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Sentenza — n. 17001/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction, upholding aggravated penalty for public exposure due to lack of continuous owner control.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17001/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected Youssef Lamoudni's appeal against his conviction for theft with an aggravated penalty. The defense argued the bicycle was in a protected area requiring a specific action to exit, but the court found the shop's sliding door and lack of continuous surveillance meant the owner could not exercise ongoing control. Consequently, the court affirmed that the item was exposed to public trust, validating the aggravated circumstance under Article 625 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen.; The aggravated penalty for theft applies when the owner cannot exercise continuous vigilance over the property, creating an expectation of good faith reliance in a publicly accessible area.

Parole chiave

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theft aggravated penalty public exposure continuous vigilance property control criminal appeal dismissal Italian Penal Code good faith reliance incidente ciclistico

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. pen.
La decisione con la quale è stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. resiste, pertanto, ai rilievi del ricorrente.
Art. 442 cod. proc. pen.
Con la sentenza confermata dalla Corte di appello, Lamoudní è stato condannato, ritenuta la continuazione tra i reati, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), operata la riduzione di pena di cui all'art. 442 cod.
Art. 624, comma 3 cod. pen.
243 che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod.
Art. 85 d.lgs. n. 150/2022
Nel caso di specie, tuttavia, non v'è necessità di procedere ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n.
art. 442 cod. proc. pen
Con la sentenza confermata dalla Corte di appello, Lamoudní è stato condannato, ritenuta la continuazione tra i reati, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), operata la riduzione di pena di cui all'art. 442 cod.
art. 85 d.lgs. n. 150/2022
Nel caso di specie, tuttavia, non v'è necessità di procedere ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Dalle sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
Sez. 2, n. 42023 del 19/06/2019
Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017
277046; Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv.
Sez. 4, n.5778 del 12/11/2020
Tale aggravante, inoltre, è stata ritenuta sussistente anche quando l'area in cui si trova la cosa è privata, ma liberamente accessibile e - non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua - si determina «un affidamento del bene alla altrui buona fede» (Sez. 4, n.5778 del 12/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020
280913; nello stesso senso, Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Distefano, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAMOUDNI YOUSSEF nato il 13/10/1990 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le condlusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 31 maggio 2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 2 febbraio 2021 dal Tribunale di Monza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, Youssef Lamoudni è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., commesso in Monza il 13 luglio 2017 impossessandosi di una bicicletta di proprietà di Denny Toscano. Con la sentenza confermata dalla Corte di appello, Lamoudní è stato condannato, ritenuta la continuazione tra i reati, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), operata la riduzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 120,00 di multa.

2. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. La difesa osserva che la bicicletta della quale Lamoudni si impossessò si trovava parcheggiata all'ingresso di un esercizio commerciale, tra la porta scorrevole e le casse. Rileva che la porta scorrevole era dotata di una fotocellula che ne consentiva l'apertura solo per consentire l'ingresso nel negozio, mentre l'uscita doveva avvenire da un diverso apposito varco e, infatti, per poter uscire dal negozio con la bicicletta, Lamoudni fu costretto a compiere «un'azione pianificata e repentina». Sostiene, dunque, che la bicicletta era stata collocata in un luogo protetto da «una recinzione difficilmente superabile se non attraverso un'azione specifica» e, pertanto, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. avrebbe dovuto essere esclusa.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il motivo di ricorso non è fondato.

5. Dalle sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - emerge che, il giorno dei fatti, Denny Toscano, proprietario della bicicletta, si recò nell'esercizio commerciale «G. di Giochi» per far visita agli ex colleghi di lavoro e lasciò la bicicletta all'interno del negozio, tra la porta scorrevole 2 tejg__ di ingresso e le casse.

La sentenza di primo grado dà atto che quella porta non si apriva dall'interno e che l'autore del furto, dopo aver preso la bicicletta, aspettò che qualcuno entrasse nel negozio ed uscì prima che la porta si richiudesse. Così ricostruite le modalità del fatto, i giudici di merito hanno ritenuto che l'esistenza della porta scorrevole non costituisse un presidio efficace ad impedire o rendere concretamente difficoltosa la sottrazione del bene e, pertanto, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. dovesse essere reputata sussistente.

6. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene (Sez. 2, n. 42023 del 19/06/2019, Martino, Rv. 277046; Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv. 271602). Tale aggravante, inoltre, è stata ritenuta sussistente anche quando l'area in cui si trova la cosa è privata, ma liberamente accessibile e - non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua - si determina «un affidamento del bene alla altrui buona fede» (Sez. 4, n.5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini, Rv. 280913; nello stesso senso, Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Distefano, Rv. 279774).

La ricorrenza di tali condizioni è oggetto di accertamento del giudice di merito che, se assistito da motivazione immune da vizi, non è censurabile con il ricorso per cassazione. Nel caso di specie la motivazione è completa e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. I giudici di merito hanno chiarito, infatti, che l'area ove la bicicletta era stata lasciata era accessibile a chiunque si trovasse nel negozio; che il proprietario del veicolo non era in grado di esercitare un controllo continuativo sullo stesso; che l'impianto di videosorveglianza presente nell'esercizio commerciale non era presidiato; che, per uscire dal negozio, Lamoudni non dovette far altro che aspettare per breve tempo; che egli uscì dalla porta scorrevole quando un cliente entrò e la fece aprire.

La decisione con la quale è stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. resiste, pertanto, ai rilievi del ricorrente.

7. Come noto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 ottobre 2022 n. 243 che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen. i furti come quello in esame sono procedibili a querela di parte. Nel caso di specie, tuttavia, non v'è necessità di procedere ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto•legge 31 ottobre 2022, n. 162) al fine di verificare se la persona offesa intenda proporre querela. Il 14 luglio 2016, infatti, il proprietario della bicicletta ha sporto denuncia chiedendo che l'autore del furto fosse «punito a norma di legge».

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso