Cassation annuls criminal conviction and civil damages due to victim's remission of complaint extinguishing the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment that had convicted the defendant of a traffic offense and awarded civil damages. The defendant argued that the criminal proceedings were no longer admissible due to the victim's subsequent remission of the complaint, which was accepted by the prosecution. The Court held that this remission extinguished the crime itself, thereby invalidating both the criminal conviction and the associated civil liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 c.p.; Art. 129 c.p.p.: The remission of a private prosecution complaint, once ritually accepted during the appeal or cassation proceedings, extinguishes the crime and consequently invalidates any criminal conviction and civil damages attached to it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BERARDINO MERCEDES nato a CORVARA il 21/02/1954 avverso la sentenza del 14/02/2022 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del RG., in persona del Sost. Proc. Gen. Lidia Giorgio, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14/2/2022 il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza con cui il 10/2/2021 il Giudice di Pace di Pescara aveva condannato l'odierna ricorrente Di Berardino Mercedes alla pena di 400 euro di multa e al risarcimento dei danni alla costituita parte civile in quanto riconosciutala colpevole del reato di cui all'art.. 590, co. 1 cod. pen. perché, con colpa consistita in negligenza, impru- denza, imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale, conducendo l'autovettura Smart tg.
FA803YF, nel mentre percorreva Via Arino, direzione marcia est-ovest, giunta in corrispondenza dell'intersezione con Via Della Libera- zione, ometteva di cedere la precedenza al pedone Wane Cherif Cheikh Tourade, che attraversava la carreggiata, direzione sud. Nord, nel ratto largo della "Strada Parco", al di fuori delle strisce pedonali (posizionate a mt. 42, direzione ovest, rispetto al punto di attraversamento), cagionando allo stesso lesioni personali consistite in "Trauma distorsivo contusivo del ginocchio sinistro in policontuso" giudicate guaribili in gg 15 s. c.
In Montesilvano, il 14/11/2018 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Di Berardino Mercedes chiedendo annullarsi sen- za rinvio la sentenza impugnata, essendo venuta meno la condizione di procedi- bilità a seguito di intervenuta remissione di querela, con contestuale accettazio- ne, che ha allegato. Il PG presso questa Corte ha formulato le proprie conclusioni scritte come riportato in epigrafe.
3. In premessa va ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte di legitti- mità, proprio in un caso di remissione di querela ed accettazione della stessa in- tervenute nelle more di un ricorso per cassazione abbiano chiarito che la manca- ta instaurazione del rapporto giuridico processuale di impugnazione non impedi- sce di rilevare l'aboliti° criminis, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del- la norma incriminatrice, la morte del reo ovvero l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. (Sez. Un., n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681; conf.
Sez. 5, n. 21201 del 26/2/2009, Faraon, Rv. 244635). Pacifico, dunque, è che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso (Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Lo Conte, Rv. 247088) purché il ricorso sia stato tempe- stivamente proposto (Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 dep.2021, Durante, Rv.2 Peraltro, Sez. 3, n. 24146 del 14/3/2019, M., Rv. 275981 ha chiarito che la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassa- zione, sebbene non dedotta nel grado di appello.
Essendo state acquisite agli atti una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa (cfr. atto di remissione di querela a firma dell'Avv. Corrado Piscione, procuratore speciale della persona offesa e parte civi- le Wane Cherif Cheikh Tourade, del 17/6/2022 dinanzi ai CC di Montesilvano con contestuale accettazione della stessa da parte dell'Avv. Alberto Barba, procurato- re speciale dell'imputata Di Berardino Mercedes), il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sen- tenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.
4. Consegue l'eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Corte la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassa- zione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di even- tuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989, fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato la condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile; conf. Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Lo Conte, Rv. 247088). In difetto di diversa pattuizione le spese, come per legge, vanno poste a ca- rico della querelata Di Berardino Mercedes.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per re- missione di querela. Elimina le statuizioni civili. Spese a carico della querelata Di Berardino Mercedes. Così deciso in Roma il 15 marz