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Sentenza — n. 16994/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic conviction, upholding suspended sentence and higher fine despite increased pecuniary penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16994/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Wang Shengsheng's appeal against the Milan Court of Appeal's decision to reduce his prison term but increase his fine for drunk driving. The defense argued for lack of motivation regarding the denial of a specific record benefit and claimed a violation of the prohibition against increasing the penalty. The court ruled that the two benefits are distinct and that the final combined penalty remained unchanged when calculated according to law, thus rejecting all grounds for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 186 cod. strada; Art. 597 cod. proc. pen.: The denial of the benefit of non-mention of conviction while granting conditional suspension is not illogical if based on different evaluative elements, and increasing the fine without raising the total penalty does not violate reformatio in peius.

Parole chiave

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drunk driving conviction conditional suspension of sentence non-mention of conviction benefit reformatio in peius prohibition penalty calculation adjustment guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione alle norme della circolazione guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada
Alla imputata, odierna ricorrente, era contestato il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
III) Violazione dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen.
Art. 135 cod. pen.
Sul punto è sufficiente richiamare il costante insegnamento di questa Corte secondo cui «non viola il divieto di reformatio !n peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo gado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod.
art. 131-bis cod. pen
Quanto al primo motivo di ricorso si osserva: Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
Il legislatore fa dipendere la concessione del beneficio dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.
art. 135 cod. pen
Sul punto è sufficiente richiamare il costante insegnamento di questa Corte secondo cui «non viola il divieto di reformatio !n peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo gado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018
Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018 Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 32963 del 04/06/2021
Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018
pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018, Barresi, Rv.
Sez. 4, n. 7086 del 12/11/2020
In materia non si ravvisa il denunciato contrasto giurisprudenziale, registrandosi un solo precedente di segno contrario rimasto del tutto isolato (Sez. 4, n. 7086 del 12/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WANG SHENGSHENG nato il 29/09/1989 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsi); udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Minister , in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha con so chiedendo udito il di sore RITENUTO IIll FATTO 1. Con sentenza emessa in data 26/5;2022, la Corte d'appello di Milano parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Wang Shengshend in quella di mesi quattro di arresto ed euro 1430,00 di ammenda; ha revocato la confisca dell'autovettura disposta dal Tribunale, risultando la vettura intestata a persona diversa dalla conducente.

Alla imputata, odierna ricorrente, era contestato il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada per avere circolato alla guida della vettura Mercedes, meglio indicata nella imputazione, in stato di ebbrezza, fatto aggravato dall'orario notturno e dall'avere provocato un incidente stradale.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Mancanza di motivazione in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di appello, lamentando che le ragioni giustificatrici del rigetto risultano essere del tutto avulse dal fatto storico accertato in giudizio e dalle circostanze evidenziate nell'atto di appello. I giudici si sarebbero limitati ad effettuare un mero richiamo del capo d'imputazione.

II) Carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale nonostante la concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena. III) Violazione dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. essendo stata inflitta, all'esito del giudizio di appello promosso dalla sola imputata, una pena pecuniaria di entità superiore a quella irrogata dal primo giudice con conseguente violazione del principio del divieto di reformatio in peius.

Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. Non si individuano i profili di manifesta illogicità e carenza della motivazione evidenziati dalla difesa nell'impugnazione qui proposta. La Corte di merito, sebbene con argomentare succinto, ha offerto congrua risposta alle censure difensive e le doglianze illustrate nel ricorso sono reiterative di quelle già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e disattese con argomentazioni corrette in punto di diritto e sostenute da adeguate considerazioni logiche. Quanto al primo motivo di ricorso si osserva: Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto applicabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all'interno della stessa fattispecie tipica, rapportate ai valori del tasso alcolemico accertato, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, si colloca la previsione di una fattispecie che integra un illecito amministrativo (Sez.

Un. , n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589). La suddetta pronuncia ha anche chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, rv. 266590).

Ebbene, nei caso che occupa il giudice di merito, nel solco dei principi stabiliti da questa Corte, ha fatto riferimento a circostanze della vicenda che non consentono di esprimere una valutazione di particolare tenuità del fatto, valorizzando aspetti (tempo di notte e causazione di un incidente stradale) certamente idonee a rivelare un maggior grado di offensività della condotta. Trattandosi di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata in sede di legittimità ove non si riconoscano nei discorso giustificativo evidenti manifestazioni di un ragionamento illogico, contraddittorio o incoerente.

2. Del pari infondato è il secondo profilo relativo al diniego del beneficio della non menzione. Il legislatore fa dipendere la concessione del beneficio dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244). Nella specie sono ben esplicitate le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto non concedibile il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ragioni riconducibili alle evidenziate modalità del fatto ed al grado elevato dello stato di ebbrezza.

Il fatto che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non è circostanza idonea ad inficiare la motivazione riguardante il mancato riconoscimento dell'ulteriore beneficio della non menzione. Si tratta invero di istituti diversi, non rispondenti alle medesime finalità (cfr. Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018 Rv. 274106 - 01:"Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità cli revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro'').

Non ignora il collegio come recente giurisprudenza di questa stessa sezione abbia affermato che "La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato" (Sez. 4, Sentenza n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787). Nel caso in esame risulta dalla lettura della pronuncia di appello che la negazione del beneficio della non menzione sia dipesa anche dalla circostanza ulteriore dell'elevato grado di ebbrezza alcolica; pertanto, non vi è sovrapposizione di elementi valutativi impiegati a diversi fini.

3. Del pari meritevole di rigetto è l'ultimo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della determinazione, all'esito del giudizio di appello, della sola pena pecuniaria finale in misura superiore a quella irrogata cori la sentenza di primo grado. Sul punto è sufficiente richiamare il costante insegnamento di questa Corte secondo cui «non viola il divieto di reformatio !n peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo gado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 43835 del 15/05/2018, Barresi, Rv. 274264; precedenti conformi n. 2936 del 2010 Rv. 246137; n. 27723 del 2013 Rv. 256801).

In materia non si ravvisa il denunciato contrasto giurisprudenziale, registrandosi un solo precedente di segno contrario rimasto del tutto isolato (Sez. 4, n. 7086 del 12/11/2020, dep. 2021, Mambrini, Rv. 280947). Nella specie è pacifico che, operato l'indicato ragguaglio, risulti rispettata l'entità della pena finale irrogata dal giudice di primo grado.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P . Q . M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de