardi deve essere respinto. Ne consegue l'irrevocabilità della sentenza impugnata quanto alla affermazione della penale responsabilità di Icardi per i reati di cui ai capi 3), 4) e 10). Al rigetto del ricorso proposto da Giuseppe Delorier consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di 'cardi Giuseppe limitatamente al capo 5) e rinvia per la rideternninazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rige