Cassation court annuls appeal dismissal due to lack of reading of judgment in court record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order dismissing the appeal as untimely. The lower court incorrectly assumed the judgment was read in court, but the official record showed the judge had reserved the decision. Consequently, the appeal was filed within the correct fifteen-day period applicable to judgments not read in session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b) cod. proc. pen.; The appeal period commences from the reading of the judgment in court, and the official court record is the sole reliable evidence of whether such reading occurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: SARRACINO CASTRESE nato a NAPOLI il 12/09/1981 avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Sarracino Castrese ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 10/5/2022, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore emessa in data 10/2/2022, perché tardivamente proposto. La Corte di merito ha osservato che l'appello è stato depositato in data 4/3/2022; che, trattandosi di sentenza resa con motivazione contestuale, i termini per impugnare avrebbero dovuto essere di quindici giorni a decorrere dalla data del 10/2/2022 ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
a) e comma 2, lett.
b) cod. proc. pen.
2. Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 544, comma 1, 545, 585, comma 1, lett.
a) e comma 2, lett.
b) cod. proc. pen. Il provvedimento con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello sarebbe illegittimo. La sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Nocera Inferiore, sottolinea il difensore, non è stata resa con motivazione contestuale. Il giudice riservò la decisione come attestato dall'assistente giudiziario di udienza e non dette lettura della motivazione e del dispositivo nella udienza. La Corte di merito ha erroneamente ritenuto che la sentenza fosse stata resa con motivazione contestuale. La sentenza avrebbe dovuto essere notificata alle parti non essendo stata data lettura in udienza della motivazione.
Lamenta inoltre violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Il contraddittorio non risulterebbe essere stato correttamente instaurato: non è stata avvisata la persona offesa sebbene nel processo di primo grado sia intervenuta costituzione di parte civile; la Corte di merito non ha dato modo alla difesa di depositare memorie. Il P.G. presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per il giudizio. La difesa, a sostegno dei motivi di ricorso, ha presentato memoria difensiva con allegato verbale dell'udienza celebratasi innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.
3. E' fondato il primo motivo di ricorso con rilievo assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Sarracino in data 4/3/22, ritenendo che la sentenza appellata fosse stata resa con motivazione contestuale. Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
a) e comma 2. Lett.
b) cod. proc. pen., il termine per presentare impugnazione è pari a giorni quindici dalla lettura del provvedimento in udienza quando è redatta anche la motivazione. Il ricorrente deduce violazione di legge in quanto il Tribunale, come indicato nel verbale di udienza, si è riservato e non risulta avere dato lettura della motivazione e del dispositivo. Il motivo deve essere accolto. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "l'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza che costituisce unico dato rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione" (Sez. 1, n. 28610 del 11/05/2021, Rv. 281641 - 01).
La lettura del dispositivo e della motivazione contestuale deve dunque risultare con certezza dagli atti (dal dispositivo e dal verbale di udienza), derivando da tale presupposto il decorso del termine utile per proporre impugnazione. Si è precisato al riguardo che non è sufficiente la mera indicazione della contestualità della motivazione riportata nel frontespizio della sentenza (Sez. 4, n. 20998 del 26/04/2016, Musso, Rv. 266862 - 01; Sez. 2, n. 8043 del 09/02/2010; Scafa, Rv. 246453 -01). Nel caso di specie, pur risultando dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore la contestualità della motivazione, nulla si evince in merito alla contestuale lettura della motivazione dal verbale di udienza: tale verbale, contiene, al contrario, l'indicazione che il giudice si era "riservato".
Ne consegue che la Corte di merito ha erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, trattandosi di impugnazione che, nel caso di specie, poteva essere proposta entro il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. Invero, la sentenza emessa all'esito dei giudizio abbreviato è assimilata, quanto ai termini per l'impugnazione, a quella dibattimentale e, pertanto, tali termini decorrono dai diversi momenti specificati nelle lettere b) e c) dell'art. 585, comma secondo, cod. proc. pen. ed hanno la diversa durata stabilita dal primo comma dello stesso articolo in rapporto al tempo impiegato dal giudice per la redazione della motivazione (Sez. 6, n. 12003 del 04/03/2014, Piccoli, Rv. 259451; Sez. 2, n. 49434 del 08/10/2013, Buzica, Rv. 257869; Sez. 4, n. 12377 del 26/02/2008, Servedio, Rv. 239227). Ne consegue che il termine ultimo per impugnare la sentenza veniva a scadere in data 28/3/22; l'appello, pertanto, era tempestivo.
4. Il provvedimento è stato adottato con ordinanza de plano ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
c) cpp. Il giudice del rinvio deve essere individuato nello stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Sul punto si veda quanto condivisibilmente stabilito da Sez. 2, n. 49113 del 14/11/2019, Rv. 278234 - 01, così massimata: «In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di un'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'appello per tardività, il giudice del rinvio va individuato nello stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza, atteso che tale pronuncia non presenta carattere di «giudizio» e non determina, conseguentemente, alcuna incompatibilità».
5. Sulla base di quanto precede l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Salerno per l'ulteriore corso. In Rom