Cassation court annuls acquittal for food safety contravention due to non-entry into force of abrogating law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a lower court's acquittal of defendants for serving contaminated food, arguing the relevant law had been abrogated. The court found the abrogating provision never entered into force because a subsequent amendment modified the abrogating article before the repeal took effect. Consequently, the court annulled the acquittal and remitted the case to the Court of Appeal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, lett. d) della legge 30 aprile 1962, n. 283; Art. 18 del d. Igs. n. 27 del 2021: The criminal provision remains in force if the abrogating law fails to enter into force due to a subsequent modification of the abrogating article.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: MENDOZA LEON GLORIA EMMA nato il 25/12/1979 ROMAN FRANCESCO nato a GORIZIA il 22/12/1969 inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di GORIZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II Tribunale di Gorizia con sentenza del 9 maggio 2022 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mendoza Leon Gloria Emma e di Roman Francesco in relazione al reato di lesioni colpose ad entrambi addebitato al capo B), per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela, mentre ha assolto entrambi dalla contravvenzione di cui all'art. 5, lett. d), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (recante "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), contestata al capo A), per avere gli imputati in data 8 luglio 2019 somministrato nel proprio esercizio pubblico sostanze alimentari invase da parassiti, in stato di alterazione e nocive, con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato".
2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Trieste, che si affida ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge. In particolare, lamenta il ricorrente avere il Tribunale illegittimamente ritenuto abrogato l'art. 5 della legge n. 283 del 1962 ad opera dell'art. 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, mentre, in realtà, l'art. 18 è stato modificato con decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, con norma entrata in vigore il 25 marzo 2021, cioè il giorno prima che entrasse in vigore (il 26 marzo 2021) la - programmata, ma non realizzata - abrogazione, con il risultato di continuità normativa incriminatrice quanto alla somministrazione di cibi avariati. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 27 dicembre 2022 ha chiesto accogliersi il ricorso ed annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia. 4.Premesso che l'illecito ipotizzato non è prescritto, il ricorso del P.G. è fondato. Infatti, diversamente da quanto ritenuto all'ultima pagina della sentenza impugnata, la legge abrogatrice dell'illecito penale non è mai entrata in vigore, essendo stato l'art. 18 del d. Igs. n. 27 del 2021 modificato con il richiamato decreto-legge n. 42 del 2021. L'annullamento è da effettuarsi non già al Tribunale ma alla Corte di appello di Trieste (cfr.
Sez. U, ord. n. 3512 del 28/10/2021, deo. 2022, P.M. in proc.Lafleur Mario, Rv. 282473, secondo cui «La sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod, oroc, pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata)»).
5. Consegue la statuizione in dispositivo. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Tri