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Sentenza — n. 16999/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction for lack of decisive missing evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16999/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for drunk driving. The appellant argued that a crucial eyewitness passenger was not examined to reconstruct the accident details. The court rejected this claim, ruling that the missing testimony did not constitute decisive evidence capable of altering the verdict.

Regesto Legislator

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Art. 186 cod. strada; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged missing evidence was not decisive, meaning it would not have certainly changed the outcome or vitiated the judgment's structure.

Parole chiave

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drunk driving conviction decisive evidence standard inadmissible appeal alcohol level proof witness testimony requirement guida in stato di ebbrezza qualificata idoneità alla guida guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 186 cod. strada
Si è detto che l'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 cod. strada, ritenuta sussistente in primo grado, è stata esclusa in grado di appello per la ritenuta «impossibilità di individuare un qualche nesso tra lo stato di ebbrezza e il sinistro».
Art. 616 cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014
Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020
259323; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv.
Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014
Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020
259323; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv.
Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHILLE ALESSANDRO nato a MESSINA il 20/06/1967 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza dell'il ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 16 dicembre 2020 ha dichiarato Alessandro Chillé responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Messina il 2 novembre 2018), esclusa l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis (che era stata ritenuta sussistente dal giudice di primo grado), e ha rideterminato la pena nella misura di mesi quattro di arresto ed C 800,00 di ammenda. Nel resto la sentenza impugnata è stata confermata.

2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, sostiene che pur in presenza di un quadro probatorio che non consentiva di ricostruire la dinamica del sinistro, la Corte territoriale ha ritenuto di non procedere all'esame della persona che viaggiava sull'auto condotta dall'imputato, testimone oculare dell'accaduto. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 186 comma 2 lett.

b) e comma 2 bis cod. strada.

3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

5. Si è detto che l'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 cod. strada, ritenuta sussistente in primo grado, è stata esclusa in grado di appello per la ritenuta «impossibilità di individuare un qualche nesso tra lo stato di ebbrezza e il sinistro». Con la sentenza impugnata, dunque, Alessandro Chillé è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) per essersi posto alla guida di un'auto in stato di ebbrezza. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l'ebbrezza alcolica è stata accertata sulla base dell'esito di esami ematochimici attestanti un tasso di alcol nel sangue di 1,6 g/I. A fronte di ciò il ricorrente si duole che í fatti non siano stati ricostruiti con precisione e non sia stato escusso a tal fine un testimone oculare che viaggiava sull'auto condotta da Chillé in qualità di passeggero. Non indica tuttavia su quali circostanze il teste avrebbe dovuto riferire e sembra ritenere rilevante l'accertamento delle modalità dell'incidente ancorché la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, sia stata esclusa.

Si deve ricordare, allora, che per "prova decisiva", la cui mancata assunzione è denunciabile con apposito motivo di ricorso per cassazione deve intendersi quella che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670). Com'è evidente, nessuna di queste condizioni ricorre nel caso di specie.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 202