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Sentenza — n. 17000/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding particular triviality exemption for aggravated theft exceeding five-year penalty limit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17000/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a first-instance acquittal on aggravated theft grounds, arguing the particular triviality exemption did not apply due to a maximum penalty exceeding five years. The court ruled that legislative amendments retroactively lowered the applicable penalty threshold for this exemption to two years. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the statutory limit no longer barred the defense of particular triviality.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 150/2022: The legislative amendment reducing the maximum penalty threshold for the particular triviality exemption to two years renders the five-year limit obsolete, allowing the exemption to apply to aggravated theft offenses previously excluded.

Parole chiave

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particular triviality exemption aggravated theft offense legislative amendment retroactivity penalty threshold reduction inadmissible cassation appeal revisione della sentenza penale aggravamento della pena gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Tanto comporta che, alla stregua della normativa vigente, la pena prevista per il delitto di furto monoaggravato ascritto all'imputato Incaviglia Daniele non costituisce ostacolo all'applicabilità allo stesso dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp.
Art. 6, comma 1, d.l. n. 162/2022
150 del 2022, che, nel nuovo testo - che ha esteso l'applicabilità dell'esimente ai reati puniti con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore, nel minimo, a due anni - è vigente dal 30/12/2022, ex art. 6, comma 1, d.l. n. 162/2022, convertito, con modifiche, nella legge n.
legge n. 199 del 2022
162/2022, convertito, con modifiche, nella legge n. 199 del 2022, con efficacia anche retroattiva, in ragione della natura sostanziale dell'istituto oggetto di nuova regolamentazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: INCAVIGLIA DANIELE nato a ANCONA il 12/06/1977 avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25/03/2022 il Tribunale di Ancona ha prosciolto l'imputato Incaviglia Daniele dal delitto di furto aggravato per la ritenuta sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. Rileva, in specie, che il Tribunale di Ancona avrebbe erroneamente ritenuto configurabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, posto che il delitto di furto aggravato in contestazione è punito con pena detentiva pari, nel massimo, a sei anni di reclusione, eccedente, pertanto, il limite di cinque anni previsto dall'evocata disposizione.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria e conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona risulta manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen, sostenendo che il giudice gravato avrebbe erroneamente ritenuto configurabile l'esimente della particolare tenuità del fatto, in quanto il delitto di furto monoaggravato è punito con pena detentiva eccedente, nel massimo, il limite di cinque anni previsto dall'evocata disposizione.

2. Ritiene al riguardo il Collegio che il limite di pena dei cinque anni, previsto dall'originaria formulazione dell'art. 131-bis cod. peri., sia medio tempore venuto meno per effetto della novellazione della norma de qua ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, che, nel nuovo testo - che ha esteso l'applicabilità dell'esimente ai reati puniti con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore, nel minimo, a due anni - è vigente dal 30/12/2022, ex art. 6, comma 1, d.l. n. 162/2022, convertito, con modifiche, nella legge n. 199 del 2022, con efficacia anche retroattiva, in ragione della natura sostanziale dell'istituto oggetto di nuova regolamentazione. Tanto comporta che, alla stregua della normativa vigente, la pena prevista per il delitto di furto monoaggravato ascritto all'imputato Incaviglia Daniele non costituisce ostacolo all'applicabilità allo stesso dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando palesemente infondata la dedotta doglianza, deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i